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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 aprile 2004
Termini, criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico territoriale, relativo alle aree depresse del centro-nord, ad esclusione di quelle ricadenti nella regione Lombardia, ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/5/2004)

 
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Vista la direttiva ministeriale del 16 gennaio 2001 per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del 16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del FIT; Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo espresso dal comitato tecnico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni dell'8 e 29 luglio 2003 in merito alla ripartizione delle risorse complessive previste per i bandi tematici a valere sulle risorse del FIT ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 16 gennaio 2001, ripartizione che tra l'altro prevede risorse destinate all'emanazione di un bando tematico-territoriale avente come obiettivo programmi di sviluppo precompetitivo altamente innovativi delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree - ad esclusione di quelle ricadenti nella regione Lombardia - individuate dal decreto del Ministero delle attivita' produttive del 7 agosto 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2001 - serie generale;

Decreta:

Art. 1

Ambito operativo

1. Il presente bando tematico-territoriale, di seguito denominato bando, e' destinato ad agevolare programmi, di importo non inferiore a Euro 350.000 e non superiore a Euro 2.500.000 di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e le attivita' connesse ai centri di ricerca, cosi' come definite dall'art. 1 della direttiva 16 gennaio 2001.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia e sviluppino le attivita' del programma presso una unita' ubicata nelle «aree depresse» individuate - ad esclusione di quelle ricadenti nella regione Lombardia - dal decreto del Ministero delle attivita' produttive del 7 agosto 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2001 - serie generale:
a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
b) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);
d) consorzi e societa' consortili a condizione che la partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), sia superiore al 30 per cento.
2. I soggetti di cui alle lettere a), e b) possono partecipare al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa (di seguito denominate PMI), secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro ovvero con universita' ed enti pubblici di ricerca. In questo caso la partecipazione al programma congiunto da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve essere superiore al 30% del costo complessivo. Nel caso di un unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate da ciascuno di essi.

Art. 3

Misura delle agevolazioni

1. Per le attivita' di cui all'art. 1, sono concesse agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato e/o maggiorato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalita' indicate all'art. 4 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e all'art. 4 della circolare del precitato Ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240.

Art. 4

Durata dei programmi e spese ammissibili

1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo al gestore. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Ministero delle attivita' produttive puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi.
2. Le agevolazioni sono concesse - secondo i criteri stabiliti dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 - per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore, oltre gli eventuali studi di fattibilita' a decorrere dalla data di presentazione del progetto di massima, e per le relative voci di costo.
3. La concessione delle agevolazioni relative ai centri di ricerca e' condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attivita' di cui all'art. 1. Qualora i beni realizzati siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti, il Ministero delle attivita' produttive dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni. Per la determinazione e la valutazione dei precitati costi si applicano le disposizioni della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5

Settori ammessi alle agevolazioni

1. I programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del presente bando devono rientrare nei settori di alta e medio/alta tecnologia, individuati sulla base della classificazione per livello tecnologico secondo i criteri stabiliti dall'OCSE, e devono essere comprese nei seguenti codici ISTAT '91:
a) fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali (DG);
b) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (DK);
c) fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche (DL);
d) fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (DM34);
e) costruzione di locomotive, anche da manovre, e di materiale rotabile ferro-tranviario (DM 35.2);
f) costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali (DM 35.3);
g) fabbricazione di motocicli e biciclette (DM 35.4);
h) fabbricazione di altri mezzi di trasporto (DM 35.5).

Art. 6

Modalita' procedurali

1. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il progetto di massima rientrante nei settori di cui all'art. 5 utilizzando il modulo di richiesta di cui allegato 2 al presente decreto, a partire dal 15° giorno e sino al 75° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, anche a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione. Nella domanda deve essere altresi' individuato il gestore, scelto tra quelli indicati dal Ministero delle attivita' produttive ed elencati nella circolare del 26 ottobre 2001, n. 1035030, riportata nell'allegato 4 al presente decreto. Copia del suddetto modulo di richiesta deve essere inviata anche su supporto informatico.
2. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti, la domanda deve essere redatta utilizzando il modulo di richiesta di cui all'allegato 3 al presente decreto e deve essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno dei soggetti quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore. Copia del suddetto modulo di richiesta deve essere inviata anche su supporto informatico.
3. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, sulla base degli indicatori di cui al successivo comma 5, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i progetti che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi.
5. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria e' ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 20 punti:
a) progetto finalizzato a realizzare una «innovazione di prodotto» che rappresenti una novita' con riferimento allo stato dell'arte e allo sviluppo del settore di appartenenza: punti 8; ovvero novita' in relazione allo sviluppo del mercato di riferimento: punti 6;
b) progetto che comporti una riduzione della dipendenza tecnologica dell'Italia valutabile in funzione della potenzialita' di sviluppo e preindustrializzazione di uno o piu' brevetti gia' depositati alla data di pubblicazione del presente decreto dal soggetto proponente: punti 4;
in alternativa, sviluppo e preindustrializzazione di brevetti, gia' depositati alla data di pubblicazione del presente decreto, acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda: punti 2;
c) progetto per la cui realizzazione e' previsto un prevalente utilizzo di personale interno, in termini di costi agevolabili, rispetto ai costi previsti per la voce «prestazioni di terzi», al netto delle collaborazioni con universita' e/o enti pubblici di ricerca: punti 3;
d) progetto proposto da impresa il cui fatturato in export, nell'ultimo biennio, risulti prevalente o, in alternativa, progetto proposto da impresa in fase di avvio (star up) nata da (spin-off) universita' o enti pubblici di ricerca o centri di ricerca di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2:
punti 5;
6. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 5:
a) dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse a enti pubblici di ricerca o universita' per un importo non inferiore al 15% e fino ad un massimo del 30% dei costi ammissibili del programma di sviluppo precompetitivo;
b) 5% per i programmi presentati congiuntamente con i centri di ricerca privati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 o con i consorzi e societa' consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2;
c) 10% per i programmi presentati congiuntamente con universita' o enti pubblici di ricerca. Le maggiorazioni di cui al presente comma non sono cumulabili.
7. In caso di parita' di punteggio, prevale il programma proposto dal soggetto avente dimensioni minori applicando il parametro a) di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997. Nel caso in cui il programma sia proposto congiuntamente da piu' soggetti, tale valutazione dimensionale avviene sommando il parametro come sopra definito di tutti i soggetti partecipanti al medesimo programma.
8. Ai fini della determinazione del punteggio nella graduatoria, la valutazione degli indicatori di cui al comma 5, lettere c) e d) avviene sommando i requisiti delle imprese partecipanti al medesimo progetto.
9. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, pena la decadenza, secondo le modalita' individuate dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
10. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di cui al presente bando secondo le procedure indicate dalla normativa di cui al comma 9.
11. Il Ministero delle attivita' produttive entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 4, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
12. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalita' e i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240. 13. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza anche di uno solo degli indicatori di cui al comma 5, lettere a), b), c), e d) ovvero dei requisiti di accesso al presente bando.

Art. 7

Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 41.800.000,00, provenienti da fondi ex art. 9 legge n. 273/2002 secondo il riparto approvato dalla Conferenza unificata e da ulteriori specifiche risorse del F.I.T.

Roma, 28 aprile 2004

Il Ministro: Marzano

Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 21 a pag. 24 <----

Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 31 <----

Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 32 a pag. 40 <----

Allegato 4/a

----> Vedere allegato di pag. 41 <----

Allegato 4/b

----> Vedere allegato di pag. 42 <----

Allegato 5

----> Vedere allegato di pag. 43 <----

       

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