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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 197, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come
sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248,
che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per
contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle
discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n, 559, concernete la disciplina della
soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28
ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio
1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per
la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27
febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la ridefinizione dei
criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei
contributi di cui all'art. 197, lettera c), del Testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
Visto l'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;
Rilevato che occorre provvedere, per il biennio economico 2009-2010,
alla definizione dei criteri e delle procedure per la concessione dei
contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere, nonche' per il
finanziamento di attivita' promozionali ed eventi in materia di salute e
sicurezza del lavoro, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 1186 della
legge 27 dicembre 2006 sopracitata.
Decreta:
Art. 1
1. Per le finalita' di cui all'art. 197,
lettera c) del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate sul
capitolo di bilancio a tal fine destinato dovranno essere utilizzate per
il biennio economico 2009-2010:
a) nella misura del 70% per contribuire
alla promozione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro; con successivo decreto direttoriale
saranno individuate le specifiche attivita' da ammettere alla
contribuzione, le modalita' di presentazione delle domande, nonche' le
procedure di concessione ed erogazione dei contributi;
b) nella misura del 30% per il finanziamento di attivita' promozionali
ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare
riferimento alla predisposizione e realizzazione di «campagne
informative» nei settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel
rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento
di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422; con successivo decreto direttoriale saranno
individuate le specifiche campagne informative e le modalita' per il
finanziamento delle campagne medesime. Il presente decreto sara'
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 5 novembre 2009
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 16
dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 92 |