|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE
Visti gli articoli 8 e 9 della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina
dei fertilizzanti", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i
succitati articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione
delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;
Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4
marzo 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997, 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997,
27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1998, 6
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1998, 5
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, 5
marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 e 27
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000,
relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge
n. 748/1984;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale
il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e
forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di
conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo;
Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati
alla legge n. 748/1984;
Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli
allegati sono approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita', di cui agli articoli 8 e 9,
cosi' come modificati dal succitato decreto legislativo n. 22/1997;
Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti,
nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10
della citata legge n. 748/1984, cosi' come modificato dall'art. 7 del suddetto
decreto legislativo n. 161/1993;
Sentito il parere della Commissione UE a norma del decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427, relativo a modifiche ed integrazioni alla legge 21
giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura d'informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
1. Gli allegati 1.B e 3 della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina
dei fertilizzanti", modificati ed integrati con i decreti ministeriali
citati nelle premesse e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161,
sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al
presente decreto.
2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti
legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei
Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Art. 2
1. Il presente decreto sara'
inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2001
p. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali Ambrosio
p. Il Ministro delle attivita' produttive Visconti
p. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Pernice
p. Il Ministro della salute Marabelli
ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1 DI
MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1.B E 3 DELLA
LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748
Allegato 1.B
Concimi nazionali o concimi
1. Premessa.
Al punto 1.13., all'elenco degli agenti complessanti, viene aggiunto il
seguente agente:
"Agenti complessanti: Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali".
L'idrolizzato proteico di origine animale e' soggetto alle norme sanitarie
previste per le proteine idrolizzate derivanti da sottoprodotti di origine
animale.
5. Concimi organici.
5.1. Concimi organici azotati (questa dicitura deve comparire in etichetta,
assieme alla denominazione del tipo - ex: "Concime organico azotato -
Cornunghia torrefatta").
Nell'elenco dei concimi organici azotati viene inserito il seguente prodotto:
---->
Vedere Tabella <----
8. Concimi a base di
microelementi (oligoelementi).
Nota 1: Le denominazioni di ogni agente chelante possono essere effettuate con
la sigla data dalle relative iniziali in lingua inglese, quali figurano nella
premessa del presente allegato.
Nota 2: Se il prodotto non da' nessun residuo solido dopo la sua dissoluzione
nell'acqua puo' essere qualificato "solubile".
Nota 3: Se un oligoelemento e' presente in forma chelata, deve essere indicato
l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della frazione chelata.
8.1. Concimi a base di un solo microelemento. Nell'elenco dei concimi a base di
microelementi (oligoelementi) viene inserito il seguente prodotto:
---->
Vedere Tabella <----
Allegato 3
Tolleranze
Punto 3 - relativo alle
tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'allegato 1.B (concimi
nazionali).
3.3 Concimi organici. Nell'elenco riportato al punto "3.3.1. Concimi
organici azotati (solidi e fluidi)" viene aggiunto, dopo la voce
"Pelli e crini", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:
| |
Valori assoluti in
percentuale |
di peso espressi in |
| |
N |
C |
|
Pellicino integrato |
0,9 |
1,0 |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
I MINISTRI
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA
SALUTE
Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748,
concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art.
58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come
testo coordinato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati
articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo
all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;
Visti i
decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo
1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997, 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997,
27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1998, 6
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1998, 5
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, 5
marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 e 27
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000,
relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge
n. 748/1984;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale
il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e
forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3
agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo; Ritenuto necessario apportare talune modifiche e
integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;
Considerato che, ai sensi
della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e
della sanita', di cui agli articoli 8 e 9, cosi' come modificati dal succitato
decreto legislativo n. 22/1997;
Sentito il parere della Commissione
tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto
ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984,
cosi' come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;
Sentito il parere della Commissione UE a norma del decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427, relativo a modifiche ed integrazioni alla legge 21
giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura d'informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
1. Gli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n.
748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti",
modificati ed integrati con i decreti ministeriali citati nelle premesse e con
il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati
ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.
2. Resta valido
il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente
fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi
sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Art. 2
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei
fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente
prima di tale data. Il presente decreto sara' inviato al competente organo di
controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7
dicembre 2001
p. Il Ministro delle politiche agricole e forestali Ambrosio
p.
Il Ministro delle attivita' produttive Visconti
p. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio Pernice
p. Il Ministro della salute Marabelli
ALLEGATO DI CUI ALL'Art. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1.B, 1.C E 3
DELLA LEGGE
19 OTTOBRE 1984, n. 748
Allegato 1.B
Concimi nazionali o concimi
Capitolo 1. Premessa
Dopo il punto 1.14, viene aggiunto il seguente punto:
"1.15. I
prodotti ad attivita' biostimolante sono inseriti nell'elenco dei concimi
nazionali o concimi, previa approvazione da parte della competente autorita'
del relativo metodo di analisi. Per tali prodotti e' obbligatorio descrivere in
etichetta dosi di impiego e modalita' d'uso.".
Allegato 1.C
Ammendanti e
correttivi
Capitolo 1. Premessa
Dopo il punto 1.4, viene aggiunto il seguente
punto:
"1.5. I prodotti ad attivita' biostimolante sono inseriti
nell'elenco degli ammendanti e correttivi, previa approvazione da parte della
competente autorita' del relativo metodo di analisi. Per tali prodotti e'
obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalita' d'uso.".
Allegato 1.B
Concimi nazionali o concimi
5. Concimi organici. 5.1. Concimi
organici azotati (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla
denominazione del tipo - ex: "Concime organico azotato - Cornunghia
torrefatta"). Nell'elenco dei concimi organici azotati viene modificato il
prodotto n. 11 "Borlanda essiccata" come segue ed, inoltre, inserito
un nuovo prodotto n. 11-bis:
---->
Vedere Tabella <----
5.1.1. Concimi organici azotati fluidi.
Nell'elenco
dei concimi organici azotati fluidi viene modificato il prodotto n. 1 "Borlanda
fluida" come segue ed, inoltre, inserito un nuovo prodotto n. 1-bis:
---->
Vedere Tabella <----
Allegato 3
Tolleranze
Punto 3 - relativo alle
tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'allegato 1.B (concimi
nazionali).
3.3. Concimi organici.
Nell'elenco riportato al punto "3.3.1.
Concimi organici azotati (solidi e fluidi)" viene aggiunto, dopo la voce
"Borlanda", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:
| |
Valori assoluti in
percentuale |
di peso espressi in |
| |
N |
C |
|
Borlanda vitivinicola |
0,5 |
1,0 |
e dopo la voce "Borlanda fluida", il seguente prodotto e la
corrispondente tolleranza:
| |
Valori assoluti in
percentuale |
di peso espressi in |
| |
N |
C |
|
Borlanda vitivinicola |
0,3 |
1,0 |
|