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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10/2/2001) |
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Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000; Vista la direttiva della Commissione n. 2000/42/CE del 22 giugno 2000 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n. 2000/48/CE del 25 luglio 2000 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime dei residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari rispettivamente nei cereali, in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 1o aprile 2000 al 15 novembre 2000; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 2000/48/CE e n. 2000/42/CE con la quale l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui anche per i valori lasciati in sospeso dalle direttive 94/29/CE, 94/30/CE, 95/38/CE, 95/39/CE, 96/32/CE, 96/33/CE, 98/82/CE, 1999/71/CE, sulla base dei dati mancanti prodotti dalle parti interessate; Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl, fenbutatin oxide, phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodicarb, tiofanato-metile, triazophos e triforine, resosi necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati; Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000; Art. 1 Campo di applicazione
1.
Il presente decreto stabilisce: a)
i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari
tollerate nei e sui: 1)
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato
1, parte A del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000; 2)
cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità
19 maggio 2000; 3)
altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del
Ministro della sanità 19 maggio 2000; 4)
prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del
Ministro della sanità 19 maggio 2000; 5)
altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte E, del decreto
del Ministro della sanità del 19 maggio 2000; b) le revoche e le modifiche di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura. Art. 2
Limiti massimi di residui
1.
Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei
cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il
quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19
maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità
10 luglio 2000. 2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.
Art. 3 Intervalli di sicurezza 1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.
Art. 4
Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati 1.
A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti
le sostanze attive aldicarb, amitraz, benalaxyl, chlormequat, cyflutrin,
diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol,
fenbutatin-oxide, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, pirimiphos-methyl,
propiconazole, propoxur, propyzamide, quinalphos, thiodicarb, triazophos,
triforine, sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza
attiva/coltura di cui all'allegato 4. 2.
A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti
le sostanze attive: acephate, cyflutrin, diazinon, endosulfan,
lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, quinalphos, sono approvate le
modifiche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui
all'allegato 5. 3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari,
cosi' come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente
alle disposizioni di cui agli allegati 4 e 5 del presente decreto. 4.
I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette
contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate negli allegati 4 e
5 sono tenuti: a)
ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del
presente decreto; b)
a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, richiesta di modifica delle
autorizzazioni insieme alle etichette adeguate alle disposizioni di cui al
comma 3, pena la revoca dell'autorizzazione; c)
per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia
presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 28 febbraio 2001 alla
rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di
etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare
all'acquirente dei prodotti in questione; d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5. Art. 5 Disposizioni che permangono in vigore 1.
Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità
19 maggio 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 10
luglio 2000, non modificate dal presente decreto. 2.
I limiti massimi di residuo delle seguenti sostanze attive: acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl, phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodicarb, thiophanate-methyl, triazophos e triforine, di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001. Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 |
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MINISTERO DELLA SALUTE (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2004) |
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Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera
h); Decreta: Il decreto del Ministro
della sanita' del 3 gennaio 2001 e' cosi' modificato: Roma, 7 maggio 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla
Corte dei conti il 1° luglio 2004 |
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