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Epigrafe
Premessa
1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Convenzioni
4. Autorizzazione alla produzione
5. Requisiti e compiti del direttore tecnico
6. Rilascio della autorizzazione alla
produzione
7. Modifica dell'autorizzazione
8. Revoca dell'autorizzazione
9. Rilascio dell'autorizzazione alla
commercializzazione di prodotti fitosanitari
10. Autorizzazione di prodotti uguali
11. Rinnovo dell'autorizzazione
12. Modifiche di autorizzazioni
13. Riesame e ritiro dell'autorizzazione
14. Classificazione dei coadiuvanti di
prodotti fitosanitari
15. Autorizzazione e registrazione dei
coadiuvanti di prodotti fitosanitari
16. Autorizzazione di coadiuvanti uguali
17. Modifica dell'autorizzazione
18. Formalità del decreto di
autorizzazione
19. Imballaggio
20. Etichettatura
21. Autorizzazione al commercio ed alla
vendita nonché all'istituzione e alla gestione di locali
22. Rilascio dell'autorizzazione
23. Certificato di abilitazione alla
vendita
24. Caratteristiche dei locali e
prescrizioni per l'acquisto
25. Autorizzazione all'acquisto
26. Rilascio di autorizzazione all'acquisto
27. Corsi di aggiornamento
28. Deroghe
29. Organi competenti
30. Prelevamento campioni
31. Analisi di prima e seconda istanza
32. Verbale di prelevamento
33. Esportazione di coadiuvanti di prodotti
fitosanitari
34. Residui e intervalli di carenza
35. Disposizioni per società cooperative
36. Sperimentazione di coadiuvanti di
prodotti fitosanitari
37. Sperimentazione dei Servizi
fitosanitari regionali e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione
38. Disposizioni per l'uso di prodotti
naturali e particolari in agricoltura biologica
39. Norme transitorie
40. Banca dati
41. Disposizioni per i soggetti pubblici
42. Dati di produzione, vendita e
utilizzazione
43. Abrogazioni
Allegato 1
Allegato 2
D.P.R.
23 aprile 2001, n. 290 (1).
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, allegato 1, n. 46;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, delle politiche
agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero e per gli affari regionali;
Emana il seguente regolamento:
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Capo I - Ambito di applicazione, definizioni ed organi consultivi
1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
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2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intendono per:
a) prodotti fitosanitari: le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più
sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e
destinati a:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a
prevenirne gli effetti;
2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei
fertilizzanti;
3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati
da particolari disposizioni;
4) eliminare le piante indesiderate;
5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato
accrescimento;
b) residui di prodotto fitosanitario o semplicemente residui: una o più
sostanze, inclusi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla degradazione o
dalla reazione, presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale o
prodotti animali destinati al consumo, o presenti altrove nell'ambiente, e
costituenti residui dell'impiego di un prodotto fitosanitario;
c) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o
sotto forma di prodotti industriali, incluse le impurezze derivanti dal
procedimento di fabbricazione;
d) sostanze attive: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi
un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, su parti di
vegetali o su prodotti vegetali;
e) preparati: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, delle
quali almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti
fitosanitari;
f) vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, compresi frutti freschi e
sementi;
g) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o
sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la
compressione, esclusi i vegetali definiti alla lettera f);
h) organismi nocivi: i parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali,
appartenenti ai regni animale o vegetale, nonché i virus, i batteri, i funghi o
altri agenti patogeni;
i) animali: gli animali di specie normalmente alimentate e allevate o consumate
dall'uomo;
l) immissione in commercio: qualsiasi consegna a terzi; sia a titolo oneroso sia
a titolo gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio e la successiva
spedizione fuori del territorio della Comunità;
m) autorizzazione di un prodotto fitosanitario: l'atto amministrativo mediante
il quale il Ministero della sanità, a seguito di una domanda inoltrata da un
richiedente, autorizza l'immissione in commercio e l'uso di un prodotto
fitosanitario nel territorio italiano o in una parte di esso;
n) ambiente: l'acqua, l'aria, il suolo, le specie selvatiche della flora e della
fauna e relative interrelazioni, nonché le relazioni tra tali elementi e gli
organismi viventi;
o) lotta integrata: l'applicazione razionale di un complesso di misure
biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le
quali si limita al minimo indispensabile l'impiego di prodotti fitosanitari
contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a
quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili;
p) prodotti fitosanitari uguali: i prodotti di identica composizione
quali-quantitativa.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono, inoltre:
a) compresi tra i prodotti fitosanitari, le sostanze e i prodotti volti a
proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da
giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida,
molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra;
b) per coadiuvanti di prodotti fitosanitari si intendono:
1) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed
emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti
fitosanitari;
2) i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle
piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate;
c) per coadiuvanti uguali di prodotti fitosanitari: i coadiuvanti di identica
composizione quali-quantitativa;
d) per "Ministero": il Ministero della sanità;
e) per "Dipartimento": il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria del Ministero della sanità.
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3. Convenzioni.
1. Il Ministero, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche
agricole e forestali, per l'assolvimento di tutti i compiti di natura
tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed al
presente regolamento, stipula convenzioni con l'istituto superiore di sanità ed
anche con altri istituti di diritto pubblico di specifica competenza,
utilizzando allo scopo le risorse di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, la convenzione prevede, in
particolare, che l'istituto convenzionato:
a) proponga, in base alla documentazione presentata dal richiedente, la
classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di
prodotti fitosanitari;
b) proponga la concessione o il diniego della autorizzazione;
c) effettui il controllo analitico, tossicologico, agronomico e dei rischi
ambientali, dei prodotti fitosanitari e dei princìpi attivi in essi contenuti
dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, anche attraverso l'esame dei dati
forniti da richiedenti le autorizzazioni;
d) proponga l'eventuale modifica di classificazione dei prodotti fitosanitari e
dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
e) proponga per ciascun principio attivo e per ciascun prodotto fitosanitario, o
coadiuvante di prodotti fitosanitari, eventuali prescrizioni e limitazioni
particolari, quali: tipo di formulazione, compatibilità di miscela, natura e
caratteristiche delle confezioni e loro contenuto precisando, caso per caso, la
massima concentrazione consentita dei princìpi attivi, l'eventuale colorazione
o altro trattamento dello stesso, le indicazioni ed istruzioni particolari da
inserire in etichetta e le eventuali misure minime delle indicazioni
obbligatorie;
f) proponga per ciascun principio attivo, o per associazione di princìpi
attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate
alimentari e l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo
trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo
trattamento e la immissione al consumo;
g) esprima, in base all'esame della relativa documentazione tecnica, un giudizio
sulla effettiva consistenza dei metodi d'analisi proposti dalla ditta
richiedente, per effettuare le determinazioni sia dei princìpi attivi nei
prodotti fitosanitari, sia dei residui dei princìpi attivi e dei loro eventuali
metaboliti nocivi, secondo quanto richiesto in forza di legge e del presente
regolamento;
h) scelga e proponga i metodi d'analisi, sia per il controllo dei princìpi
attivi nei prodotti fitosanitari, sia per la determinazione dei residui dei
princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari,
nel suolo e nelle acque, nonché i rispettivi aggiornamenti;
i) provveda ad effettuare il programma di valutazione delle sostanze attive
oggetto di revisione comunitaria, nonché proceda alla valutazione
tecnico-scientifica delle domande prodotte ai fini dell'iscrizione di una
sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
l) provveda ad effettuare la valutazione dei rischi sanitari, ambientali e
fitoiatrici dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti da immettere in
commercio, anche ai fini di garantire, quale elemento prioritario, la sicurezza
alimentare.
3. La convenzione prevede, altresì, che:
a) l'istituto convenzionato adempia ai compiti affidatigli ai sensi del comma 2
mediante articolazione in gruppi di lavoro nei quali sia garantita la presenza
di tecnici designati dalle amministrazioni, rappresentative degli interessi
pubblici individuati dalle norme comunitarie in materia, dell'ambiente, delle
politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
b) nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso, l'eventuale contrario
avviso espresso dai suddetti tecnici;
c) l'istituto convenzionato possa avvalersi anche di esperti esterni
all'istituto stesso, qualora lo richiedano particolari esigenze
tecnico-valutative e consultive derivanti dalla applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del presente regolamento.
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Capo II - Produzione di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti
fitosanitari
4.
Autorizzazione alla produzione.
1. La domanda di autorizzazione alla produzione o al confezionamento di prodotti
fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari è presentata al
Dipartimento e deve contenere:
a) autocertificazione dell'iscrizione alla camera di commercio, industria ed
artigianato per lo svolgimento dell'attività per la quale l'autorizzazione è
richiesta;
b) numero di codice fiscale o di partita I.V.A.;
c) indicazione dei tipi di formulazione e classificazione di pericolo dei
prodotti che si intendono produrre;
d) planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali ed indicazione della
relativa destinazione d'uso:
e) relazione tecnico-descrittiva concernente l'ubicazione, la tipologia degli
impianti e delle tecnologie produttive, le apparecchiature di controllo e di
analisi della produzione, i sistemi di sicurezza;
f) autocertificazione che attesti il rispetto della normativa vigente
relativamente ai sistemi antincendio, ai rischi di incidenti rilevanti, alle
emissioni in atmosfera, allo smaltimento dei rifiuti, allo smaltimento delle
acque, agli impianti elettrici, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa vigente in relazione alle
tipologie produttive dell'impianto;
g) nominativo del direttore tecnico dello stabilimento e dichiarazione, da
questi resa, di accettazione dell'incarico;
h) ricevuta del versamento previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407,
articolo 5, comma 12.
2. Il Dipartimento, verificata la completezza della documentazione indicata nel
comma 1, dispone, nei trenta giorni successivi alla data di produzione della
documentazione stessa, un sopralluogo ispettivo finalizzato ad accertare
l'idoneità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, che è effettuato
da una unità composta da un funzionario chimico del Dipartimento e da un
funzionario chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detta
unità è integrata, dalla presenza di personale appartenente ad altre
amministrazioni e da personale appartenente ad altre professionalità
necessarie, in relazione a specifiche tipologie produttive. Ai sopralluoghi
ispettivi possono partecipare rappresentanti delle aziende sanitarie locali
competenti per territorio, alle quali è data comunicazione della data del
sopralluogo ed è contestualmente trasmessa copia della richiesta e della
relativa documentazione prodotta dall'interessato.
3. L'unità di cui al comma 2 trasmette al Dipartimento la relazione ispettiva e
l'eventuale documentazione in essa citata entro quindici giorni dalla data del
sopralluogo.
4. Qualora il sopralluogo ispettivo di cui al comma 2 abbia dato esito negativo,
il Dipartimento notifica al richiedente, entro quindici giorni dalla ricezione
della relazione ispettiva, il rigetto dell'istanza allegando al provvedimento
copia della relazione medesima.
5. Nell'ipotesi di carenze di lieve entità, il rilascio dell'autorizzazione da
parte del Dipartimento è subordinato alla previa verifica della rimozione di
tali carenze, che è dimostrata dal richiedente mediante l'esibizione della
certificazione rilasciata al riguardo dagli organi competenti.
6. Qualora l'istruttoria abbia dato esito favorevole, il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato alla previa esibizione, da parte del
richiedente l'autorizzazione, delle certificazioni rilasciate dai competenti
organi, relativamente al rispetto della vigente normativa nelle materie indicate
nella lettera f), del comma 1.
7. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti è presentata una domanda per
ogni singolo stabilimento.
8. Ai gas tossici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
9. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, si stabiliscono princìpi e modalità per il
coordinamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione applicati in sede
ispettiva.
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5.
Requisiti e compiti del direttore tecnico.
1. Il direttore tecnico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g):
a) svolge la sua attività con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
alle dipendenze dell'impresa;
b) deve essere in possesso del diploma di laurea in chimica o chimica
industriale o ingegneria chimica, farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutiche;
c) deve essere iscritto al relativo albo professionale;
d) ha il compito di assistere e controllare tutte le fasi del processo di
produzione o confezionamento dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di
prodotti fitosanitari.
2. Nell'ipotesi di preparati contenenti microrganismi o virus, è richiesta la
presenza di un soggetto, iscritto all'albo professionale, in possesso del
diploma di laurea in scienze biologiche, o altre dichiarate equivalenti, con
provvedimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
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6. Rilascio della autorizzazione alla produzione.
1. Il Dipartimento, accertata la sussistenza dell'idoneità dell'impianto alla
produzione adotta le proprie determinazioni entro il termine di centoventi
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso in cui il richiedente è invitato a regolarizzare o integrare la
domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 1 è sospesa fino alla
ricezione della documentazione integrativa da parte del Dipartimento.
3. Il decreto di autorizzazione deve contenere:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona
fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e la sede legale,
se si tratta di società;
b) la sede dello stabilimento;
c) i tipi di formulazione per i quali lo stabilimento è stato ritenuto idoneo;
d) nome e cognome del laureato o dei laureati responsabili di cui all'articolo
5;
e) le condizioni particolari alle quali viene eventualmente vincolata
l'autorizzazione;
f) ogni altra indicazione che, a seconda del caso di specie, sia espressamente
richiesta.
4. Ogni variazione di sede dello stabilimento comporta una nuova autorizzazione.
5. L'autorizzazione alla produzione si estende anche al commercio ed alla
vendita, mentre non si estende ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari che non
siano stati registrati.
6. Al produttore di coadiuvanti di prodotti fitosanitari per conto terzi,
titolari della registrazione, è vietato qualunque atto di commercio e vendita
di tali prodotti.
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7. Modifica dell'autorizzazione.
1. È presentata istanza al Dipartimento per ogni modifica delle condizioni in
base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione alla produzione nel termine di
trenta giorni dalla richiesta, se le modifiche riguardano la variazione nella
nomina del direttore tecnico, ovvero il nome, la ragione sociale o la sede del
titolare dell'autorizzazione.
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8. Revoca dell'autorizzazione.
1. Il Dipartimento, qualora accerti la sopravvenuta carenza delle condizioni in
base alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla produzione, anche alla
luce di nuove conoscenze scientifiche, diffida il titolare dell'autorizzazione,
indicando il termine per la regolarizzazione.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento emana, nei successivi
trenta giorni, il decreto di revoca, che è notificato al titolare
dell'autorizzazione.
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Capo III - Commercializzazione di prodotti fitosanitari
9.
Rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti fitosanitari.
1. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è rilasciata dal Dipartimento
per un periodo di tempo non superiore a dieci anni e prescrive i requisiti di
commercializzazione e di utilizzazione, nonché quelli necessari per essere in
regola con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario è inoltrata al
Dipartimento dal responsabile o a nome del responsabile della prima immissione
in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato III del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del medesimo
decreto per ciascuna sostanza attiva presente nel preparato.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, il richiedente è esentato dal fornire i dati di cui al comma 2,
lettera b), con esclusione di quelli relativi all'identificazione della sostanza
attiva, nel caso in cui:
a) la sostanza figura nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, tenuto conto delle condizioni per l'iscrizione della sostanza in detto
allegato;
b) la sostanza non differisce in modo significativo, in relazione al grado di
purezza e alla natura delle impurezze, dalla composizione depositata nel
fascicolo unito alla domanda di iscrizione nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
4. La domanda di autorizzazione e il sommario degli allegati II e III di cui al
comma 2, devono essere redatti in lingua italiana, mentre la documentazione di
cui agli allegati II e III di cui al comma 2, può essere presentata anche in
lingua francese o inglese; il Dipartimento può chiedere la traduzione in lingua
italiana di studi specifici, nonché la presentazione di campioni del preparato
o dei suoi componenti.
5. Il Dipartimento, avvalendosi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo
3, verifica che i requisiti del prodotto fitosanitario siano conformi a quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e
che le prove e le analisi per accertare tali conformità sono state eseguite
dagli enti e dagli organismi di cui al medesimo articolo 4, commi 4, 5 e 7.
6. Nei tempi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, il Dipartimento provvede al rigetto motivato della domanda, ovvero al
rilascio dell'autorizzazione, acquisendo l'etichetta del prodotto fitosanitario
autorizzato nella veste tipografica definitiva e rispondente ai requisiti
risultanti dalla verifica di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di autorizzazione riporta:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e
sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si
tratta di società;
b) la denominazione attribuita al prodotto fitosanitario;
c) la classificazione;
d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione e gli
estremi dell'autorizzazione alla produzione;
e) le eventuali indicazioni relative alle condizioni di impiego ed ogni altra
indicazione che di volta in volta è ritenuta necessaria.
Fanno parte integrante del decreto di autorizzazione, come allegati, il
fac-simile delle etichette ed, inoltre, dei fogli illustrativi che potranno
accompagnare il prodotto.
8. L'autorizzazione di cui al comma l è comunicata all'interessato, nonché
alla regione competente, con il relativo numero di registrazione.
9. A cura del Dipartimento sono pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, le etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati nel
trimestre precedente.
10. Presso il Dipartimento è costituito un fascicolo per ogni domanda di
autorizzazione di un prodotto fitosanitario, contenente:
a) almeno una copia della domanda;
b) una copia dell'etichetta e dell'eventuale foglio illustrativo;
c) il provvedimento adottato in merito alla domanda, gli atti relativi alla
valutazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), nonché una
sintesi della documentazione stessa.
11. Il Ministero, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e
della Commissione europea il fascicolo di cui al comma 10 e fornisce tutte le
informazioni necessarie per una piena comprensione delle istanze; l'istante, su
invito del Ministero, è tenuto a presentare alla Commissione europea ed agli
Stati membri che la richiedono copia della documentazione tecnica di cui al
comma 2, lettera a).
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10. Autorizzazione di prodotti uguali.
1. L'autorizzazione è rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di
cui all'articolo 3 per prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati,
purché nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e
fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei
dati.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere
uno dei seguenti requisiti:
a) il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di
riferimento;
b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare
dell'autorizzazione di riferimento in materia di dati sperimentali di cui agli
allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l94, nonché in
materia di distribuzione commerciale.
3. Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso in caso di incompletezza della
documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del
richiedente della documentazione stessa.
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11. Rinnovo dell'autorizzazione.
1. Il Dipartimento, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3,
rinnova l'autorizzazione su richiesta documentata del titolare, da presentarsi
almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, dopo aver verificato
che le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione può
essere temporaneamente prorogata per il periodo necessario per procedere alla
verifica.
2. Il Dipartimento concede il rinnovo dell'autorizzazione alla immissione in
commercio, senza sentire l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, qualora
si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva inserita nell'allegato I
del Regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, e
nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione, dell'11
dicembre 1992, sino alla iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti
dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di
autorizzazione.
3. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione
deve presentare domanda corredata dal previsto versamento al Dipartimento, non
oltre il sessantesimo giorno precedente alla data di scadenza
dell'autorizzazione, specificando se sono sopravvenute modificazioni degli
elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione si
intende rinnovata qualora il Dipartimento, verificati gli elementi posti a base
della prima autorizzazione, non emani motivato decreto di rigetto dell'istanza
nel quale è stabilito il termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle
giacenze.
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12.
Modifiche di autorizzazioni.
1. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, anche
su richiesta documentata del titolare, sentito l'istituto convenzionato di cui
all'articolo 3.
2. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione, senza avvalersi dell'istituto
convenzionato di cui all'articolo 3, se le modifiche di prodotti fitosanitari
autorizzati riguardano:
a) aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed
ambientali.
Sono considerate tali le seguenti modifiche:
1) variazione di più o meno il 5 per cento del contenuto percentuale di uno o
più coformulanti presenti nella formulazione autorizzata, con corrispondente
variazione di altro coformulante non classificato;
2) sostituzione di un componente inerte o coformulante con un componente o
coformulante alternativo che abbia proprietà chimico-fisiche del tutto
comparabili;
3) aggiunta di modeste quantità di un ulteriore coformulante (antischiuma,
antimpaccante, colorante), con corrispondente variazione di altro coformulante;
4) eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi
esclusivamente commerciali;
b) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare;
c) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione;
d) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro
stabilimento autorizzato;
e) le variazioni di peso o di volume o di tipo delle confezioni che siano
ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato;
f) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti;
g) i cambiamenti formali delle etichette;
h) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, disposte
con provvedimento del Ministero in attuazione di norme comunitarie;
i) l'indicazione o la variazione del distributore.
3. Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione dei prodotti di cui al comma 2,
entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso, in caso di incompletezza della
documentazione presentata, fino alla data di deposito della documentazione
richiesta dal Dipartimento
5. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione, nei tempi e con le modalità
previste ai commi 2, 3 e 4, qualora si tratti delle modifiche indicate nel comma
2, lettera a).
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13. Riesame e ritiro dell'autorizzazione.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate qualora, alla
luce di nuovi fatti o di nuove conoscenze, risulti necessario verificare la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e)
e f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, richiedendo al titolare
dell'autorizzazione le informazioni necessarie.
2. Il Dipartimento, con provvedimento motivato, può sospendere l'autorizzazione
per il periodo necessario al completamento dell'esame, indicando il relativo
termine, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute
dell'uomo o degli animali o per l'ambiente.
3. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è ritirata, anche su motivata
richiesta del titolare, se:
a) non sono più soddisfatte le condizioni di autorizzazione;
b) sono state fornite indicazioni false o ingannevoli in merito ai dati valutati
al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Il Dipartimento, con proprio provvedimento, dispone il ritiro
dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per
l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.
5. Il Dipartimento dà la più ampia pubblicità ai provvedimenti di cui ai
commi 1 e 3, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la
regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di
rivenditori e di agricoltori.
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Capo IV - Autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari
14.
Classificazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
1. Ai fini della classificazione, ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 16 luglio 1998, n.
285.
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15. Autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di
prodotti fitosanitari.
1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, come coadiuvanti di
prodotti fitosanitari, dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
ai fini della loro registrazione, è presentata al Dipartimento, che richiede il
parere dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, entro quindici giorni
dal suo ricevimento.
2. La domanda, redatta in duplice copia, deve contenere:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e
sede legale o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di
società, nonché gli estremi dell'autorizzazione a produrre, ottenuta ai sensi
dell'articolo 6, in caso di produzione presso stabilimento proprio;
b) la denominazione attribuita al prodotto e la composizione qualitativa e
quantitativa del formulato, espressa in percentuale in peso, nonché la funzione
dei componenti e l'indicazione della natura del contenitore;
c) classificazione da attribuire al coadiuvante di prodotti fitosanitari;
d) gli intervalli proposti tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le
derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo, nonché
le eventuali norme di bonifica, facendo riferimento al prodotto fitosanitario di
abbinamento.
3. La documentazione che è allegata alla domanda deve fare riferimento al
prodotto fitosanitario di abbinamento ed è, altresì, costituita:
a) dalla documentazione indicata nell'allegato III del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, nel caso di coadiuvanti di prodotti fitosanitari contenenti
uno o più costituenti già noti;
b) dalla documentazione indicata nell'allegato III del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, nonché nell'allegato II dello stesso decreto, limitatamente
alla parte A, punti 1 e 2, nel caso di coadiuvanti di prodotti fitosanitari
contenenti un costituente nuovo;
c) dalla dichiarazione di accettazione per la produzione con la indicazione
degli estremi dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, qualora la produzione
del coadiuvante di prodotti fitosanitari venga effettuata presso terzi;
d) dal fac-simile delle istruzioni o esemplare delle etichette che devono
apparire sulle confezioni e dell'eventuale foglio illustrativo che accompagna il
coadiuvante di prodotti fitosanitari, compilato secondo quanto previsto
nell'articolo 22 del presente regolamento.
4. Ai fini del punto d) del comma 3, e per ogni volta che nel presente
regolamento vi si faccia riferimento, con il termine "etichetta" si
intende il complesso delle indicazioni e dichiarazioni prescritte per ciascun
coadiuvante di prodotti fitosanitari dal presente regolamento che debbano essere
riportate sulle confezioni, indipendentemente dal fatto che esse siano
riprodotte direttamente sul contenitore per stampa, rilievo o incisione, o che
esse siano riportate su carta o altri materiali applicati sulla confezione,
purché non possano essere facilmente asportati.
5. Nel caso in cui è necessario un supplemento di istruttoria ovvero ordinare
al richiedente l'esibizione di ulteriore documentazione, i termini
procedimentali sono sospesi per il tempo necessario all'espletamento dei
relativi incombenti, come determinati, anche temporalmente, nell'atto allo scopo
emanato dal Dipartimento.
6. L'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 esprime parere entro sessanta
giorni e il Dipartimento emana il conseguente provvedimento entro i successivi
trenta giorni, allegandovi il parere in copia.
7. L'autorizzazione si intende rilasciata, oltre che per la produzione, anche
per il commercio del prodotto e può essere assoggettata a limiti, condizioni di
impiego e a termine di scadenza.
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16. Autorizzazione di coadiuvanti uguali.
1. L'autorizzazione è rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di
cui all'articolo 3 per coadiuvanti uguali ad altri già autorizzati, purché nel
frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo
quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere
uno dei seguenti requisiti:
a) il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di
riferimento;
b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare
dell'autorizzazione di riferimento.
3. Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso in caso di incompletezza della
documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del
richiedente della documentazione stessa.
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17. Modifica dell'autorizzazione.
1. Ogni variazione della composizione o dei campi di impiego dei coadiuvanti di
prodotti fitosanitari necessita di apposita autorizzazione che è richiesta
dall'impresa interessata con domanda corredata dai documenti illustrativi della
variazione.
2. Il Dipartimento, qualora non sia necessario acquisire ulteriore
documentazione, decide sulla domanda secondo le modalità procedimentali ed i
termini individuati nell'articolo 15.
3. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione nei tempi e con le modalità
previste nell'articolo 12, commi 2, 3 e 4, qualora si tratti delle modifiche
indicate nel comma 2, lettera a), dell'articolo 12.
4. Ogni variazione delle etichette e dei fogli illustrativi, ed ogni altra
variazione degli ingredienti e delle indicazioni contenute nella domanda di
registrazione, è comunicata al Dipartimento e non può avere corso se non con
provvedimento per la cui emanazione valgono le modalità e i termini
procedimentali di cui al comma 2.
5. La modifica dell'autorizzazione è disposta entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa domanda se le modifiche delle etichette e dei fogli
illustrativi riguardano:
a) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare;
b) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione;
c) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro
stabilimento autorizzato;
d) le variazioni di peso o di volume o di tipo delle confezioni che siano
ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato;
e) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti;
f) i cambiamenti formali dell'etichetta;
g) l'indicazione o la variazione del distributore;
h) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, disposte
con provvedimento del Ministero in attuazione di norme comunitarie.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del provvedimento del Ministero, le imprese titolari di
registrazione adeguano, sotto la propria responsabilità, le etichette dei
propri prodotti a quanto disposto dal provvedimento medesimo, provvedendo
contestualmente a notificare al Dipartimento copia bollata, datata e firmata dal
titolare dell'impresa, dell'etichetta predisposta nella veste tipografica
definitiva. Il Ministero provvede, con frequenza trimestrale alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in apposito elenco, delle
etichette modificate.
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18. Formalità del decreto di autorizzazione.
1. Il provvedimento di autorizzazione riporta:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e
sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si
tratta di società;
b) la denominazione attribuita al coadiuvante di prodotti fitosanitari;
c) la classificazione;
d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione e gli
estremi della autorizzazione alla produzione;
e) le eventuali indicazioni relative alle condizioni di impiego ed ogni altra
indicazione che di volta in volta è ritenuta necessaria.
2. Fanno parte integrante del decreto di autorizzazione, come allegati, il
fac-simile delle etichette ed, inoltre, dei fogli illustrativi che potranno
accompagnare il prodotto.
3. Il provvedimento di autorizzazione è notificato all'interessato ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La registrazione comporta, a favore del suo titolare, il diritto al commercio
ed alla vendita.
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19. Imballaggio.
1. I coadiuvanti di prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio
soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti:
a) deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita
del contenuto;
b) non deve essere manomissibile;
c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati
dal contenuto, nè poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
d) tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo
da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali
esigenze di manipolazione;
e) i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in
modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del
contenuto.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano
prescritti speciali dispositivi di sicurezza.
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20. Etichettatura.
1. Ai fini del presente regolamento, per l'etichettatura dei coadiuvanti di
prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni in materia di etichettatura
di prodotti fitosanitari.
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Capo V - Commercio e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di
prodotti fitosanitari
21.
Autorizzazione al commercio ed alla vendita nonché all'istituzione e alla
gestione di locali.
1. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende
ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari
e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di
depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda
all'autorità sanitaria individuata dalla regione.
2. II richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o
un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la
facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere
personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono
essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
3. La domanda contiene:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona
fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se
si tratti di società;
b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari
e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
c) classificazione di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari che si intende commerciare o vendere;
d) nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di
abilitazione di cui all'articolo 23, dell'institore o del procuratore o di chi
è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.
4. Alla domanda è allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:500 del
locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti
fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché la
dichiarazione, con firma autenticata, dell'institore o procuratore o di chi
assume l'incarico.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine di
"locale" s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti,
destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.
6. Fermo il divieto di detenzione in locali che siano adibiti al deposito di
generi alimentari, il presente articolo non si applica ai depositi di
smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 4, salvo che presso
di essi non si effettuino vendite di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di
prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori.
7. Le aziende interessate notificano all'autorità sanitaria individuata dalla
regione l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso
non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, e
di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere a
disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed
allo scarico dei prodotti ivi depositati.
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22. Rilascio dell'autorizzazione.
1. L'autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneità,
effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi
alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da
esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, di cui al comma 2
dell'articolo 21, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita,
rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni.
2. L'autorizzazione deve contenere:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e
sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta
di società;
b) indicazione di ogni singolo deposito o locale destinato alla vendita e delle
rispettive sedi per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
c) nome, cognome ed indirizzo dell'institore o del procuratore o di chi è
preposto dal titolare alla vendita;
d) classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari dei quali viene esercitato il commercio;
e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali
possa essere vincolata l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione
dei locali e delle relative attrezzature.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 23 non sostituiscono i
provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
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23. Certificato di abilitazione alla vendita.
1. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato, dall'Autorità
sanitaria individuata dalla regione, alle persone che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in
relazione ai seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e
dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
b) elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di
prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;
c) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni
acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti
di prodotti fitosanitari;
d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti
di prodotti fitosanitari;
e) nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
2. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata secondo modalità
indicate da ciascuna regione.
3. Il certificato di abilitazione deve contenere il nome e cognome, la data ed
il luogo di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.
4. Il certificato ha validità per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato,
a richiesta del titolare, con le stesse modalità previste per il rilascio.
5. Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze
forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia,
medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i
periti chimici.
6. Con decreto del Ministero è approvato il modello tipo di certificato di
abilitazione alla vendita.
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24. Caratteristiche dei locali e prescrizioni per
l'acquisto.
1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o
venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi
alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei
loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
2. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici,
tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi,
ambedue da tenere chiusi a chiave.
3. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti
fitosanitari di cui al comma 2, deve essere provvisto di un registro o di uno
schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina
dall'azienda unità sanitaria locale.
4. Nella voce "carico" devono essere riportati: il nome, il numero di
registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di
prodotti fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della
merce.
5. Nella voce "scarico" devono essere riportati: il nome e il
quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita e gli estremi della
dichiarazione di cui al comma 6.
6. L'acquirente dei prodotti di cui al comma 2, all'atto dell'acquisto ed a
tutti gli effetti, assume la responsabilità della idonea conservazione e
dell'impiego del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su apposito
modulo numerato progressivamente a cura del venditore, conforme al modello di
cui all'allegato n. 1, compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso
del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente.
7. Qualora l'acquisto venga fatto tramite ordinazione scritta, l'acquirente deve
compilare la richiesta in duplice copia e secondo lo schema di cui all'allegato
1.
8. La richiesta deve essere vistata dal sindaco o dal comandante della stazione
dei carabinieri o dall'azienda unità sanitaria locale o dal funzionario
regionale competente, previo accertamento che l'interessato sia in possesso
dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 o della autorizzazione di cui
all'articolo 26 del presente regolamento, ovvero che l'interessato abbia
effettuato dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Per le cessioni che intervengono tramite ordinazione scritta tra produttori e
produttori, tra produttori e commercianti e tra questi ultimi, è sufficiente
che il visto, di cui al comma 8, sia apposto sulla prima richiesta e almeno una
volta l'anno.
10. Il venditore deve restituire all'acquirente, unitamente alla merce, e
debitamente completata, una copia della predetta richiesta trattenendo l'altra a
scarico della merce venduta.
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25. Autorizzazione all'acquisto.
1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici,
tossici o nocivi, possono essere venduti per l'impiego diretto, per sè o conto
terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio regionale competente secondo le disposizioni stabilite
dall'articolo 26.
2. L'accertamento dell'identità dell'acquirente avviene mediante esibizione di
un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica
amministrazione, i cui estremi devono essere annotati a cura del venditore sul
modulo per la fornitura di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari di cui all'allegato 1.
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26. Rilascio di autorizzazione all'acquisto.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 25 viene rilasciata, dall'ufficio
regionale competente, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva.
2. La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli
connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei
prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso
degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi
fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed
ambientale.
3. La valutazione di cui al comma 2 viene effettuata secondo le modalità
indicate da ciascuna regione.
4. L'autorizzazione deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di
nascita e di residenza e la fotografia del richiedente.
5. L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse
modalità del rilascio. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino
alla data di effettivo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 27.
6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti
agrari e gli agrotecnici.
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27. Corsi di aggiornamento.
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti
pubblici interessati, nonché i privati, d'intesa con l'azienda unità sanitaria
locale, organizzano appositi corsi d'aggiornamento per l'istruzione e
l'addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all'impiego
dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.
2. Tali corsi di aggiornamento si intendono obbligatori ai fini delle previste
valutazioni.
3. Da tali corsi di aggiornamento sono esentati i soggetti di cui all'articolo
23, comma 5, e all'articolo 26, comma 6.
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28. Deroghe.
1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti di cui
alla lettera a), comma 2, dell'articolo 2 del presente regolamento, che restano
disciplinate dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.
------------------------
Capo VI - Vigilanza e norme comuni a più procedimenti
29.
Organi competenti.
1. La vigilanza per l'applicazione del presente regolamento è esercitata dal
Ministero e dagli organi sanitari individuati dalle regioni.
2. Per il prelievo dei campioni, per le analisi di I e II grado e per le denunce
all'autorità giudiziaria, si osservano le disposizioni di cui ai successivi
articoli.
3. Restano ferme le competenze delle altre amministrazioni pubbliche nell'àmbito
delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti.
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30. Prelevamento campioni.
1. Il prelevamento dei campioni di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti
deve essere effettuato dopo aver preso accurata conoscenza delle avvertenze e
delle norme precauzionali riportate sulle etichette apposte obbligatoriamente su
ogni confezione dei prodotti stessi. Le attrezzature occorrenti al prelevamento
dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari devono
essere adibite esclusivamente a detto uso e sottoposte di volta in volta ad
accurata pulizia.
2. La quantità di ogni coadiuvante di prodotti fitosanitari e prodotto
fitosanitario da prelevare deve essere per lo meno di kg 2.
3. Salvo diversa indicazione dell'autorità che ha disposto il prelievo, i
coadiuvanti di prodotti fitosanitari e i prodotti fitosanitari sono prelevati
almeno in n. 5 confezioni originali, o in numero maggiore, fino a raggiungere il
quantitativo minimo indicato nel comma 2, se tali confezioni non raggiungano il
peso di kg 0,400 ciascuna, non effettuando miscelazioni tra gli stessi.
4. Il prelievo dei campioni dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, se
classificati molto tossici, tossici o nocivi, è effettuato da un tecnico della
prevenzione o da altro organo di controllo.
5. Il quantitativo prelevato nelle confezioni originali è suddiviso in cinque
parti che vengono confezionate in recipienti di vetro o in altro imballaggio
idoneo, in relazione alla loro natura ed alle esigenze della loro conservazione,
e contrassegnate con il numero del verbale di prelevamento seguito,
rispettivamente, dalle lettere A, B, C, D ed E. La quinta parte è messa a
disposizione dell'impresa produttrice.
6. Ciascun campione deve essere chiuso e sigillato, in modo da impedirne la
manomissione ed assicurarne l'integrità, preferibilmente con piombi o comunque
con sigillo recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il
prelevamento. Il titolare dell'esercizio, o chi lo rappresenta, ha facoltà di
apporre ai campioni anche un proprio timbro o sigillo: di ciò si deve far
menzione nel verbale di prelevamento.
7. Ad ogni campione si applica, assicurandolo con sigillo, un cartellino recante
l'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelevamento. Su detto cartellino
devono essere indicate la data, il nome del detentore del presidio, il luogo ove
è stato eseguito il prelievo, la natura del presidio ed un numero di ordine
corrispondente a quello del verbale di prelevamento, seguito, per le quattro
distinte frazioni del presidio prelevato, dalle lettere A, B, C, D ed E.
8. Ciascun cartellino deve essere firmato dal prelevatore e dal detentore del
presidio prelevato o, in mancanza, da una persona addetta all'esercizio. Ove
quest'ultimo rifiuti di firmare, se ne farà menzione nel verbale di
prelevamento.
9. Uno dei cinque campioni prelevati come sopra indicato è consegnato
all'interessato o a chi lo rappresenta o, in mancanza, ad una persona addetta
all'esercizio al momento del prelevamento. Gli altri tre, insieme al verbale di
prelevamento, vengono inviati nel più breve tempo possibile al laboratorio
competente o ad altro laboratorio all'uopo autorizzato.
La quinta parte del campione è messa a disposizione dell'impresa produttrice
per la durata di sessanta giorni presso il laboratorio di analisi.
10. Uno dei tre campioni inviati al laboratorio è utilizzato per le analisi di
prima istanza; un altro campione, destinato all'eventuale analisi di revisione,
deve essere conservato per la durata massima di trenta giorni dalla data di
ricevimento, da parte dell'interessato, dell'esito delle analisi. Il terzo
campione rimane di riserva per eventuali impreviste esigenze sia dell'analisi di
prima istanza che della analisi di revisione.
------------------------
31. Analisi di prima e seconda istanza.
1. Quando dall'analisi di prima istanza risulti che i prodotti non corrispondono
ai requisiti fissati dal presente regolamento o nel decreto di autorizzazione,
il responsabile del laboratorio che ha proceduto all'analisi trasmette
all'autorità sanitaria individuata dalla regione il verbale di prelevamento ed
il certificato di analisi. Copia della medesima documentazione è notificata, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del responsabile
del laboratorio di analisi, all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo,
al titolare della autorizzazione ed all'autorità che ha disposto il prelievo.
2. Entro quindici giorni dalla data di notifica della documentazione di cui al
comma 1, gli interessati possono richiedere la revisione dell'analisi con
domanda che è presentata al direttore generale dell'A.U.S.L. competente per
territorio.
3. La domanda di revisione di analisi deve essere motivata e contiene gli
elementi necessari per individuare i campioni depositati presso il laboratorio
che ha effettuato il prelievo. Può, altresì, contenere le osservazioni del
richiedente relative ai risultati dell'analisi.
4. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'istituto superiore di sanità,
che vi provvede entro due mesi. In caso di mancata presentazione, nei termini,
dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella
di prima istanza, l'autorità sanitaria individuata dalla regione trasmette,
senza ritardo, con relazione, la documentazione all'autorità giudiziaria.
5. Nel caso che il produttore non sia l'intestatario del decreto di
autorizzazione, la comunicazione del risultato di analisi deve essere fatta ad
entrambi.
6. Ai fini del controllo i campioni dei prodotti fitosanitari e dei loro
coadiuvanti debbono essere forniti gratuitamente.
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32. Verbale di prelevamento.
1. Il verbale di prelevamento, da compilarsi in esecuzione a quanto sopra
prescritto, deve contenere:
a) il numero d'ordine, per ciascun campione;
b) le generalità e la qualifica del personale incaricato alla vigilanza e del
detentore dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari o del suo rappresentante;
c) la data ed il luogo del prelevamento;
d) l'indicazione del locale o della natura dell'esercizio in cui il coadiuvante
di prodotti fitosanitari o il prodotto fitosanitario si trova o quella degli
estremi atti ad identificare la partita posta in vendita cui si riferisce il
verbale;
e) le caratteristiche del prodotto fitosanitario o del coadiuvante e le
indicazioni con le quali esso è posto in vendita o le diciture apposte sulle
etichette, con particolare cenno al numero di registrazione ed all'integrità
della confezione originale e, ove esiste, il numero di lotto di produzione;
f) le modalità seguite nel prelevamento dei campioni;
g) le eventuali osservazioni del prelevatore e le eventuali dichiarazioni del
detentore o del suo rappresentante;
h) la data di fornitura, ove risulti dalla documentazione in possesso del
detentore, e lo stato di conservazione delle confezioni del coadiuvante di
prodotti fitosanitari;
i) il nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica,
ragione o denominazione sociale, se si tratta di società;
j) le eventuali dichiarazioni del detentore o del suo rappresentante sulle
aggiunte o manipolazioni subite dal coadiuvante di prodotti fitosanitari o dal
prodotto fitosanitario dopo il ricevimento dello stesso;
k) la dichiarazione che il detentore o il suo rappresentante ha trattenuto un
campione ed una copia del verbale;
l) la dichiarazione che il verbale è stato letto e sottoscritto dal detentore o
da chi lo rappresenta oppure che lo stesso si è rifiutato di firmare;
m) le firme del verbalizzante e del detentore del presidio o del prodotto
fitosanitario o di chi lo rappresenta.
2. Il verbale deve essere redatto in quattro esemplari, due dei quali sono
inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, un terzo esemplare viene
rilasciato all'impresa produttrice o a chi la rappresenta, un quarto esemplare
è trattenuto agli atti presso il servizio che ha disposto il prelievo.
------------------------
33. Esportazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
1. I coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati all'esportazione non sono
soggetti a registrazione, ma la loro produzione deve comunque avvenire presso
stabilimenti autorizzati, ai sensi del presente regolamento, a quel tipo di
produzione. È fatto obbligo all'esportatore verso Stati diversi da quelli
dell'Unione europea dei prodotti suindicati di dichiarare alla dogana la loro
composizione quali-quantitativa.
2. I prodotti in transito non sono soggetti alle disposizioni del presente
regolamento.
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34. Residui e intervalli di carenza.
1. I provvedimenti che determinano, ai sensi della lettera h) dell'articolo 5
della legge 30 aprile 1962, n. 283, il periodo che deve intercorrere tra
l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo
trattamento e l'immissione al consumo, nonché i limiti massimi di residui dei
princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi dei coadiuvanti di
prodotti fitosanitari e dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati al
consumo alimentare, sono emanati dal Ministero, sentito l'istituto convenzionato
di cui all'articolo 3.
------------------------
35. Disposizioni per società cooperative.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle società
cooperative ed alle altre aziende a carattere collettivo che preparano,
commerciano, vendono e distribuiscono i prodotti disciplinati dal presente
regolamento, anche esclusivamente per i propri soci.
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36. Sperimentazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
1. Chiunque intende impiegare a scopo sperimentale coadiuvanti di prodotti
fitosanitari non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per
le quali il prodotto è stato registrato deve darne preventiva comunicazione per
raccomandata, con avviso di ricevimento, al Dipartimento precisando la località
e l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata.
2. Gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione sono esonerati dall'invio
della comunicazione di cui al comma 1.
3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con coadiuvanti di prodotti
fitosanitari non registrati non devono essere destinate alla alimentazione
dell'uomo e degli animali.
4. Il Dipartimento a richiesta degli interessati può consentire che siano
destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati
con coadiuvanti di prodotti fitosanitari registrati, ma sperimentalmente
impiegati per usi diversi da quelli per i quali furono registrati, sentito il
parere dell'istituto convenzionato di cui all'art. 3.
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37. Sperimentazione dei Servizi fitosanitari regionali e
degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, i Servizi fitosanitari regionali e gli enti pubblici di
ricerca e sperimentazione possono richiedere al Ministero il riconoscimento al
fine di condurre prove ed esperimenti con prodotti fitosanitari non autorizzati
o per impieghi non autorizzati, esclusivamente allo scopo di predisporre linee
tecniche di difesa integrata e non a fini autorizzativi, in attuazione di
provvedimenti legislativi regionali, statali o comunitari recanti norme in
materia di assistenza tecnica, valorizzazione delle produzioni agricole ed
applicazione di programmi agro-ambientali.
2. In attuazione dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, il
Ministero concede il riconoscimento ai Servizi fitosanitari regionali e agli
enti pubblici di ricerca e sperimentazione che ne facciano richiesta, ai sensi
del comma 1, con provvedimento da adottare di concerto con i Ministeri delle
politiche agricole e forestali e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le
condizioni in cui le prove e gli esperimenti devono essere effettuati. I Servizi
e gli enti riconosciuti di cui al presente comma, non sono assoggettati
all'autorizzazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194.
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38. Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e
particolari in agricoltura biologica.
1. Il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti che ventilati,
gli zolfi ramati ed il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B
del Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, ed i
prodotti elencati nell'allegato 2 al presente regolamento non sono soggetti ad
autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia. Detti
prodotti sono venduti con etichetta recante indicazioni concernenti la
composizione quali-quantitativa, le eventuali modalità e precauzioni d'uso,
l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio e lo
stabilimento di produzione e confezionamento, nonché, ove previsto, la
destinazione d'uso e gli impieghi efficaci. Con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
dell'ambiente, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, ovvero su
proposta del medesimo, e previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
a) possono essere inseriti nell'elenco allegato al presente regolamento
ulteriori prodotti;
b) possono essere individuati requisiti o condizioni minime necessari alla loro
commercializzazione o utilizzazione.
2. La composizione qualitativa del prodotto deve essere indicata sull'etichetta
con la osservanza delle seguenti norme:
a) per il solfato di rame: dichiarando il titolo in solfato ramico idrato, che
deve essere compreso e garantito fra i due limiti del 98 e 99 per cento con la
dichiarazione "solfato di rame 98-99 per cento";
b) per gli zolfi: dichiarando il loro stato e cioè se trattasi di zolfo greggio
semplicemente molito o di zolfo raffinato, molito o ventilato, nonché il grado
di purezza, da indicarsi come compreso fra due limiti differenti tra loro non più
di 3 gradi e quello di finezza, da indicarsi come compreso fra due limiti
differenti tra loro non più di 5 gradi. Ferme restando le altre disposizioni
del presente articolo, il minerale di zolfo non può essere messo in commercio
come anticrittogamico quando contenga meno del 25 per cento di zolfo;
c) per gli zolfi ramati: dichiarando il titolo in solfato ramico idrato nonché,
per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza con i limiti previsti alla lettera
b);
d) per il solfato ferroso non mescolato con sostanze inerti: con la sola
indicazione del nome chimico, senza indicazione del titolo in sostanza attiva.
3. Gli organismi di controllo privati, già autorizzati al controllo del metodo
dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
220, che hanno trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali
l'integrazione del proprio manuale della qualità con le procedure di controllo
per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad esercitare detta attività
di controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.
4. Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 110, relative ai prodotti omeopatici per uso veterinario,
limitatamente a quelli contenenti materie prime di origine vegetale e minerale,
inclusi i prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di
alimenti per l'uomo, è differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le
disposizioni di cui al medesimo articolo 3. Sono esclusi dall'àmbito di
applicazione del presente comma i prodotti omeopatici per uso veterinario
contenenti materie prime di origine animale qualora tali materie prime
provengano da animali per i quali sono stati adottati, a seguito del
manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizzazione delle
medicine omeopatiche per uso umano previsto dall'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dal comma
32 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si intende esteso,
come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4.
6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanità
predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della
predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti, purché
siano rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo n. 110 del 1995, possono essere commercializzati anche oltre
il termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la somministrazione venga
effettuata secondo le modalità prescritte mediante ricetta rilasciata da un
medico veterinario in copia unica non ripetibile.
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39. Norme transitorie.
1. Le imprese titolari di autorizzazione alla produzione di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fltosanitari, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, possono produrre anche prodotti per piante
ornamentali limitatamente alle tipologie formulative indicate nel decreto
autorizzativo dei prodotti fitosanitari.
2. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese titolari di autorizzazione alla
produzione di presidi medico-chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, che abbiano presentato domanda di
adeguamento di autorizzazione per la produzione di prodotti fitosanitari,
possono continuare a produrre i prodotti destinati al trattamento delle piante
ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico.
3. La Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e agli articoli 4 e 5 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, cessa di esercitare le
proprie funzioni e competenze, ai fini del presente regolamento, dalla data di
efficacia della convenzione di cui all'articolo 3.
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40. Banca dati.
1. Il Dipartimento raccoglie e classifica tutti gli elementi contenuti nel
decreto di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché i dati relativi alle
officine di produzione, utilizzando allo scopo la banca dati esistente presso il
medesimo Dipartimento.
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41. Disposizioni per i soggetti pubblici.
1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 15 possono essere
presentate anche da soggetti pubblici operanti nel settore, nel caso in cui i
prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari per i quali si
chiede l'autorizzazione alla produzione, al confezionamento o all'immissione in
commercio:
a) siano a basso impatto ambientale;
b) non presentino inoltre, per la limitatezza del loro utilizzo, un elevato
interesse industriale e commerciale.
2. Nel solo caso di domande di autorizzazione alla produzione o al
confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti
fitosanitari avanzate da soggetti pubblici si prescinde dai requisiti di cui
alle lettere a), b), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 4.
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42. Dati di produzione, vendita e utilizzazione.
1. I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli
esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti
fitosanitari, destinati all'uso agricolo o all'esportazione, sono tenuti a
trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun
anno solare, all'autorità regionale competente le schede informative sui dati
di produzione e vendita. L'autorità regionale trasmette le schede informative
al sistema informativo agricolo nazionale del Ministero delle politiche agricole
e forestali, ai fini della loro elaborazione, nonché comunica al Ministero
della sanità ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, Servizio
informativo agricolo nazionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento,
l'elenco dei soggetti autorizzati di cui al presente comma ed aggiorna
annualmente tale elenco inviando i risultati ai Ministeri anzidetti.
2. Le schede informative di cui al comma 1 devono riportare:
a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e
nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale,
sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se
intestatario della registrazione o intermediario o terzista o assimilato;
b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione,
numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri, acquirente.
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti
di prodotti fitosanitari:
a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di
acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6
dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici,
tossici e nocivi;
b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve
sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta
giorni dall'acquisto:
1) i dati anagrafici relativi all'azienda;
2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in
ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata,
espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il
trattamento.
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43. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
b) articolo 5, commi da 1 a 19, articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, nonché i commi
5 e 5-bis dello stesso articolo 20, nelle sole parti in cui fanno riferimento
alla Commissione consultiva, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
------------------------
Allegato
1
(previsto dall'art. 24, comma 6)
|
[1] La copia del presente
modulo da rilasciarsi all'acquirente dovrà recare in questo spazio
l'indicazione del nome e
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|
cognome o ragione sociale
del venditore, l'indirizzo e gli estremi (numero e data) del certificato
di abilitazione alla
|
|
vendita (art. 24 del
regolamento) del venditore medesimo.
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MODULO PER L'ACQUISTO DI
PRODOTTI FITOSANITARI E DI COADIUVANTI DI PRODOTTI
|
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FITOSANITARI
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Generalità
dell'acquirente (o ragione sociale)
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Indirizzo
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Autorizzazione rilasciata
da
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____________________
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in data
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____________
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PRODOTTI FITOSANITARI E
COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI
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Coadiuvanti
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Numero di registrazione
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Quantità
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Destinazione agricola o
commerciale
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(AVVERTENZE DA RIPORTARE SUL
RETRO DELL'ALLEGATO)
Avvertenze
1. Attenzione: da impiegarsi
esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
2. Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai
bambini ed agli animali domestici.
3. Conservare la convenzione ben chiusa.
4. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
5. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
6. Evitare di respirarne i vapori o le polveri e non operare contro vento,
proteggendosi adeguatamente la pelle e gli occhi con indumenti protettivi,
secondo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto.
7. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con
acqua e sapone.
8. Rendere inutilizzabili o innocue dopo l'uso le confezioni che contenevano il
prodotto con i mezzi indicati sulle confezioni stesse.
9. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta del
prodotto e il foglio illustrativo che eventualmente lo accompagna.
10. In ogni caso leggere attentamente le avvertenze e prescrizioni riportate
sulle etichette ed attenersi strettamente ad esse.
------------------------
Allegato
2 (2)
(previsto dall'art. 38, comma 1)
PRODOTTI IMPIEGATI PER LA
PROTEZIONE DELLE PIANTE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
|
Denominazione del
prodotto
|
Descrizione,
composizione qualiquantitativa e/o formulazione commerciale
|
Modalità e
precauzioni d'uso
|
Destinazione d'uso
|
Impieghi efficaci
|
|
1. PROPOLI
|
È il prodotto di
raccolta dell'alveare costituito dalla raccolta, elaborazione e
modificazione, da parte delle api, di sostanze coroidi, resinose
e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in
soluzione acquosa od idroalcoolica od oleosa in associazione
alla lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta deve
indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al
momento del confezionamento.
|
|
|
|
|
2. TERRA DIATOMACEA O
FARINA FOSSILE TRIPLO
|
Il prodotto commerciale
è ottenuto tal quale dai depositi di alghe diatomee
fossilizzate.
|
|
|
|
|
3. POLVERE DI PIETRA O
DI ROCCIA
|
Il prodotto commerciale
è ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi
di rocce, la cui composizione originaria deve essere
specificata.
|
|
|
|
|
4. SILICATO DI SODIO
|
Il prodotto commerciale
deve presentare un titolo minimo del 30% di silicato di sodio.
Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente
utilizzazione massima pari al 4% in volume diluito in acqua di
prodotto commerciale con un titolo del 30% di principi attivi.
|
|
|
|
|
5. BICARBONATO DI
SODIO
|
Il prodotto commerciale
deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.
|
|
|
|
|
6. GELATINA (NON DI
ORIGINE ANIMALE)
|
Si intende
convenzionalmente per gelatina ad uso insetticida, il gel di
silicio ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di
quarzo, terre diatomacee e similari; il prodotto commerciale
deve specificare il contenuto percentuale in ossido di silicio
presente.
|
|
In agricoltura
biologica come da prescrizioni comunitarie invigore
|
In agricoltura
biologica come da prescrizioni comunitarie in vigore
|
|
7. PRODOTTI A BASE DI
PIANTE OFFICINALI EDAROMATICHE
|
Tutte le piante o parti
di esse che sono immesse in commercio, ai sensi delle norme
vigenti, nelle erboristerie o che sono coltivate o crescono
nell'azienda agricola utilizzatrice. La relativa
somministrazione può essere effettuata tramite infusi, decotti,
estrazioni acquose, macerati ed oleoliti.
|
|
|
|
|
8. PREPARAZIONI
BIODINAMICHE
|
Preparazioni derivanti
da polvere di pietra o concime di derivazione minerale o
vegetale.
|
|
|
|
------------------------
(2)
Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2001,
n. 180.
|
|
Testo in vigore dal:
3-8-2004
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione prima, n. 6914/2002 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante
deposito in segreteria in data 2 agosto 2002;
Considerato che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella citata
decisione n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n. 290 del 2001
nella parte in cui non include gli agrotecnici tra i soggetti esentati
dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Acquisiti i pareri della XIII Commissione della Camera dei deputati in
data 7 aprile 2004 e della 12ª Commissione del Senato della Repubblica in
data 27 aprile 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della salute,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attivita'
produttive e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel
comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, dopo le parole: «i periti agrari» sono inserite le
seguenti: «gli agrotecnici,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 17 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 22 luglio 2004 v Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.
5, foglio n. 80
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il
conferimento di finzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, cosi' sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 2003, n.
229: «Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di
interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in
relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro
il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il
riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni
con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata
una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del
riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e
procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto
normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa
primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del
Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle
materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene
alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla
trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai
quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle
misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi
contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e
alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia
del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del
territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla
osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino
esercizio di discrezionalita' amministrativa e il rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia
di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle
certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di
consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle
certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita'
da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non
venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine
fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio
e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente
rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche
alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per
la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e
tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi
e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive,
sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati,
che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita'
economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti
o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio
delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di
verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti
dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei
parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei
parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato
al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei
principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi
criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione
amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al
presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla
base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per
quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai
seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi
soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma
3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori,
prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia
e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono
adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri
interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareti
delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine
di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti
interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della
Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta
giorni dalla richiesta; quello delle commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per
la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai
decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui
al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro
specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di
settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e
per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme
di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque
forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita'
e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di
tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro
competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita'
e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle
amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione
attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione
delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e
produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione
e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e
per il miglioramento dell'azione amministrativa.».
- Si riporta il n. 46 dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei
presidi sanitari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, S.O., reca il
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti.
Nota
all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, come modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Certificato di abilitazione alla vendita).
- 1. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato, dall'autorita'
sanitaria individuata dalla regione, alle persone che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in
relazione ai seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti
fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
b) elementi sulla tossicita' dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti
di prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista
sanitario;
c) nozioni sulle modalita' utili e necessarie per prevenire le
intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai
coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
e) nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
2. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata secondo
modalita' indicate da ciascuna regione.
3. Il certificato di abilitazione deve contenere il nome e cognome, la
data ed il luogo di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.
4. Il certificato ha validita' per cinque anni ed alla scadenza viene
rinnovato, a richiesta del titolare, con le stesse modalita' previste per
il rilascio.
5. Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze
forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica,
medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia,
i diplomati in farmacia ed i periti chimici.
6. Con decreto del Ministero e' approvato il modello tipo di certificato
di abilitazione alla vendita.».
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