TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. 313
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313 (in Gazzetta Ufficiale  -  serie generale - n. 179 del 3 agosto 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.".

(Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2/10/2001)

Avvertenza:  Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  comma 3,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e  della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art. 1.

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente  l'agevolazione  sui  prodotti  petroliferi  impiegati in agricoltura,  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 4, del decreto-legge   15 febbraio  2000,  n.  21,  convertito  dalla  legge 14 aprile  2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.
2.  La  dichiarazione  di  avvenuto  impiego,  nell'anno 2000,  dei carburanti  agevolati  per  l'agricoltura  prevista  dal  decreto del Ministro  delle  finanze  11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma 4,  del  decreto-legge  di cui al comma 1, e' presentata  entro  il  31 dicembre  2001. 
Gli uffici incaricati dalle regioni  o  dalle  province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo   all'impiego   dei   predetti  carburanti  provvedono  alla determinazione  dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base  di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno   2001,  con  riferimento  alle  superfici  coltivate  e  alla tipologia   delle   coltivazioni.  Le  annotazioni  sul  libretto  di controllo  dei  lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative. 
3.  L'ammontare  della  cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, e' ridotta del 70 per cento.
4.  Il  termine  di  scadenza  del  periodo nel quale e' consentito commercializzare  prodotti  petroliferi  per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, e' fissato al 31 dicembre 2001. 
Riferimenti normativi:
- Si   riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 4,  del decreto-legge  15 febbraio  2000,  n.  21  convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in  materia di IVA per i produttori agricoli):
"4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art.  2, comma 126,  della legge 23 dicembre 1996, n.  662, sono determinati i  consumi  medi  dei  prodotti petroliferi  per  ettaro  e  per ogni tipo di coltivazione. 
Entro  la  medesima  data,  il  Ministro  delle finanze, di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica e con il Ministro delle politiche  agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione dell'agevolazione  di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e,  con  effetto  dal  1  gennaio 2001, in  relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'  realizzati,  nonche'  alla  applicazione del regime ordinario in materia  di  imposta  sul valore aggiunto per i produttori agricoli,  riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).". - Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 11 dicembre  2000, n. 375 reca: "Regolamento recante norme relative alla riduzione  del  gasolio  da  utilizzare  in agricoltura, da adottare  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 15 febbraio  2000,  n.  21,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.".

Art. 2.

1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  
  
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