|
LEGGE 18
febbraio 2004, n. 39
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 42 del
20/2/2004)
|
|
Testo in vigore dal:
21-2-2004
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE
2003, N. 347
All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole:
"Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
imprese" sono inserite le seguenti: "soggette alle
disposizioni sul fallimento".
All'articolo 2: al comma 1,
le parole: "con istanza motivata al Ministro delle
attivita' produttive e corredata di adeguata documentazione,
dandone contestuale comunicazione" sono sostituite dalle
seguenti: "al Ministro delle attivita' produttive, con
istanza motivata e corredata di adeguata documentazione,
presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato
di insolvenza";
al comma 2, le parole: "e le
motivazioni della richiesta" sono soppresse; le parole:
"alla procedura di amministrazione straordinaria, alla
nomina del commissario straordinario" sono sostituite dalle
seguenti: "alla procedura di amministrazione straordinaria
e alla nomina del commissario straordinario" e le parole:
"ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo
stesso commissario straordinario" sono soppresse; al comma
3, le parole: "entro tre giorni" sono sostituite dalla
seguente: "immediatamente".
All'articolo 3: al comma
1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, sino alla
dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede
all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile
all'accertamento dello stato di insolvenza";
al comma 3, le
parole: "Nel termine di cui al comma 2" sono soppresse
e sono aggiunte, in fine, le parole: ", presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 ".
All'articolo 4: al comma 1, le parole: "sulla base della
relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza"
sono sostituite dalle seguenti: "con sentenza pubblicata
entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui
all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario,
dichiara"; dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello
stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti
previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura";
al comma 2, le parole: "Nello stesso
termine, il commissario presenta" sono sostituite dalle
seguenti: "Contestualmente, il commissario presenta al
giudice delegato"; le parole: ", commi 1 e 2,"
sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: ",
accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita'
e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione"; al comma
4, la parola: "piano" e' sostituita dalle seguenti:
"programma di ristrutturazione" e la parola.
"beni" e' sostituita dalle seguenti: "complessi
aziendali". Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - (Concordato).
- 1. Nel programma di
ristrutturazione il commissario straordinario puo' prevedere la
soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui
deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali
garanzie. II concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei
creditori in classi, secondo interessi economici omogenei;
la
possibilita' di costituzione di autonome classi per i piccoli
creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite
dalla societa' in amministrazione straordinaria;
b) trattamenti
differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;
c) la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori
attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza,
tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e
personali; in particolare, la proposta di concordato puo'
prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di
essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili
in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
2. La
proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa' del
gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse
attive e passive.
3. Ove siano previste diverse classi di
creditori, la proposta di concordato e' autorizzata dal Ministro
delle attivita' produttive previa valutazione della correttezza
dei criteri di formazione delle diverse classi.
4. Nel caso di
cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del
Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di
ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla
cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato,
depositando presso il giudice delegato istanza di definizione
della procedura di amministrazione straordinaria tramite
concordato.
5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore
insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono
depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del
programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie
scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni
sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle
relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti
che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare
istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai
documenti giustificativi.
6. Nei successivi sessanta giorni il
giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario
straordinario alle opportune integrazioni e modifiche
dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione
e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla
sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco
provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul
concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando
per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di
prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori,
entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite
pubblicazione, a spese della procedura, su uno o piu' quotidiani
a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita',
anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato,
dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di
cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere
visione.
7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il
termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono
chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una
data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla
data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla
data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al
comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le
modalita' e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo,
provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le
modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono
chiamati a votare sul concordato.
8. Il concordato e' approvato
se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore
assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi
di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto
favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a
ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti
ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il
loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale
nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma,
ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita' ritenuta
idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno
pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono
consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori
ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli
crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al
deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma
6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il
concordato approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori all'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria. I crediti accertati con
provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei
creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui
all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai
sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con
le stesse modalita' previste dal concordato.
9. Qualora la
maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale
approva il concordato con sentenza in camera di consiglio.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario
straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di
ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto
legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione
del Ministro delle attivita' produttive di cui al comma 3, puo'
ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato
da parte di una o piu' classi di creditori qualora la
maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di
concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti
possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle altre alternative concretamente
praticabili.
10. La sentenza che approva o rigetta il concordato
e' provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma
dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E'
ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei
creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni
dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne
sospende l'efficacia esecutiva.
11. La procedura di
amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in
giudicato della sentenza che approva il concordato.
Art. 4-ter.
- (Accertamento del passivo).
- 1. L'accertamento del passivo e'
improntato a criteri di massima celerita' e speditezza. Esso
avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle
risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli
articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6.
2. Il commissario
straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria
dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis,
comma 6, secondo periodo.
3. In deroga a quanto previsto dagli
articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo
e' proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26
del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto
in camera di consiglio".
All'articolo 5: al comma 1, dopo
le parole: "Il Ministro" sono inserite le seguenti:
"delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione dello
stato di insolvenza," e dopo la parola:
"commissario" e' inserita la seguente:
"straordinario"; al comma 2, le parole: "puo'
richiedere" sono sostituite dalla seguente:
"richiede"; dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e'
necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria
amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a
250.000 euro".
All'articolo 6: al comma 1, dopo le parole:
"dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di
ristrutturazione, purche' funzionali" sono inserite le
seguenti: ", nell'interesse dei creditori,".
All'articolo 7: al comma 1, le parole: "le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle
attivita' produttive," sono sostituite dalle seguenti:
"il Ministro delle attivita' produttive autorizza
l'esecuzione del programma di ristrutturazione".
All'articolo 8: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:
", in quanto compatibili".
LAVORI PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 4592):
Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle
attivita' produttive (Marzano), il 7 gennaio 2004.
Assegnato
alla commissione X (Attivita' produttive), in sede referente, il
13 gennaio 2004, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XI,
XIII, XIV e del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla X
commissione, in sede referente, il 14, 15, 20 e 22 gennaio 2004.
Esaminato in aula il 26, 27 gennaio 2004 ed approvato il 28
gennaio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2714): Assegnato
alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 29
gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª,
11ª, 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita', il 3 febbraio 2004.
Esaminato
dalla 10ª commissione, in sede referente, il 3, 4, 10 febbraio
2004.
Esaminato in aula ed approvato l'11 febbraio 2004.
Avvertenza: Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del 24 dicembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione e corredato delle relative note e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.
|
|
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 Dicembre 2003,
n. 347
Testo del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 24 dicembre
2003), coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 5), recante: «Misure urgenti
per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza».
(Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20/2/2004)
|
|
Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono
riportate sul terminale tra i segni ((. . . )) A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Requisiti per
l'ammissione
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle imprese (( soggette alle disposizioni sul
fallimento )) in stato di insolvenza che intendono
avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato:
«decreto legislativo n. 270» purche' abbiano, congiuntamente,
i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli
ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non
inferiori a mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli
derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo
non inferiore a un miliardo di euro.
Riferimenti normativi:
- Il
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1999, n. 185. L'art. 27,comma 2, e' il seguente: «2.
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a)
tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata
non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi
aziendali»);
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni («programma di
ristrutturazione»)».
Art. 2
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria
1.
L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1
puo' richiedere al (( Ministro delle attivita' produttive,
con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione,
presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato
di insolvenza )) al tribunale del luogo in cui ha la
sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 1.
2. Con proprio decreto il
Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i
requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata
dell'impresa (( alla procedura di amministrazione
straordinaria e alla nomina del commissario straordinario )),
con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo
n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al
competente tribunale. Riferimenti normativi:
- Il decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998,
n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999,
n. 185. L'art. 38 e' il seguente: «Art. 38 (Nomina del
commissario straordinario).
- 1. Entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il
Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari
straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a
maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da
almeno due di essi.
2. La nomina di tre commissari e' limitata
ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che ha
dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro
delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cui
l'impresa ha la sede principale.
Di esso e' data altresi'
pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero
dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento previsto dall'art. 94.
4. Con la nomina del
commissario straordinario cessano le funzioni del commissario
giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34».
Art. 3
Funzioni
del commissario straordinario
1. Il commissario straordinario
svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di
cui al decreto legislativo n. 270 e, (( sino alla
dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede
all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile
all'accertamento dello stato di insolvenza )).
2. Entro
il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina,
il commissario straordinario deposita presso il tribunale una
relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate
dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270;
tale termine
puo' essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del
commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta
giorni.
3. Il commissario straordinario puo' richiedere al
Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, ((
presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato
di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a
norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
L'art. 5 e' il seguente: «Art. 5 (Obblighi dell'imprenditore
che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza).
-
1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato
di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno
determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della
valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni
indicati negli articoli 2 e 27.
2. L'imprenditore deve altresi'
depositare presso la cancelleria del tribunale:
a) le scritture
contabili;
b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi,
ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata;
c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di
trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;
d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
e) l'elenco
nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose
in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo
da cui deriva il diritto.»
Art. 4
Accertamento dello stato di insolvenza e programma di
ristrutturazione
1. Il tribunale, ((con sentenza
pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto
di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario
straordinario, dichiara )) lo stato di insolvenza
dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8,
comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. ((
1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato
di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti
dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura )).
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita'
produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. ((
Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato ))
la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle
cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 270, (( accompagnata dallo stato analitico
ed estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione )).
3. Su richiesta motivata del
commissario, il termine per la presentazione del programma puo'
essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per
non piu' di ulteriori novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non
autorizzi l'esecuzione del (( programma di
ristrutturazione )) e nel caso non sia possibile
adottare il programma di cessione dei (( complessi
aziendali )) di cui all'articolo 27, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta
del commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma
restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo
n. 270.
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a
norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
L'art. 8, comma 1, lettere a), d) ed e), e' il seguente: «1.
Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il
tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b)-c)
(Omissis);
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano
diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore,
un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a
centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per
la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il
luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di
trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera'
all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;».
-
Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1999, n. 185. L'art. 54 e' il seguente: «Art. 54
(Predisposizione del programma).
- 1. Il commissario
straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di
apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria
un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi
indicati nell'art. 27, comma 2.
2. Il termine previsto dal comma
1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una
sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione
del programma risulta di particolare complessita'.
3. Della
presentazione del programma e del provvedimento di proroga del
relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale
che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario
straordinario. 4. La mancata presentazione del programma nel
termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del
commissario.»
- Per l'art. 27, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1.
-
Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1999, n. 185. L'art. 28 e' il seguente: «Art. 28
(Relazione del commissario giudiziale).
- 1. Entro trenta giorni
dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il
commissario-giudiziale deposita in cancelleria una relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello
stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza
delle condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria.
2. Alla
relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle
attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione
dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3. Nel
medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale
trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria,
depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.
4.
Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso
entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere. 5.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne
copia».
- Per l'art. 27, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1. -
Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1999, n. 185. L'art. 70 e' il seguente: «Art. 70
(Conversione al termine della procedura).
- 1. Il tribunale, su
richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la
conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora
avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma,
salvo quanto previsto dall'art. 66;
b) quando, essendo stato
autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non
abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni alla scadenza del programma».
Art. 4-bis
Concordato
(( 1. Nel programma di ristrutturazione il
commissario straordinario puo' prevedere la soddisfazione dei
creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare
dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il
concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in
classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilita' di
costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i
possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla societa' in
amministrazione straordinaria;
b) trattamenti differenziati fra
creditori appartenenti a classi diverse;
c) la ristrutturazione
dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi
forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e
presenza di eventuali garanzie reali e personali; in
particolare, la proposta di concordato puo' prevedere
l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di
azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
2. La
proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa' del
gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse
attive e passive.
3. Ove siano previste diverse classi di
creditori, la proposta di concordato e' autorizzata dal Ministro
delle attivita' produttive previa valutazione della correttezza
dei criteri di formazione delle diverse classi.
4. Nel caso di
cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del
Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di
ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla
cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato,
depositando presso il giudice delegato istanza di definizione
della procedura di amministrazione straordinaria tramite
concordato.
5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore
insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono
depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del
programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie
scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni
sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle
relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti
che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare
istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai
documenti giustificativi.
6. Nei successivi sessanta giorni il
giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario
straordinario alle opportune integrazioni e modifiche
dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione
e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla
sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco
provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul
concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando
per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di
prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori,
entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite
pubblicazione, a spese della procedura, su uno o piu' quotidiani
a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita',
anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato,
dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di
cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere
visione.
7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il
termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono
chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una
data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla
data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla
data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al
comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le
modalita' e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo,
provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le
modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono
chiamati a votare sul concordato.
8. Il concordato e' approvato
se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore
assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi
di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto
favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a
ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti
ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il
loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale
nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma,
ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita' ritenuta
idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno
pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono
consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori
ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli
crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al
deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma
6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il
concordato approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori all'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria. I crediti accertati con
provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei
creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui
all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai
sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con
le stesse modalita' previste dal concordato. 9. Qualora la
maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale
approva il concordato con sentenza in camera di consiglio.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario
straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di
ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto
legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione
del Ministro delle attivita' produttive di cui al comma 3, puo'
ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato
da parte di una o piu' classi di creditori qualora la
maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di
concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti
possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle altre alternative concretamente
praticabili.
10. La sentenza che approva o rigetta il concordato
e' provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma
dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E'
ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei
creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni
dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne
sospende l'efficacia esecutiva.
11. La procedura di
amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in
giudicato della sentenza che approva il concordato )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a
norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
L'art. 57 e' il seguente: «Art. 57 (Autorizzazione
all'esecuzione del programma).
- 1. L'esecuzione del programma
e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito
il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua
presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il
programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si
pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il
termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede
chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il
commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla
richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste
di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto
sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a
norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data
dell'autorizzazione».
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a
norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
L'art. 60 e' il seguente: «Art. 60 (Modifica o sostituzione del
programma autorizzato).
- 1. Nel corso dell'esecuzione del
programma, il commissario straordinario puo' chiedere al
Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica
del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma
che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'art.
27, comma 2.
2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a
norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59.
L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la scadenza
del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di
sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma
di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che e'
trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo
programma.
3. Il termine di durata del programma modificativo o
sostitutivo stabilito a norma dell'art. 27, comma 2, si computa
in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo
programma.
4. Nel caso di sostituzione di un programma di
cessione dei complessi aziendali con un programma di
ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario
straordinario in base alle disposizioni della sezione III del
capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese
sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma
sostitutivo.
Ai fini della fissazione dell'udienza per la
eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione,
l'istanza prevista dall'art. 297 del codice di procedura civile
deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione
dell'esecuzione del programma stesso».
- Il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
L'art. 17 e' il
seguente: «Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento). - La sentenza che dichiara
il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136
del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al
creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla
sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il
dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine,
uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta
esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero,
all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi
non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla
cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e'
nato o la societa' fu costituita. [Si osservano inoltre le
disposizioni del Codice di procedura penale, relative al
casellario giudiziario]. L'estratto della sentenza e' inoltre
pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a
cura del cancelliere.»
Art. 4-ter
Accertamento del passivo
(( 1. L'accertamento del passivo
e' improntato a criteri di massima celerita' e speditezza. Esso
avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle
risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli
articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6.
2. Il commissario
straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria
dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis,
comma 6, secondo periodo.
3. In deroga a quanto previsto dagli
articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo
e' proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26
del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto
in camera di consiglio )). Riferimenti normativi:
- Il
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante:
«Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1999, n. 185. L'art. 53 e' il seguente: «Art. 53
(Accertamento del passivo).
- 1. L'accertamento del passivo
prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento
previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare,
sostituito al curatore il commissario straordinario.
2. Se e'
ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con soci
illimitatamente responsabili si applicano altresi' le
disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma,
della legge fallimentare». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 1998 e' il
seguente: «Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi
con riserva).
- I creditori esclusi o ammessi con riserva
possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito
dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al
giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui
tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire
avanti a lui, nonche' il termine per la notificazione al
curatore del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima
dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non
si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata. Possono
intervenire in causa gli altri creditori».
- Il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 26 e' il
seguente: «Art. 26 (Reclamo contro il decreto del giudice
delegato).
- Contro i decreti del giudice delegato, salvo
disposizione contraria, e' ammesso reclamo al tribunale entro
tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore,
sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di
chiunque vi abbia interesse. Il tribunale decide con decreto in
camera di consiglio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
decreto».
Art. 5
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo
1. Il
Ministro (( delle attivita' produttive, dopo la
dichiarazione dello stato di insolvenza )), puo'
autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di
aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal
commissario (( straordinario )) qualora siano
finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2.
Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il
commissario straordinario (( richiede )) al
Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al
compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita'
aziendale delle imprese del gruppo. (( 2-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli
atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore
individuale sia inferiore a 250.000 euro )).
Art. 6
Azioni
revocatorie
1. Il commissario straordinario puo' proporre le
azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto
legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione
del programma di ristrutturazione, purche' funzionali, ((
nell'interesse dei creditori )), al raggiungimento degli
obiettivi del programma stesso. Riferimenti normativi:
- Il
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1999, n. 185. L'art. 49 e' il seguente: «Art. 49
(Azioni revocatorie).
- 1. Le azioni per la dichiarazione di
inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori
previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del
titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal
commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata
l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi
aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in
fallimento.
2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate
nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello
stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti
i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua
la dichiarazione di fallimento».
Art. 7
Intesa
del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. In caso di
imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e
commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati
nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita' europea,
negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come
modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8
aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, (( il Ministro delle attivita'
produttive autorizza l'esecuzione del programma di
ristrutturazione )), di intesa con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
Riferimenti normativi:
- Gli
allegati al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2081 del 14
luglio 1992, «relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea, 24 luglio 1992, n. L 208, entrato in
vigore il 24 luglio 1993,cosi' come modificati dal regolamento
del Consiglio (CE) 8 aprile 2003 n. 692, Pubblicato nella
G.U.C.E. 17 aprile 2003, n. L 99.
Entrata in vigore: 24 aprile
2003. sono i seguenti:
«Allegato I Prodotti alimentari di cui
all'art. 1, paragrafo 1:
Birre;
Bevande a base di estratti di
piante;
Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e
biscotteria;
Gomme e resine naturali;
Pasta di mostarda;
Paste
alimentari».
«Allegato II Prodotti agricoli di cui all'art. 1,
paragrafo 1:
Fieno;
Oli essenziali;
Sughero;
Cocciniglia
(prodotto greggio di origine animale);
Fiori e piante
ornamentali;
Lana;
Vimine».
Art. 8
Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto diversamente dal
presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto
legislativo n. 270, (( in quanto compatibili )).
Riferimenti normativi:
- Il testo del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998,
n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999,
n. 185.
Art. 9
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
|
|
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003,
n. 347
Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 24/12/2003)
|
|
Testo in vigore dal: 24-12-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure integrative e
correttive della normativa vigente in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di
accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la
continuazione ordinata delle attivita' industriali senza dispersione
dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare
svolgimento del mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche
agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Requisiti per l'ammissione
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi
della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 - di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» -
purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei
guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi
quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non
inferiore a un miliardo di euro.
Art. 2
Ammissione
immediata all'amministrazione straordinaria
1. L'impresa che si trovi
nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere con istanza
motivata al Ministro delle attivita' produttive e corredata di adeguata
documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo
in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 1.
2. Con proprio decreto il Ministro
delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata
dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina
del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 38
del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti
allo stesso commissario straordinario.
3. Il decreto di cui al comma 2 e'
comunicato entro tre giorni al competente tribunale.
Art. 3
Funzioni del
commissario straordinario
1. Il commissario straordinario svolge anche le
funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto
legislativo n. 270.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del
decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il
tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni
indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine
puo' essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del
commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta giorni.
3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario puo'
richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.
Art. 4
Accertamento dello
stato di insolvenza e programma di ristrutturazione
1. Il tribunale,
sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con
sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di
cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto
legislativo n. 270.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di
nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita'
produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n.
270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera
b), del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta
la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di
insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine
per la presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro
delle attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni.
4.
Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non
sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il
tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la
conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.
Art. 5
Operazioni
necessarie per la salvaguardia del gruppo
1. Il Ministro puo' autorizzare
operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di
aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate
alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino
all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario
straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive
l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di
operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita'
aziendale delle imprese del gruppo.
Art. 6
Azioni revocatorie
1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie
previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo
l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione,
purche' funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma
stesso.
Art. 7
Intesa del
Ministero delle politiche agricole e forestali
1. In caso di imprese che
operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei
settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato
istitutivo della comunita' europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del
Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli
dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
sono adottate dal Ministro delle attivita' produttive, di intesa con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 8
Disposizioni
finali
1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si
applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23
dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della
giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
|
|