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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Vista la legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha
istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica (FIT);
Vista la direttiva ministeriale del 16 gennaio 2001 per la
concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46;
Visto in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del 16
gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento
delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di
rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del
Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a
distretti industriali;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa
delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni
del FIT; Vista la circolare del Ministero delle attivita'
produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i
soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di
cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo espresso dal comitato tecnico di cui
alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni dell'8 e 29
luglio 2003 in merito alla ripartizione delle risorse
complessive previste per i bandi tematici a valere sulle risorse
del FIT ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 16
gennaio 2001, ripartizione che tra l'altro prevede risorse
destinate all'emanazione di un bando tematico-territoriale
avente come obiettivo programmi di sviluppo precompetitivo
altamente innovativi delle piccole e medie imprese ubicate nelle
aree - ad esclusione di quelle ricadenti nella regione Lombardia
- individuate dal decreto del Ministero delle attivita'
produttive del 7 agosto 2001 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
224 del 26 settembre 2001 - serie generale;
Decreta:
Art. 1
Ambito
operativo
1. Il presente
bando tematico-territoriale, di seguito denominato bando, e'
destinato ad agevolare programmi, di importo non inferiore a
Euro 350.000 e non superiore a Euro 2.500.000 di sviluppo
precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attivita' non
preponderanti di ricerca industriale e le attivita' connesse ai
centri di ricerca, cosi' come definite dall'art. 1 della
direttiva 16 gennaio 2001.
Art. 2
Soggetti
beneficiari
1. Possono
partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purche'
possiedano una stabile organizzazione in Italia e sviluppino le
attivita' del programma presso una unita' ubicata nelle «aree
depresse» individuate - ad esclusione di quelle ricadenti nella
regione Lombardia - dal decreto del Ministero delle attivita'
produttive del 7 agosto 2001 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
224 del 26 settembre 2001 - serie generale:
a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla
produzione di beni o di servizi;
b) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma,
costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);
d) consorzi e societa' consortili a condizione che la
partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di
cui alle precedenti lettere a), b), c), sia superiore al 30 per
cento.
2. I soggetti di cui alle lettere a), e b) possono partecipare
al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa (di
seguito denominate PMI), secondo i criteri stabiliti dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 18 settembre 1997.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche
congiuntamente tra loro ovvero con universita' ed enti pubblici
di ricerca. In questo caso la partecipazione al programma
congiunto da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve essere
superiore al 30% del costo complessivo. Nel caso di un unico
progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa
ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura
corrispondente alle attivita' svolte e documentate da ciascuno
di essi.
Art. 3
Misura delle
agevolazioni
1. Per le
attivita' di cui all'art. 1, sono concesse agevolazioni sotto
forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato e/o
maggiorato da un contributo alla spesa nelle misure e con le
modalita' indicate all'art. 4 della direttiva del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001
e all'art. 4 della circolare del precitato Ministero dell'11
maggio 2001, n. 1034240.
Art. 4
Durata dei
programmi e spese ammissibili
1. I programmi
hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36
mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo al
gestore. Per eccezionali cause di forza maggiore o per
dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non
prevedibili, il Ministero delle attivita' produttive puo'
autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi.
2. Le agevolazioni sono concesse - secondo i criteri stabiliti
dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 gennaio 2001 - per i costi sostenuti
successivamente alla data di presentazione del programma
definitivo al gestore, oltre gli eventuali studi di fattibilita'
a decorrere dalla data di presentazione del progetto di massima,
e per le relative voci di costo.
3. La concessione delle agevolazioni relative ai centri di
ricerca e' condizionata alla destinazione dell'immobile e delle
attrezzature alle attivita' di cui all'art. 1. Qualora i beni
realizzati siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni
successivi alla data di ultimazione degli investimenti, il
Ministero delle attivita' produttive dispone la revoca totale o
parziale delle agevolazioni. Per la determinazione e la
valutazione dei precitati costi si applicano le disposizioni
della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
Settori ammessi
alle agevolazioni
1. I programmi di
sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del
presente bando devono rientrare nei settori di alta e medio/alta
tecnologia, individuati sulla base della classificazione per
livello tecnologico secondo i criteri stabiliti dall'OCSE, e
devono essere comprese nei seguenti codici ISTAT '91:
a) fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali (DG);
b) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (DK);
c) fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature
elettriche, elettroniche ed ottiche (DL);
d) fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (DM34);
e) costruzione di locomotive, anche da manovre, e di materiale
rotabile ferro-tranviario (DM 35.2);
f) costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali (DM 35.3);
g) fabbricazione di motocicli e biciclette (DM 35.4);
h) fabbricazione di altri mezzi di trasporto (DM 35.5).
Art. 6
Modalita'
procedurali
1. I soggetti di
cui all'art. 2 propongono il progetto di massima rientrante nei
settori di cui all'art. 5 utilizzando il modulo di richiesta di
cui allegato 2 al presente decreto, a partire dal 15° giorno e
sino al 75° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere
presentata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese -
Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, anche a mezzo
raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del
rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai
termini non saranno prese in considerazione. Nella domanda deve
essere altresi' individuato il gestore, scelto tra quelli
indicati dal Ministero delle attivita' produttive ed elencati
nella circolare del 26 ottobre 2001, n. 1035030, riportata
nell'allegato 4 al presente decreto. Copia del suddetto modulo
di richiesta deve essere inviata anche su supporto informatico.
2. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da
piu' soggetti, la domanda deve essere redatta utilizzando il
modulo di richiesta di cui all'allegato 3 al presente decreto e
deve essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti richiedenti, i quali designano uno dei soggetti quale
capofila con il compito di raccogliere e coordinare la
documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti
con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore. Copia
del suddetto modulo di richiesta deve essere inviata anche su
supporto informatico.
3. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le
modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, previo parere del
comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16
gennaio 2001, sulla base degli indicatori di cui al successivo
comma 5, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine
decrescente, dei progetti di massima ammissibili fino ad
individuare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 1, i progetti che, nel limite delle risorse
disponibili maggiorate del 20%, possono accedere alla fase
successiva con la presentazione dei programmi definitivi.
5. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che
determina la posizione dello stesso nella graduatoria e'
ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un
punteggio massimo complessivo di 20 punti:
a) progetto finalizzato a realizzare una «innovazione di
prodotto» che rappresenti una novita' con riferimento allo
stato dell'arte e allo sviluppo del settore di appartenenza:
punti 8; ovvero novita' in relazione allo sviluppo del mercato
di riferimento: punti 6;
b) progetto che comporti una riduzione della dipendenza
tecnologica dell'Italia valutabile in funzione della
potenzialita' di sviluppo e preindustrializzazione di uno o piu'
brevetti gia' depositati alla data di pubblicazione del presente
decreto dal soggetto proponente: punti 4;
in alternativa, sviluppo e preindustrializzazione di brevetti,
gia' depositati alla data di pubblicazione del presente decreto,
acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda:
punti 2;
c) progetto per la cui realizzazione e' previsto un prevalente
utilizzo di personale interno, in termini di costi agevolabili,
rispetto ai costi previsti per la voce «prestazioni di terzi»,
al netto delle collaborazioni con universita' e/o enti pubblici
di ricerca: punti 3;
d) progetto proposto da impresa il cui fatturato in export,
nell'ultimo biennio, risulti prevalente o, in alternativa,
progetto proposto da impresa in fase di avvio (star up) nata da
(spin-off) universita' o enti pubblici di ricerca o centri di
ricerca di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2:
punti 5;
6. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti
maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di
cui al comma 5:
a) dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di
commesse a enti pubblici di ricerca o universita' per un importo
non inferiore al 15% e fino ad un massimo del 30% dei costi
ammissibili del programma di sviluppo precompetitivo;
b) 5% per i programmi presentati congiuntamente con i centri di
ricerca privati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 o
con i consorzi e societa' consortili di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'art. 2;
c) 10% per i programmi presentati congiuntamente con universita'
o enti pubblici di ricerca. Le maggiorazioni di cui al presente
comma non sono cumulabili.
7. In caso di parita' di punteggio, prevale il programma
proposto dal soggetto avente dimensioni minori applicando il
parametro a) di cui all'art. 1 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18
settembre 1997. Nel caso in cui il programma sia proposto
congiuntamente da piu' soggetti, tale valutazione dimensionale
avviene sommando il parametro come sopra definito di tutti i
soggetti partecipanti al medesimo programma.
8. Ai fini della determinazione del punteggio nella graduatoria,
la valutazione degli indicatori di cui al comma 5, lettere c) e
d) avviene sommando i requisiti delle imprese partecipanti al
medesimo progetto.
9. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4,
pena la decadenza, secondo le modalita' individuate dalla
direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n.
1034240.
10. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai
progetti di massima di cui al presente bando secondo le
procedure indicate dalla normativa di cui al comma 9.
11. Il Ministero delle attivita' produttive entro sessanta
giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone
l'esito, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 4,
emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando
l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
12. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente
decreto, l'istruttoria e la valutazione dei programmi
definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono
secondo le modalita' e i termini individuati dalla direttiva 16
gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240. 13. I
soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le
agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in
qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la
inesistenza anche di uno solo degli indicatori di cui al comma
5, lettere a), b), c), e d) ovvero dei requisiti di accesso al
presente bando.
Art. 7
Risorse
disponibili
1. Le risorse
disponibili per il presente bando ammontano ad euro
41.800.000,00, provenienti da fondi ex art. 9 legge n. 273/2002
secondo il riparto approvato dalla Conferenza unificata e da
ulteriori specifiche risorse del F.I.T.
Roma, 28 aprile
2004
Il Ministro:
Marzano
Allegato 1
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Vedere allegato da pag. 21 a pag. 24 <----
Allegato 2
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Vedere allegato da pag. 25 a pag. 31 <----
Allegato 3
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Vedere allegato da pag. 32 a pag. 40 <----
Allegato 4/a
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Vedere allegato di pag. 41 <----
Allegato 4/b
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Vedere allegato di pag. 42 <----
Allegato 5
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Vedere allegato di pag. 43 <----
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