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IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto
l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo
divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro
dell'agricoltura e foreste, nel frattempo divenuto Ministro delle politiche
agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle
direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori
agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25
agosto 1977;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, di recepimento della direttiva 2000/2/CE
che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE relativa
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1992, recante, fra
l'altro, le norme di attuazione delle direttive 87/402/CEE e 89/681/CEE,
relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori
agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;
Vista la direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107 del 4 maggio 2000, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio relativa ai
dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o
forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;
A d o t t a il seguente decreto:
Art.
1.
1.
Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei
trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n.
572.
2. I capi da I a V e VII dell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 agosto 1991
sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante.
Art.
2.
1. A
decorrere dal 1o luglio 2001 non e' consentito:
rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del
documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva
74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure rifiutare la prima
immissione in circolazione dei trattori,
se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto
ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002 non e' consentito:
rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della
direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non e' conforme
alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal
presente decreto, oppure accordare l'omologazione di portata nazionale di un
tipo di trattore se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto
ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 agosto 2001
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno
ALLEGATO
I capi da I a V e VII dell'allegato 1 al decreto ministeriale
5 agosto 1991 sono cosi' modificati:
1) Al capo I, il punto 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Si applicano le disposizioni del punto 1 del codice 6
dell'OCSE [decisione C (87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata
da ultimo il 3 marzo 1999], ad esclusione del punto 1.1 .
2) Il capo II e' sostituito dal seguente:
"Capo II
Requisiti tecnici
I requisiti tecnici necessari ai fine dell'omologazione CE di un
dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori
agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati
anteriormente, sono quelli definiti al punto 3 del codice 6 dell'OCSE
[decisione C (87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo
il 3 marzo 1999]. Tali requisiti non si applicano ai capitoli del
punto 3 relativi al verbale di prova, alle modifiche di piccola
entita' e all'identificazione .
3) I capi III, IV e V sono soppressi.
4) Al capo VII, il primo trattino e' sostituito dal seguente:
"- da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera
"e seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato
l'omologazione:
1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per
i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11
per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per
la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la
Grecia, 24 per l'Irlanda; ".
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