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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 1187,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un
adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi
incidenti sul lavoro, anche nei i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modifiche ed integrazioni, ha istituito il Fondo di sostegno per le
famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito
denominato Fondo;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano definite le tipologie
dei benefici concessi nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli
stessi;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2006 recante "Ripartizione
in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007" con il quale e'
stata disposta sul capitolo 5063 (U.P.B. 14.1.2.2 Infortuni sul lavoro -
CDR 14 Tutela delle condizioni di lavoro) l'assegnazione di 2,5 milioni di
euro in termini di competenza e di cassa; Ritenuto che, in via
sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della normativa,
le prestazioni erogate dal Fondo debbano essere destinate ai soli
familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro;
Ritenuto altresi' che, in via sperimentale e, comunque, in fase di prima
applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano
consistere in un beneficio una tantum in favore dei predetti familiari;
Decreta:
Art. 1
Benefici erogati dal Fondo
1. Il Fondo di sostegno per
le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui l'art. 1,
comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato
Fondo, eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del
lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.
2. L'importo del beneficio di cui al comma 1 e' determinato sulla base del
numero dei familiari superstiti del lavoratore, di cui all'art. 2, secondo
le seguenti quattro tipologie.
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Tipologia | Numero dei superstiti | Importo (EURO)
=====================================================================
A | 1 | 1.500
B | 2 | 1.900
C | 3 | 2.200
D | Piu' di 3 | 2.500
3. L'importo di cui al
comma 1 e' ridotto del 50 per cento quando gli aventi diritto appartengano
ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno
precedente a quello in cui si e' verificato l'infortunio causa del decesso
del lavoratore, superiore a 50.000 euro.
4. Nei casi di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da parte del
Fondo, l'INAIL liquida un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui
all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, di seguito Testo unico.
5. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85 del
Testo unico, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 4 e' pari ai tre
dodicesimi della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida ai fini
della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle
rendite di cui all'art. 116, comma 3, del Testo unico.
Art. 2
Familiari superstiti
aventi diritto ai benefici a carico del Fondo
1. Il beneficio di cui
all'art. 1, commi 1 e 2, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:
a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85,
comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;
b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli
indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.
2. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise tra i
medesimi in parti uguali.
Art. 3
Requisiti di accesso ai
benefici
1. Fermo restando il
disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
e' erogato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte
dei familiari superstiti indicati all'art. 2 quando, previo sommario
accertamento, risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio
sul lavoro.
2. L'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato, con apposita ispezione
congiunta, dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro, o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province
autonome di Trento e Bolzano, e dal Servizio ispettivo dell'INAIL,
territorialmente competenti, i quali redigono una relazione e la inviano
al Fondo e all'INAIL.
Art. 4
Modalita' di accesso ai
benefici ed erogazioni
1. L'istanza di cui
all'art. 3 e' presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro, o ai corrispondenti
uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e
Bolzano, ed alla sede INAIL competente per territorio. L'istanza deve
contenere le informazioni di cui al fac-simile allegato al presente
decreto.
Art. 5
Ripetizione dell'indebito
1. All'esito delle
procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e l'INAIL provvedono al
recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033
del codice civile.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di regresso, previste
dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, con riferimento all'anticipazione della rendita ai superstiti di
cui all'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2007
Il Ministro: Damiano
Registrato alla Corte dei
conti il 20 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232.
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