|
IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Visto l'art. 3,
comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che autorizza il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare, nel
limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio
2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo
svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori
impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da
almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita'
socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 78, comma 2, lettere a), b), d) della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a
stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le
regioni che prevedano: la realizzazione, da parte delle regioni,
di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non
stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al
50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse
del Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente
utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e
per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';
Considerato, conseguentemente a quanto indicato nel capoverso
precedente, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art.
2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per
l'occupazione erogate alle regioni per il tramite delle
convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 3,
comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai lavoratori
socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che:
siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei comuni con
meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei comuni medesimi;
siano nella disponibilita' dei comuni da almeno un quinquennio;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri
relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 3, comma
82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a Euro 1.000.000
complessivi, tramite le convenzioni da stipulare con i comuni di
cui al capoverso precedente;
Decreta:
Art. 1
Le risorse di cui
all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
assegnate, previa stipula di una Convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai comuni con meno di 50.000
abitanti per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che
svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del comune
stipulante a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data
precedente.
Art. 2
1. Ai fini
dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 3, comma 82 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, i comuni devono presentare al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale ammortizzatori sociali e I.O., Div. I, apposita domanda
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda deve indicare: il numero degli abitanti del comune
richiedente; il numero dei soggetti che svolgono attivita'
socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a
decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente;
dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli
assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte,
di enti diversi dal comune medesimo.
Art. 3
1. Ai fini della
ripartizione delle risorse il Ministero del lavoro predispone
un'apposita graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei
soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a
carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 1999 o
da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune
medesimo.
2. Ai comuni collocati nella graduatoria e' assegnato un
contributo il cui importo e' pari alla copertura, per un periodo
di tre mesi, ovvero di sei mesi se il comune rientra nelle aree di
cui all'Obiettivo 1 CE, del 50% dell'assegno spettante ad ogni
lavoratore in carico al comune medesimo, fino ad esaurimento delle
risorse di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
3. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali stipula le convenzioni con i
comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalita'
definite nelle convenzioni medesime.
Art. 4
Qualora
l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente decreto non
esaurisca le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 82 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvede all'assegnazione delle somme residue
proporzionalmente alle risorse gia' assegnate ai comuni
interessati.
Roma, 31 marzo 2004
Il direttore
generale: Mancini
|