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Avvertenza: Si
procede alla ripubblicazione del testo del
decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento
di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alla quale e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Art. 1.
1. In attesa della
revisione della disciplina regolamentare concernente
l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati
in agricoltura, da adottare ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito
dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano,
limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.
2. La dichiarazione di avvenuto
impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati
per l'agricoltura prevista dal decreto del
Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge di cui al comma 1, e' presentata entro
il 31 dicembre 2001.
Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo
all'impiego dei predetti carburanti
provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere
all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata
dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del
presumibile fabbisogno per l'anno 2001, con
riferimento alle superfici coltivate e alla
tipologia delle coltivazioni. Le
annotazioni sul libretto di controllo dei
lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono
facoltative.
3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento
di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali
di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, e' ridotta del
70 per cento.
4. Il termine di scadenza del periodo
nel quale e' consentito commercializzare prodotti
petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa,
denaturati, e' fissato al 31 dicembre 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.
1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio
2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.
92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori
agricoli):
"4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono determinati i consumi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo
di coltivazione.
Entro la medesima data, il Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalita' di
gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata
al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e, con effetto dal 1
gennaio 2001, in relazione alla riduzione
dei consumi gia' realizzati, nonche'
alla applicazione del regime ordinario in materia di
imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce
la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).". - Il
decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre
2000, n. 375 reca: "Regolamento recante norme relative alla
riduzione del gasolio da utilizzare in
agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.".
Art. 2.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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