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1. PREMESSA
1.1. Rilevato come sia
necessario ed improcrastinabile indicare soluzioni omogenee in materia di
esercizi di vendita di presidi sanitari su tutto il territorio nazionale, al
fine di evitare disomogeneità nell'applicazione delle norme, con la
presente circolare vengono emanate le linee guida da adottarsi nella
valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei locali adibiti al
deposito ed alla vendita di tali prodotti.
Tali linee guida sono quelle ritenute "minime" affinché i locali
adibiti a deposito e vendita di presidi sanitari possano essere dichiarati
idonei dai servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali, così
come previsto dall'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica n.1255/1968.
Le presenti linee guida hanno le seguenti norme di riferimento primario:
- decreto del Presidente della Repubblica 3-8-1968, n.1255 (Disciplina della
produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle
derrate alimentari immagazzinate);
- decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro);
- decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n.303 (Norme per
l'igiene del lavoro);
- legge 26-7-1965, n.966 (Norme per la prevenzione degli incendi);
- decreto ministeriale 27-9-1965 (Attività soggette alle visite di
prevenzione incendi);
- decreto ministeriale 16-2-1982 (Modifiche al decreto ministeriale
27-9-1965);
- legge 7-12-1984, n.818, e successive modifiche ed integrazioni (nulla osta
provvisorio);
- decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, e successive
modifiche ed integrazioni (Rischi di incidenti rilevanti);
- legge 1-3-1968, n.186 (Disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici
ed elettronici);
- legge 5-3-1990, n.46 (Attestato di conformità degli impianti elettrici);
- legge 10-5-1976, n.319, e successive modifiche ed integrazioni (Norme per
la tutela delle acque dall'inquinamento).
Importante è anche la circolare del Ministero dell'interno 11-12-1985, n.36
(Visite di prevenzione incendi).
1.2. Le indicazioni della
presente circolare sono applicabili:
1) ai depositi e locali per il commercio e la vendita di presidi sanitari,
intendendo con il termine "locale" anche un gruppo di locali tra
loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito;
2) ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre presidi
sanitari, anche se fuori fabbrica ed anche se ubicate presso
"vettori".
1.3. Il riconoscimento di idoneità dei locali da parte dei servizi di
igiene pubblica delle unità sanitarie locali è subordinato al rilascio del
"certificato prevenzione e incendi" (C.P.I.) o dal "nulla
osta provvisorio" (N.O.P.) da parte dei vigili del fuoco, quando le
proprietà fisico-chimiche dei presidi sanitari in deposito e le quantità
stoccate lo richiedano.
2. AMBIENTE DI LAVORO
2.1. UBICAZIONE DEI LOCALI
2.1.1. I locali adibiti a deposito e vendita di presidi sanitari o a
deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici (compresi quelli
presso i "vettori"), devono collocarsi nelle aree indicate nel
Piano regolatore generale (P.R.G.) del comune.
2.1.2. Non possono essere adibiti a deposito e vendita ed a deposito di
smistamento (compresi quelli presso i "vettori") locali
sotterranei o seminterrati.
2.2. CARATTERISTICHE DEI
LOCALI
2.2.1. Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore
a tre metri.
2.2.2. Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti.
2.2.3. I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di
fessurazioni.
Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento
dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali.
Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti
devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati
e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di
contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle
acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognaria.
2.2.4. L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestrature che
garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria.
Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria
necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire
4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze,
escludendo altresì forme di ricircolo.
2.3. CARATTERISTICHE DEGLI
IMPIANTI
2.3.1. L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti,
conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore.
Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra"
coordinata con "interruttore differenziale") vanno realizzate
collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità.
Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica
periodica.
2.3.2. L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato
utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere
ubicato all'esterno dei locali.
E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas.
Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la
sicurezza dei prodotti immagazzinati.
2.4. STOCCAGGIO DEI PRODOTTI
2.4.1. Nei locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso
lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi.
2.4.2. I prodotti di prima e seconda classe tossicologica devono essere
tenuti separati dai prodotti delle altre classi tossicologiche, anche
mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di
serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di
smistamento (compresi quelli presso i "vettori").
Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere
realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.
2.4.3. Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto
diretto di pareti e di pavimenti.
2.4.4. Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati
commerciali (ad esempio il caricamento delle batterie dei carrelli
trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro locale.
2.4.5. Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., deve essere
installato almeno un estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di
tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere sottoposto
ogni sei mesi a controllo ed a certificazione di idoneità.
2.5. OPERAZIONI DI BONIFICA
2.5.1. I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere
ottenuta senza sollevare polvere.
2.5.2. In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, va
provveduto immediatamente alla bonifica del settore interessato. Se il
prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con
apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con
apposito materiale (segatura identificata mediante colorante, farina
fossile, bentonite).
Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere
effettuato nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982.
2.6. DOTAZIONI VARIE DA
TENERSI IN LOCALI SEPARATI RISPETTO AI MAGAZZINI E LOCALI DI MOVIMENTAZIONE
2.6.1. Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari,
deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali
resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a
facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici.
I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito
armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.
2.6.2. Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso
installata in zona quanto più possibile vicina.
2.6.3. Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando
non manuale.
Deve esservi installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi.
2.6.4. In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti
affissi bene in vista i numeri telefonici dei centri antiveleno, della
guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di
prevenzione dell'unità sanitaria locale competenti per territorio, dei
vigili del fuoco.
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