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Alle imprese
interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni
artigiane All'ANCE
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Con circolare n.
1167510 del 28 novembre 2001 sono state fornite le necessarie
indicazioni per l'attuazione della misura richiamata in oggetto.
Tale circolare, al punto 12, ha previsto una particolare modalita'
di prima applicazione della detta misura riservata ai programmi di
investimento che hanno gia' beneficiato delle agevolazioni per un
programma di investimenti fissi a valere sui bandi del 2000 e del
2001 del settore «industria» della legge n. 488/1992
(rispettivamente 8° e 11° bando).
Con circolare n. 946219 del 7 maggio 2003 sono state introdotte
alcune modifiche alla suddetta circolare e riaperti i termini
inerenti la presentazione delle istanze secondo le modalita'
fissate dal richiamato punto 12.
Considerata la disponibilita' di risorse pari a circa 36 milioni
di euro, assegnate alla misura 3 «Formazione per il PIA» e non
ancora impegnate, al fine di consentirne il pieno utilizzo, si
ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle
istanze secondo le modalita' fissate dalle predette circolari,
apportando al testo della circolare n. 1167510 del 28 novembre
2001, come modificato dalla circolare n. 946219 del 7 maggio 2003,
le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni.
Il punto 12.1 e' cosi' sostituito: possono accedere alle
agevolazioni previste dal Programma Operativo Nazionale - Misura 3
«Formazione per il PIA», limitatamente agli incentivi alla
formazione di cui ai punti 1.1, lettera b), 3.3, 4.2, 5.2, 8.3,
9.3, 9.5, 9.6, 10.1 e 11.1, le imprese, i cui programmi di
investimento (con esclusione dei progetti >= a 50 milioni di
euro) sono stati agevolati e ritenuti ammissibili al
cofinanziamento, a valere sulla programmazione comunitaria
2000-2006, sui bandi 8° ed 11° della legge n. 488/1992;
possono inoltre accedere alle agevolazioni le imprese i cui
programmi di investimento sono stati agevolati e ritenuti
ammissibili al cofinanziamento sopra citato, sul 4° bando della
legge n. 488/1992, elencati nell'allegato B della presente
circolare.
La domanda di agevolazione per ottenere gli incentivi alla
formazione e' limitata solo ai programmi, ammissibili al
cofinanziamento del F.E.S.R, che abbiano previsto un incremento
occupazionale di almeno un'unita' rispetto all'esercizio
precedente alla presentazione delle domande. Il punto 12.3 e'
cosi' sostituito:
le risorse finanziarie disponibili per la presente applicazione
sono al momento individuate in 20 milioni di euro, oltre eventuali
ulteriori risorse rivenienti dalla Misura 3, e saranno impegnate a
partire dalla graduatoria (speciale e ordinaria) del 4° bando «Industria»
e successivamente, fino ad esaurimento delle risorse, utilizzando,
rispettivamente, la graduatoria (speciale, ordinaria e «grandi
progetti») dell'8° e 11° bando «Industria».
Ai fini della concessione delle agevolazioni viene data priorita'
nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, secondo
le modalita' definite nel precedente paragrafo, ai programmi di
formazione coerenti con il criterio di pari opportunita' di genere
esplicitato nell'allegato A della presente circolare.
Il punto 12.4 e' cosi' sostituito: le attivita' formative
agevolate, fermo restando l'obbligo di avvio delle stesse, pena la
revoca delle agevolazioni, entro sessanta giorni dalla data del
relativo decreto di concessione provvisoria, devono concludersi
rispettando la seguente tempistica:
progetti agevolati a valere sul 4° bando legge n. 488/1992 «Industria»:
entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione
provvisoria;
progetti agevolati a valere sull'8° e 11° bando legge n.
488/1992 «Industria» (due quote):
entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione
provvisoria;
progetti agevolati a valere sull'8° e 11° bando legge n.
488/1992 «Industria» (tre quote):
entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione
provvisoria ovvero entro la data di ultimazione del programma di
investimento.
La dichiarazione di avvio delle attivita' formative dovra' essere
presentata utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 10-bis
comprensivo di una attestazione delle spese sostenute in fase di
avvio delle suddette attivita'.
Con riferimento al punto 3.3, al fine di aumentare l'efficacia
delle attivita' formative, a norma del regolamento (CE) n.
1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
1999 relativo al Fondo Sociale Europeo, viene aggiunto, dopo la
lettera l), quanto segue:
m) misure dirette alla prestazione ai beneficiari di servizi per
l'assistenza a familiari.
Tali misure possono essere realizzate direttamente dalle imprese
beneficiarie o da persone fisiche o giuridiche con particolari
competenze professionali in tali ambiti.
Con riferimento al punto 4.2 viene aggiunto, dopo la lettera f),
quanto segue:
g) costi derivanti dalla promozione di misure specifiche di
sostegno (di cui al precedente punto 3.3, lettera m), nella misura
massima del 5% del totale delle spese ammissibili per le attivita'
formative. Alla fine del punto 11.1 e' aggiunta la seguente frase:
il Ministero procede alla revoca totale delle agevolazioni
concesse qualora, a conclusione dell'attivita' formativa, sia
accertato il mancato rispetto, nelle modalita' indicate, del
criterio di cui al punto 12.3 secondo paragrafo.
Nell'allegato n. 3 viene aggiunto, dopo la lettera f), quanto
segue:
g) costi derivanti dalla promozione di misure specifiche di
sostegno.
Per costi derivanti dalla promozione di misure specifiche di
sostegno dirette alla prestazione ai beneficiari di servizi per
l'assistenza a familiari, si intendono quei costi che, a norma del
regolamento (CE) n. 488/2004 della Commissione del 10 marzo 2004,
sono direttamente connessi all'attuazione dell'attivita'
formativa.
Gli allegati 5, 9 e 10 sono sostituiti dagli allegati 5-bis, 9-bis
e 10-bis della presente circolare.
I termini per la presentazione delle nuove istanze, da inviare
alla medesima banca concessionaria presso la quale e' stata
presentata la domanda gia' agevolata ai sensi della legge n.
488/1992, sono fissati a partire dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
circolare e fino al quarantesimo giorno successivo.
Per quanto non modificato dalla presente circolare, si applicano
le disposizioni della citata circolare n. 1167510 del 28 novembre
2001.
Roma, 11 giugno
2004
Il Ministro:
Marzano
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Vedere allegati da pag. 7 a pag. 43 <----
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