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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Decreto 25 Giugno 2004
Fissazione dei termini di presentazione delle domande di
agevolazione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per i
bandi del 2003 dei settori turismo e commercio.
(Gazzetta
Ufficiale n. 152 del
1/7/2004)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia
di disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita'
produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione delle
agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto
ministeriale 3 luglio 2000, e successive modifiche e
integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del
«settore turismo»;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente
le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle
aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre
2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25
gennaio 2001, relativa al «settore commercio e le successive
modifiche e integrazioni, con le quali sono state fornite le
necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed e'
stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la
presentazione delle domande a partire dal 2000;
Visto l'art. 5,
comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e
successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ora Ministro delle attivita' produttive, la fissazione dei
termini di presentazione delle domande;
Considerato che e' in
corso il procedimento per l'approvazione, ai sensi dell'art.
6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995, delle
proposte delle regioni e province autonome concernenti
l'individuazione delle priorita' regionali per la formazione
delle graduatorie nonche', per il solo «settore turismo»,
delle ulteriori attivita' ammissibili, valide per i bandi in
questione e che si ritiene opportuno procedere per il momento
alla fissazione dei termini di presentazione delle domande,
riservandosi di rendere note le predette proposte regionali e i
relativi punteggi in tempi brevi e comunque almeno trenta giorni
prima della scadenza del termine finale del bando;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle
domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992 per i bandi 2003 del «settore turismo» e del «settore
commercio» e' fissato dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto.
2. Il termine finale di presentazione delle domande di
cui al comma 1 e' fissato al 15 novembre 2004.
3. Per la
presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere
utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui
fac-simile e' riportato, per il «settore turismo», in allegato
alla circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e,
per il «settore commercio», in allegato alla circolare
ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive
modifiche e integrazioni. Per la compilazione della scheda
tecnica e della seconda parte del business plan relative alle
suddette domande deve essere utilizzato il software unico
predisposto dal Ministero delle attivita' produttive,
specificamente destinato ai predetti bandi, che sara'
tempestivamente reso disponibile sul sito internet di
quest'ultimo all'indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it
4. Con
successivo decreto, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima
della scadenza del termine finale di cui al comma 2, saranno
approvate le proposte delle regioni e delle province autonome
concernenti le priorita' regionali e i relativi punteggi da
utilizzare per la formazione delle graduatorie.
Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2004
Il Ministro: Marzano
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