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Alle piccole e medie imprese interessate Alla
Confindustria
Alla Confapi
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane |
Con il decreto 15
gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 29 del 5 febbraio 2004), e' stato emanato il bando per la
presentazione delle domande d'agevolazione previste dell'art. 2,
commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Tale intervento
s'inserisce nei provvedimenti che quest'amministrazione ha avviato
e intende incrementare con l'obiettivo dello sviluppo del «sistema
moda».
Con il bando di cui al decreto 15 gennaio 2004, s'intendono
concedere alle imprese agevolazioni per renderle piu' competitive
nel mercato qualora realizzino al loro interno una o piu' campagne
di campionari.
L'agevolazione concedibile consiste in un mix agevolativo fatto di
un contributo in conto capitale e uno o due finanziamenti soggetti
a restituzione: cio' anche nel rispetto dell'art. 72 della legge
n. 289/2002 (finanziaria 2003) che prevede che almeno il 50% del
contributo in conto capitale sia soggetto a restituzione.
A seguito dei quesiti pervenuti da parte d'associazioni di
categoria e da singole imprese, si forniscono con l'allegato 1
chiarimenti e delucidazioni per una corretta presentazione delle
dichiarazioni-domande e dei relativi allegati da trasmettere al
Ministero per la concessione e liquidazione delle agevolazioni. In
particolare il predetto allegato 1 alla presente circolare
rispetta la numerazione degli articoli e commi di cui al decreto
15 gennaio 2004 (bando);
qualora non siano fornite spiegazioni per un dato comma, cio' e'
dovuto al fatto che si ritiene quelle contenute nel predetto
decreto sufficientemente chiare e, pertanto, si passa al comma
successivo.
Vengono inoltre riportati: nell'allegato 2, una scheda di
monitoraggio, utilizzabile dall'amministrazione a fini statistici,
che le imprese possono inviare entro il mese di settembre 2004;
nell'allegato 3 il modulo per l'eventuale rinuncia alle
agevolazioni; nell'allegato 4 lo schema di dichiarazione sul
personale (libro commesse interne).
Infine, in appendice 1, e' riportata un'esemplificazione del
conteggio delle agevolazioni per entrambe le due tipologie di cui
all'art. 5 del decreto 15 gennaio 2004, mentre in appendice 2 un
esempio di dichiarazione sui campioni «unitari».
Roma, 2 aprile 2004
Il direttore
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Pasca di Magliano
Allegato 1
Agevolazione
per le PMI dei settori TAC per l'ideazione e creazione di nuove
collezioni di prodotti commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge 12
dicembre 2002, n. 273)
1 - SOGGETTI
BENEFICIARI
1.1 - I soggetti beneficiari sono le imprese manifatturiere di
piccole e medie dimensioni (cosi' come definite nell'allegato 3
al decreto 15 gennaio 2004, nel seguito della presente circolare
individuato come "decreto" per brevita), iscritte al
registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, con iscrizione INPS al settore
industria, operanti nei settori tessile, abbigliamento e cuoio e
calzature, la cui attivita' produttiva prevalente sia
all'interno delle sottosezioni DB e DC nei gruppi e classi
riportate nella classificazione ISTAT delle attivita' economiche
"ATECO 1991" ovvero "ATECO 2002". Tale
attivita' prevalente dovra' essere indicata nel punto A9 del
modulo di domanda riportando sia la classificazione ISTAT
utilizzata che il codice corrispondente alla
divisione/gruppo/classe. Le imprese devono avere sede legale in
Italia e possedere il requisito della "vigenza" e
cioe' non essere sottoposte a procedure di fallimento,
concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata
e amministrazione straordinaria. Il programma d'investimenti,
per essere ammissibile alle agevolazioni, deve essere
innovativo, sia sul piano stilistico che qualitativo e,
prevedere tutte le seguenti attivita': a) l'ideazione e ricerca
del campione; b) realizzazione e sperimentazione del campione
comprensive delle attivita' di misurazione delle specifiche
tecniche, della codifica delle procedure, degli standard
qualitativi, dei marchi di fabbrica, nonche' gestione logistica
del magazzino campioni; c) promozione del campionario (art. 2,
comma 8 del "decreto"). Ognuna delle attivita' come
indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), puo' essere
delegata solo in parte ad imprese terze.
2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
2.2 - Si segnala, in senso generale che, qualsiasi data termine
prevista dal "decreto", che cada di giorno festivo o
prefestivo, deve intendersi automaticamente prorogata al primo
giorno lavorativo successivo. Indipendentemente dalle modalita'
di trasmissione della domanda (raccomandata, corriere, a mano,
ecc.), le stesse devono pervenire all'Ufficio E2 - DGCII, Via
del Giorgione 2B, 00147 Roma entro le ore 17 e zero minuti del
giorno 6/05/2004. Cio' consentira' al Ministero il rispetto
delle date termine previste nel "decreto" quali: data
termine per l'invio all'impresa della comunicazione sull'esito
dell'istruttoria sulla domanda (6/07/2004), l'emanazione della
graduatoria, del decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni e l'invio alle imprese del decreto di concessione
provvisoria delle agevolazioni, nonche' l'erogazione
dell'anticipazione del contributo in conto capitale (5/10/2004).
2.4 - Le domande devono essere presentate in duplice esemplare
di cui uno in bollo al Ministero della attivita' Produttive,
D.G.C.I.I. - Ufficio E2, Via del Giorgione 2B, 00147 Roma. Per
quanto riguarda le schede di programma, indicate al comma 4
dell'art. 2 del "decreto", si chiarisce che non e'
stato fornito alcun modello di scheda lasciando liberta' di
scelta all'impresa. Tali schede, anch'esse in duplice esemplare,
devono servire a dettagliare i contenuti d'ogni "campagna
campionaria" compresa nel programma ed evidenziata al punto
B1 dell'allegato 1 al "decreto". Inoltre, l'impresa,
potra' presentare delle schede in tutti quei casi in cui il
modulo di domanda non consente di dare le necessarie e complete
informazioni quali: la posizione nei mercati (interno ed
estero), le vendite, ecc., rilevate negli anni antecedenti e
seguenti la data di presentazione della domanda. Dette schede,
dovranno essere numerate ed indicate nel loro totale nella voce
"schemi aggiuntivi" , nell'apposita tabella in fondo
alla domanda posta a fianco della firma.
2.5 - Qualora l'impresa abbia richiesto in fase di domanda la
concessione della premialita' indicata al comma 2 dell'art. 5
del "decreto" e, pertanto, abbia barrato l'opzione di
cui al punto C1 dell'allegato 1 ed abbia contemporaneamente
manifestato la richiesta della premialita', nella relazione sul
programma deve indicare una previsione, nelle cinque annualita'
successive alla data termine del programma, sui risultati
economici e di mercato attesi (obiettivi), attraverso un
"indicatore" scelto dall'impresa, possibilmente basato
sui rapporti commerciali ovvero un indicatore che misuri
l'allargamento dei mercati o l'aumento della fidelizzazione/immagine
dell'impresa ovvero l'aumento della competitivita'; l'impresa
dovra' specificare il modo in cui costruisce l'indicatore stesso
e le modalita' per la rilevazione degli elementi che lo
compongono. Comunque, anche nei casi in cui non si chieda la
premialita' - in cui cioe' si sia barrata l'opzione di cui al
punto C2 dell'allegato 1 - la relazione deve riportare uno
specifico riferimento all'obiettivo che il programma campionario
intende raggiungere con le previsioni sempre riferite
all'allargamento di mercati e all'aumento delle vendite. Il
questionario (allegato 5 del "decreto") per la
liquidazione della premialita' e che deve essere trasmesso al
Ministero assieme alla richiesta di saldo finale
dell'agevolazione contiene informazioni statistiche che possono
anche prescindere dall' "indicatore" scelto dall'
impresa.
2.8 Il programma di campionari innovativi deve essere realizzato
limitatamente alle attivita' indicate al precedente punto 1.1.
Nel modulo di domanda (allegato 1 al "decreto") sono
state raggruppate le fasi, intendendosi che, nella fase b), sono
anche comprese la "d) codifica delle procedure e degli
standard qualitativi" , la "e) marchi di
fabbrica", la "g) produzione dei campioni
"unitari" nonche' l'organizzazione logistica del
magazzino campioni. Un campionario puo' essere costituto da piu'
prodotti singoli che nel loro insieme costituiscono il campione
"unitario".u' Per ogni campagna di campionari e'
possibile agevolare piu' campioni unitari, realizzati nella fase
antecedente la produzione per la vendita, destinati alla
promozione della domanda di mercato (promozione commerciale
prevista nella voce "c" del riquadro nel punto B2
dell'allegato 1 al "decreto") per porre in risalto i
contenuti innovativi e qualitativi del campionario. Ai fini
della determinazione dell'importo dell'agevolazione, il costo
rappresentato nel progetto dalla realizzazione dei campioni
unitari, deve essere ritenuto congruo. A tal proposito l'impresa
dovra' indicare la metodologia adottata per determinare detti
costi; nell'appendice n. 2 viene riportato, per facilita' di
comprensione, un'esemplificazione a titolo indicativo.
2.9 L'obbligatorieta' della comunicazione prevista e' allo scopo
di non destinare risorse, in sede di formulazione delle
graduatorie, ad imprese che a data successiva alla presentazione
della domanda di agevolazione vengano a trovarsi prima della
data termine del bando nello stato di non vigenza. Comunque,
resta inteso che in fase di presentazione delle domande di
liquidazione l'impresa beneficiaria e' tenuta a dichiarare di
non trovarsi nello stato di liquidazione volontaria, ovvero a
procedure di tipo concorsuale (allegato n. 4 del
"decreto") in quanto le agevolazioni sono erogabili
solo ad imprese vigenti.
3 - DURATA DEI PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 La "campagna di campionari" abbraccia l'arco
temporale del campionario partendo dall'ideazione, passando alla
realizzazione, fino alla promozione del medesimo. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, il programma di spesa concernente le
campagne di campionari per il quale e' presentata la domanda di
agevolazioni non puo' avere una durata inferiore ai 12 mesi e
non superiore a 36 mesi a partire dal primo titolo di spesa
ammissibile; gli stessi devono essere realizzati entro la data
termine prevista nel decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni, intendendosi con cio' che, entro tale data, devono
essere state acquisiti tutti i titoli di spesa ed effettuati
tutti i pagamenti (non sono ammessi pagamenti di acconto privi
del relativo saldo); non sono ammessi pagamenti per contanti.
Limitatamente alle spese riguardanti il personale, entro la data
termine indicata nel decreto di concessione delle agevolazioni,
e' sufficiente che siano state emesse le buste paga, mentre il
pagamento reale (stipendio/corrispettivo, oneri previdenziali ed
assistenziali, ecc.) puo' avvenire entro e non oltre il primo
mese successivo alla predetta durata e comunque, entro il
termine massimo consentito per l'invio della richiesta
d'erogazione del saldo.
3.2 Qualora alla data termine prevista nel decreto di
concessione provvisoria, sia in corso l'ultima campagna
campionaria dichiarata in domanda, sono agevolate solo le spese
documentate e sostenute entro la suddetta data termine, pur
rimanendo l'obbligo, in capo all'impresa, di completare l'intera
campagna.
3.3 Le spese pagate devono essere suddivise per esercizi annuali
(fasi, tabella indicata al punto B1 dell'allegato 1 al
"decreto"), con data termine di ciascuno al 31
dicembre, con eccezione della terza fase la cui data termine e'
quella indicata nel decreto di concessione provvisoria. Per i
campionari che abbracciano due fasi successive, all'interno del
periodo agevolabile indicato nel decreto di concessione
provvisoria, il punto B1 dell'allegato 1 al "decreto
conterra' in ciascuna delle due fasi la quota parte di spesa
spettante. Per il campionario, la cui data termine eventualmente
dovesse slittare oltre quella di ultimazione indicata dal
decreto di concessione provvisoria, l'impresa e' tenuta a
dimostrare che il campionario e' stato portato a termine, ma
l'agevolazione si limitera' alle spese sostenute entro la data
termine prevista nel decreto medesimo. Il numero di campioni che
rientrano nei costi agevolabili sono quelli che sono realizzati
per il programma agevolato, il loro numero non puo' essere
maggiore al numero medio realizzato nei due esercizi anteriori
alla data di presentazione della domanda.
3.3.a I costi del personale ammissibili alle agevolazioni sono
solo quelli relativi al personale dipendente ovvero in rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa -, nel seguito
denominato, per brevita', personale Co.Co.Co. - effettivamente e
direttamente impegnato nelle fasi di realizzazione del
programma, intendendosi per tali quelle indicate al punto B1
della domanda d'agevolazione. Non sono ammissibili i costi
relativi ai titolari ovvero amministratori dell'impresa
beneficiaria, anche se partecipanti alla realizzazione del
campionario, indipendentemente dalla fase di realizzazione; non
sono altresi' agevolabili i costi relativi al personale
amministrativo utilizzato per gli aspetti commerciali e
gestionali, nonche' quelli ascrivibili ai dipendenti addetti al
magazzino. Sono ammissibili i soli costi del personale addetto
alla produzione, al marketing ed alla ricerca. Nel primo caso
(personale dipendente) i relativi costi sono attestati mediante
busta paga, nel secondo caso mediante rilascio di regolare
documento fiscale. Dette prestazioni saranno documentate e
mantenute in azienda per le attivita' di controllo e ispezioni
del Ministero tramite registrazioni su un apposito "libro
commesse interne" contenente, per ciascuna commessa
(campagna di campionari) il mese di esecuzione, il nominativo,
la categoria (dipendenti o personale Co.Co.Co.), l'esplicitazione
dell'oggetto della commessa, le date d'inizio e fine (non
inferiori alle varie campagne di campionari), le ore di
lavorazione effettive per la commessa ed il costo effettivo di
lavoro (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a
carico del datore di lavoro) per le attivita' prestate
all'interno dell'impresa, per la realizzazione dei campionari.
Per quanto attiene i costi del personale, la perizia di cui
all'art. 6, comma 5, del "decreto", dovra' attestare:
a) la congruita' delle ore di lavoro indicate nel modo predetto;
b) che il costo relativo alla commessa interna e' riferito
esclusivamente al personale dipendente o personale Co.Co.Co.
effettivamente e direttamente impegnato nella realizzazione del
programma, e che tale costo e' stato interamente ed
effettivamente sostenuto, ivi compresi gli oneri assistenziali e
previdenziali. Sia il libro matricola che l'apposito "libro
commesse interne" , non devono essere trasmessi al
Ministero assieme alla richiesta di liquidazione, ma devono
essere custoditi presso l'unita' produttiva ed essere
controllati dal perito che li dovra' citare nella perizia.
3.3.b Le spese relative a strumenti, macchinari ed attrezzature
sono agevolabili, solo se, in un mese, sono stati utilizzati per
piu' di 15 giorni di calendario e nel limite della loro quota
d'uso, ottenuta moltiplicando il valore attribuito quale
ammortamento fiscale del bene, desumibile, per l'esercizio in
questione, dal libro dei cespiti ammortizzabili, o dal libro
degli inventari, ovvero dal libro IVA, per il rapporto tra i
mesi in cui lo stesso bene e' stato utilizzato per la campagna
del campionario - dedotto l'utilizzo per fini produttivi o
diversi -ed i 12 mesi. Nell'ammortamento fiscale, sia come
durata, che aliquota ed importo, non si dovra' tener conto di
rivalutazioni operate o ammortamenti anticipati. Le frazioni di
mese superiori a 15 giorni, cioe' dal sedicesimo in poi, si
contano per un mese; le frazioni inferiori o uguali a 15 giorni,
non vengono conteggiate.
3.3.c L'acquisizione di servizi di consulenza dovra' essere
supportata da contratti/incarichi sottoscritti dalle parti. I
soggetti abilitati a prestare consulenze (stilistiche,
merceologiche, acquisizione di know-how, diritti di licenze,
ricerche, ecc.) devono essere estranei al soggetto beneficiario
(non sono pertanto agevolabili consulenze prestate dai titolari
ovvero dagli amministratori) e devono fornire allo stesso una
dichiarazione che evidenzi l'esperienza e le competenze
professionali. I consulenti devono essere qualificati, possedere
specifiche competenze professionali, essere dotati di adeguate
attrezzature scientifiche e, per le societa', di personale
professionalmente preparato.
3.3.d Per materiali di consumo s'intendono sia le materie prime
che i semilavorati utilizzati per realizzare il programma del
campionario. Il materiale di consumo e' riferito esclusivamente
a quello che e' contenuto nel prodotto "campionario".
3.3.e Le agevolazioni riguardano le spese di promozione del
campionario, esse vanno intese in senso limitativo con
riferimento alla presentazione del campionario su INTERNET -
incluso il relativo software, alla realizzazione di cataloghi
tecnici, nonche' alla distribuzione di limitati campionari
unitari allo scopo di promuovere la domanda. Sono escluse dalle
spese agevolabili quelle sostenute per la partecipazione a
esposizioni o manifestazioni fieristiche, semplici depliant
illustrativi, ecc.
4 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
4.1 Le risorse assegnate verranno ripartite, all'interno delle
sottosezioni ISTAT DB e DC, fra i tre settori: tessile,
abbigliamento, cuoio e calzature (vedasi precedente punto 1.1),
in misura direttamente proporzionale al peso che ciascun settore
rappresenta sul totale dei settori con riferimento all'importo
dell'investimento dichiarato in domanda e ritenuto agevolabile
dal Ministero. L'Amministrazione, ai fini del rispetto del
termine dell'esito dell'istruttoria, oltre all'invio per
raccomandata A.R., trasmettera' l'esito stesso anche a mezzo
fax, da cui ne consegue l'obbligo, per l'impresa, di comunicare
di aver preso nota dell'esito dell'istruttoria, con lettera da
trasmettere mediante fax ai numeri del Ministero 0654927831
ovvero 0654927804. Per quanto sopra l'impresa, pena la nullita'
della domanda (art. 2 comma 4 del "decreto"), deve
fornire al punto A7) dell'allegato 1 al "decreto" il
numero di fax e di telefono e da cio' ne deriva l'obbligo che,
eventuali variazioni successive, vanno comunicate al Ministero.
Le notifiche all'impresa effettuate a mezzo fax, parimenti alle
raccomandate A.R., da parte dell'Amministrazione, saranno
ritenute essere state eseguite a termine di legge (art. 6, comma
7 del "decreto").
4.4 Le tre graduatorie di merito, una per ciascuno dei settori
tessile, abbigliamento e cuoio/calzature, saranno formulate
sulla base degli indicatori e dei pesi evidenziati all'art. 4
punto 5 del "decreto". Ai fini della determinazione
dell'agevolazione per l'impresa in posizione utile in
graduatoria, nel caso in cui le risorse residue non siano
sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per programmi
con identica collocazione in graduatoria, si procede alla
riduzione proporzionale, in base all'ammontare dei costi
agevolabili del programma.
4.5.A L'indicatore a1) e' una percentuale ottenuta dalla media
di due rapporti determinati, per gli ultimi due esercizi annuali
anteriori alla data di presentazione della domanda, dove al
numeratore figura il costo industriale per la realizzazione dei
campionari e al denominatore il costo industriale per l'attivita'
d'impresa. L'indicatore b1) e' una percentuale ottenuta dal
rapporto dove al numeratore e' la somma del costo del personale
per la realizzazione del campionario rilevato negli ultimi due
esercizi annuali anteriori alla data di presentazione della
domanda e al denominatore il costo totale del personale negli
ultimi due esercizi (espresso in bilancio). L'indicatore d1)
vanno considerati, per le voci indicate, distintamente i costi
sostenuti all'interno ed all'esterno dell'impresa in quanto,
questi ultimi, fatturati da terzi. Per contabilita' industriale
s'intende la tecnica contabile riguardante la predeterminazione,
il raggruppamento, la registrazione, l'imputazione, l'analisi e
la dimostrazione dei costi di produzione. Si segnala che, con
riferimento alle tabelle, espresse con valori percentuali,
riportate al punto B2 (Ripartizione del costo totale del
programma) dei moduli di domanda rispettivamente per la
concessione (allegato n. 1 al "decreto") e per la
liquidazione (allegato n. 4 al "decreto") delle
agevolazioni, per la loro compilazione non si dovra' tenere
conto dell'indicazione espressa nella riga del totale poiche' i
valori "100" sono riferibili alla colonna del totale
con l'eccezione dell'incrocio della riga "totale" e
colonna "totale" che e' pari a 300. 4.5.B Come gia'
indicato al comma 6 dell'art. 4 del "decreto", si
ribadisce che, all'impresa per la quale non e' possibile
individuare la presenza di nessuna delle modalita' di cui ai
pesi a2) b2) c2) - indicati ai punti D1, D2 e D3 del modulo di
domanda - e' assegnato il solo peso 0,10. Per contabilita'
industriale si rimanda a quanto precisato al precedente punto
4.5.A. I collegamenti "economici e finanziari" di cui
all'art. 4, comma 5, lettera B), punto c2) del
"decreto", sono da dichiarare nel caso in cui
l'impresa che ha presentato domanda e l'impresa fornitrice di
beni e/o servizi previsti nel programma del campionario sono
partecipate nel capitale almeno nella misura del 25% se persone
giuridiche ovvero almeno nella misura del 50% se persone
fisiche. Dette percentuali vanno individuate con riferimento
all'ultimo esercizio antecedente la data della domanda e cioe'
il 2003.
4.6 La sommatoria dei pesi ottenuti va moltiplicata per la somma
degli indicatori ottenendosi cosi' il punteggio finale utile per
l'inserimento in graduatoria.
4.8 La ripartizione delle risorse disponibili nelle tre
graduatorie sara' effettuata secondo quanto gia' precisato al
precedente punto 4.1.
5 - DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
5.1 Si segnala che, ai fini della capitalizzazione (punto E5)
delle dichiarazioni di cui all'allegato 1 del
"decreto") l'impresa deve considerare come cespite
solo l'importo del contributo in conto capitale erogato. Non e'
consentito, una volta scelta la modalita' di mix agevolativi
(punto C dell'allegato 1 del "decreto"), chiedere al
Ministero una loro variazione. L'istituto di credito che eroga
il finanziamento - nel seguito denominato "istituto"
per brevita' - e' scelto dall'impresa. Le condizioni, con le
quali e' regolato il finanziamento, sono quelle stabilite nel
relativo contratto. Indipendentemente dall'entita' del
finanziamento deliberato dall'"istituto" , questo
verra' agevolato come "contributo agli interessi" per
un importo nel limite dato dalla somma del contributo in conto
capitale e del mutuo agevolato da parte dello Stato (vedasi
esempio riportato in appendice n. 1). Tale finanziamento deve
essere stipulato ad un tasso fisso. Il contributo agli
interessi, che sara' erogato solo con rispetto alle rate
d'ammortamento annuali, sara' pari al 50% del tasso di
riferimento vigente alla data del decreto definitivo di
concessione delle agevolazioni. Il contributo in conto interessi
sul finanziamento, qualora sia richiesta un'unica erogazione,
sara' pari all'attualizzazione di tutte le quote d'interesse a
carico dello Stato e sara' erogato entro sei mesi dalla data del
decreto definitivo di concessione delle agevolazioni (comma 6
art. 5 del "decreto"). L'attualizzazione sara' fatta
con il tasso vigente alla data del decreto di concessione
definitivo. Il tasso d'attualizzazione da utilizzare e' quello
fissato con decreto del Ministero delle attivita' produttive,
sulla base delle indicazioni della Commissione europea che
pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state
aid/others/reference rate s.html: nel mese di gennaio 2004 fino
a nuova data detto tasso e' il 4,43% (d.m. 15 gennaio 2004
pubblicato nella g.u. del 28 gennaio 2004). In definitiva, si
segnala che, qualora l'impresa avesse optato per il mix
agevolativo di cui al punto C1 della domanda, e cioe' abbia
chiesto un contributo agli interessi, limitatamente al periodo
d'ammortamento, su un finanziamento bancario, si fa presente
quanto segue:
1) la delibera dell'istituto riguardante il finanziamento deve
essere inoltrata al Ministero dall'impresa entro novanta giorni
dalla comunicazione ministeriale della posizione utile in
graduatoria della domanda dell'impresa medesima;
2) le rate d'ammortamento devono essere annuali con scadenza il
31 dicembre di ciascun anno e il contributo agli interessi sara'
erogato per una durata massima di ammortamento di 5 anni; 3)
l'importo massimo del finanziamento, erogato dall'istituto di
credito e ammissibile alle agevolazioni (contributo agli
interessi) e' pari alla somma del contributo in conto capitale e
del mutuo diretto dello Stato (a tasso agevolato) che e' stato
concesso con il decreto di approvazione del programma di spesa.
4) non e' prevista alcun'agevolazione agli interessi sostenuti
dall'impresa nel periodo di preammortamento ed utilizzo del
finanziamento bancario;
5) nel caso in cui l'impresa opti per il mix agevolativo di cui
al comma 1 dell'art. 5 del "decreto" , otterra' una
riduzione del tasso d'interesse bancario, sul finanziamento
concesso dall'istituto, pari al 50% del tasso ufficiale di
riferimento (T.U.R.) calcolato dagli istituti sul credito
agevolato all'industria; in particolare il T.U.R. e' rilevato
dalla Banca d'Italia ed e' pari, nel periodo di riferimento,
all'indice "rendistato" (rendimento lordo medio
mensile" dei titoli pubblici soggetti a tassazione) a cui
va sommato il costo di gestione determinato annualmente con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, per il
2004 (DM 30 gennaio 2004), e' pari all'1%. Nel mese di gennaio
2004 il tasso di riferimento e' stato pari al 4,85%.
5.2 Alle agevolazioni indicate al comma 1 dell'art. 5 del
"decreto", puo' aggiungersene un'altra, sotto forma di
premialita' annua (pari alla durata dell'ammortamento del
finanziamento deliberato dall'"istituto" nel limite
massimo di 5 anni). Tale agevolazione sara' erogata come
contributo a fondo perduto per un importo pari a quello che si
determina per riduzione a zero del tasso di riferimento (in
quanto a carico dell'impresa, con l'erogazione del contributo in
conto interessi, e' rimasto il 50% del tasso: vedasi precedente
punto 5.1). Tale premialita' e' concessa ed erogata qualora
siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati dall'impresa in
fase di domanda ed indicati nella relazione (vedi precedente
punto 2.5). Per la liquidazione della prernialita', l'impresa
deve presentare apposita domanda (vedasi art. 5, comma 4, del
"decreto") e relativo questionario (allegato 5 del
"decreto"), nonche' una relazione (vedasi art. 5,
comma 5 del "decreto") espressa sotto forma di
dichiarazione sostitutiva d'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La premialita' di cui al
comma 4 dell'art. 5 del "decreto", riguarda i
beneficiari che hanno espresso l'opzione per il mix agevolativo
individuato al punto C1 del modulo di domanda.
6 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
6.1 L'erogazione per stato avanzamento lavori (SAL) riguarda sia
il contributo in conto capitale che il mutuo a tasso agevolato.
Essa e' in ogni caso subordinata alla richiesta dell'impresa
(vedi allegato n. 4 del "decreto"), nonche' la
dichiarazione sui pagamenti suddivisa per voci di spesa
(allegato n. 7 del "decreto"). Per ogni programma di
spesa, possono essere presentati SAL di numero pari a:
a) zero, nel caso il programma duri esattamente 12 mesi (limite
minimo di durata del programma);
b) fino ad un massimo di due, nel caso in cui il programma vada
oltre i 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi (limite massimo di
durata del programma).
Indicata con X la data d'ultimazione del programma, si riportano
nella seguente tabella le possibili richieste di erogazioni:
===================================================================
X = 12 mesi 24 mesi X =
12 mesi <x= 24 mesi <X> 36 mesi 36 mesi
===================================================================
Anticipazione SI SI SI SI
-------------------------------------------------------------------
SAL NO UNO DUE DUE
-------------------------------------------------------------------
Saldo SI SI SI SI
===================================================================
La domanda
relativa al SAL, a norma del primo comma dell'art. 6 "del
decreto", deve pervenire al Ministero entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello in cui termina il SAL e deve
comprendere le spese sostenute per campagne di campionari
ultimate (non sono ammissibili le campagne di campionari ancora
in corso alla data del 31 dicembre). Per il primo SAL, stante la
domanda di agevolazione presentata entro il 6 maggio p.v., avra'
termine il 31/12 (numero di mesi inferiore ad un intero
esercizio) con inizio delle spese ammissibili alla data di
presentazione della domanda e con programma a partire dalla data
di pubblicazione sulla G.U. Ad ogni SAL e' erogato il 90% del
contributo in conto capitale concedibile: il restante 10% sara'
erogato contemporaneamente al saldo finale.
6.3 E' sempre possibile chiedere un'unica erogazione a fine
programma in alternativa alle erogazioni per SAL. La domanda
d'erogazione a saldo deve essere presentata: a) entro tre mesi
dalla data dell'ultimo pagamento sostenuto qualora il programma
termini prima della data termine fissata sul decreto di
concessione provvisoria; b) entro quattro mesi dalla data
termine negli altri casi. Tutte le spese sostenute oltre la data
termine del programma non sono agevolabili. La domanda
d'erogazione finale (allegato n. 4 del "decreto"),
dovra' essere accompagnata dalla dichiarazione sui pagamenti
suddivisa per voci di spesa (allegato n. 7 del
"decreto").
6.4 L'anticipazione riguarda il solo contributo in conto
capitale in misura pari al 90% di quello concesso con il primo
esercizio (22,5% o 27% della spesa agevolabile relativa
all'esercizio che va dalla data della domanda al 31 dicembre
2004). Qualora sia richiesta l'anticipazione (comma 4 art. 6 del
"decreto"), cui dovra' essere allegata la fideiussione
bancaria ovvero la polizza assicurativa redatta secondo lo
schema previsto (vedi allegato n. 6 del "decreto"), lo
Stato effettuera' l'erogazione contemporaneamente all'emanazione
del provvedimento che approva la domanda di concessione delle
agevolazioni. La concessione dell'anticipazione esclude la
possibilita' di richiedere l'erogazione del primo SAL.
6.5 La domanda per ottenere l'erogazione delle agevolazioni per
SAL relative al contributo in conto capitale e al mutuo a tasso
agevolato, va presentata sotto forma di dichiarazione
sostitutiva d'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000. 6.6 Nel caso d'incompletezza della domanda o
degli allegati, oltre che per raccomandata A.R., la richiesta
ministeriale di integrazione, sara' anche eseguita a mezzo fax
(pertanto valgono le obbligatorieta' espresse al precedente
punto 4.1).
7 - DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE
A causa di un refuso, al comma 3 dell'art. 7 del
"decreto", dopo le parole "impresa deve
rendere" aggiungere "una dichiarazione".
L'impresa beneficiaria, durante la realizzazione del programma
agevolato, al fine del controllo dei costi consuntivati, deve
individuare i costi sostenuti, suddividendoli tra quelli
"interni" e quelli "esterni", e procedere
alla loro rilevazione analitica secondo i principi di
contabilita' industriale su "fogli di lavorazione
giornalieri", riepilogati mensilmente. Si precisa che i
costi sostenuti per l'attuazione del programma, vanno indicati
nelle relazioni di bilancio per le societa' obbligate per legge
alla sua redazione ovvero in una dichiarazione
dell'amministratore da conservare tra gli atti dell'impresa.
L'effettuazione delle spese e quindi il completamento del
programma saranno inoltre documentati da:
a) con riferimento alle singole voci di spesa, da un elenco
riepilogativo di tutte le spese sostenute, secondo lo schema
riportato nell'allegato 7 al "decreto";
b) copia delle fatture conformi agli originali: tale
attestazione e' resa dal legale rappresentante ovvero da un
procuratore speciale (in tale ultimo caso e' necessario allegare
copia autenticata della procura), sotto forma di dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
c) idoneo "libro" con annotazione del personale
(dipendente e con rapporto di lavoro Co.Co.Co) con le modalita'
indicate al comma 1 dell'art. 7 del "decreto";
d) perizia giurata, di un professionista (iscritto ad albo
professionale), con esperienza nel settore specifico, estraneo
all'impresa, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 8
al "decreto".
Tale perizia oltre che dichiarare la pertinenza e la congruita'
delle spese sostenute, e la loro corretta imputazione, deve
riferirsi al programma e alle campagne dei campionari per cui
sono richieste le agevolazioni, facendo un'analitica descrizione
delle singole voci di spesa ed alle commesse interne. Si rimanda
inoltre a quanto precisato al precedente punto 5.1. Si fa
presente che sono consentite eventuali compensazioni tra le voci
di spesa ammesse alle agevolazioni, purche' il totale dei costi
risulti invariato e siano rispettate le percentuali massime
consentite nelle voci di costo di cui all'art. 3 del
"decreto". Tutta la documentazione di spesa dovra'
essere tenuta a disposizione del Ministero per eventuali
controlli e ispezioni per un periodo non inferiore a tre anni
dal decreto di liquidazione del saldo. Le fatture relative alle
spese di promozione, consulenze, faranno riferimento al
contratto/incarico sottoscritto e riepilogheranno analiticamente
le prestazioni fornite per l'espletamento dell'incarico
ricevuto. Alla documentazione suddetta dovra' inoltre essere
allegata copia conforme all'originale delle relative fatture.
Tali documenti dovranno essere accompagnati da dichiarazione
liberatoria del fornitore attestante che le spese sono state
integralmente pagate.
9 - ATTIVITA' ISPETTIVE, SANZIONI E MONITORAGGIO.
9.1 Al fine dei controlli e ispezioni disposti dal Ministero in
ogni fase dell'iter amministrativo, si fa presente che oltre che
sulle fatture e sulle commesse interne, tenute nel rispetto di
quanto previsto dalla legge fiscale, potranno essere effettuati
riscontri su: - relazioni di bilancio o documentazione
equipollente relative ai bilanci d'esercizio degli anni
interessati dal programma (in esse l'impresa deve indicare
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9 del
"decreto"); - idonea documentazione comprovante i
costi derivanti dalla contabilita' industriale - registro
acquisti IVA; - libro dei cespiti ammortizzabili; - fatturato; -
libro matricola; - Buste paga relative al personale utilizzato
nelle commesse interne per gli anni di riferimento; - Contratti
di collaborazione coordinata e continuativa; - fatture e lettere
liberatorie; - lettere di incarico e contratti; - documentazione
per valutare i risultati economici e di mercato conseguiti; -
documentazione utile a ricostruire quantitativamente e
qualitativamente le prestazioni immateriali; - documentazione
probatoria dei pagamenti effettuati; - documentazione attestante
la professionalita' ed esperienza dei consulenti e del perito; -
quant'altro sufficiente a verificare la validita' e la
regolarita' delle procedure nel rispetto della vigente
normativa. Per il monitoraggio nei 5 anni successivi alla data
termine del programma, relativo ai risultati economici e di
mercato conseguiti, l'impresa dovra' inviare una comunicazione,
utilizzando gli stessi parametri di cui al precedente punto 2.2
della presente circolare.
9.2 Il Ministero, qualora l'impresa abbia chiesto ed ottenuto
l'erogazione della premialita', puo' effettuare ispezioni per
valutare i risultati economici e di mercato conseguiti
dall'impresa e riportati nell'allegato 5 erroneamente indicato
come allegato 4 nell'art. 9, comma 2 del "decreto". 10
- REVOCHE E SANZIONI Avverso ai procedimenti di revoca le
imprese interessate potranno presentare ricorso al T.A.R.
competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.
ALLEGATI AL
DECRETO 15 GENNAIO 2004
Nel
"decreto", negli allegati, sia nel modulo di domanda
(allegato 1), che nel modulo di richiesta di liquidazione
(allegato 4), al punto c) per quanto riguarda la tipologia C1)
e' stata indicata l'opzione riferita alla possibilita' d'unica
erogazione del contributo in conto interessi (sotto forma di
contributo a fondo perduto, calcolato alla data d'inizio
dell'ammortamento, quale importo attualizzato, da erogare al
termine del programma in aggiunta al contributo in conto
capitale), mentre non e' stata indicata l'opzione che il
contributo agli interessi venga erogato al 31 dicembre di ogni
anno di durata dell'ammortamento. Tale opzione deve essere
manifestata nella relazione sul programma (vedi precedente punto
3 della presente circolare). Con riferimento alle tabelle
riportate al punto B2 (Ripartizione del costo totale del
programma) dei moduli di domanda rispettivamente per la
concessione (allegato n. 1) e per la liquidazione (allegato n.
4) delle agevolazioni, si rimanda alle precisazioni fornite al
precedente punto 4.5.A. Con riferimento al punto D4, punti 1) e
2) del modulo di domanda (allegato 1 al "decreto"), si
rimanda alle precisazioni fornite al precedente punto 4.5.A.
Anche il punto D5 del modulo di domanda (allegato 1 al
"decreto"), conformemente a quanto indicato all'art.
4, comma 5 del "decreto", va cosi' modificato:
"Indicare il numero delle manifestazioni espositive per
localita' in cui si e' svolta, nei due esercizi precedenti
l'esercizio in cui e' stata presentata la domanda
d'agevolazione, la manifestazione dove l'impresa ha partecipato
con il proprio campionario: ".
Allegato 2
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Agevolazione per le PMI dei settori TAC per l'ideazione e creazione
di nuove collezioni di prodotti (commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge
12 dicembre 2002, n. 273)
SCHEDA DI MONITORAGGIO
Ditta (ragione sociale completa di natura giuridica)
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Sede legale
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Unita' locale interessata dal programma
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Codice ISTAT
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Posizione M.A.P.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
A - Attivita' di programma:
- ricerca ed ideazione campione []
- realizzazione e sperimentazione campione []
- misurazione delle specifiche dei campioni []
- codifica delle procedure e degli standard qualitativi []
- marchi di fabbrica []
- promozione del campionario []
- produzione dei campioni "unitari" nonche'
organizzazione logistica del magazzino campioni []
B - Stato di realizzazione
B.1 - Se avviato:
- Data di contabilizzazione del primo titolo di spesa ...
- Voce di spesa a cui e' riferito:
- personale []
- strumenti, macchinari ed attrezzature []
- consulenza e servizi simili, inclusa l'acquisizione
di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenze []
- spese di promozione []
- spese generali []
a) Importo in lire della spesa sostenuta alla data
di sottoscrizione della scheda
===================================================================
VOCI DI SPESA Spesa totale Spesa Spesa %
esposta in ammissibile sostenuta
domanda (*)
===================================================================
- personale
-------------------------------------------------------------------
- strumenti,
macchinari ed
attrezzature
-------------------------------------------------------------------
- consulenze
-------------------------------------------------------------------
- spese di promozione
-------------------------------------------------------------------
- spese generali
-------------------------------------------------------------------
TOTALE
-------------------------------------------------------------------
* Cosi' come definita nel decreto di concessione provvisoria
- Richiesta di anticipazione: Si' [] No []
- Data termine di realizzazione del programma: .............
B.2 - Se da avviare:
- Data prevista di avvio del programma: ....................
- Prevista richiesta di anticipazione: Si' [] No []
Il sottoscritto .................. in qualita' di .............. (1)
della ditta ........................................................
dichiara di rendere le dichiarazioni contenute nella presente scheda
di monitoraggio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e di essere consapevole delle responsabilita' penali cui puo'
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di
atto falso o contenente dati non rispondenti a verita'.
Data, ...........
L'impresa
Timbro e firma (2)
..................
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale
(in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata
della stessa)
(2) Allegare copia di valido documento d'identita' (art. 38 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000).
Allegato 3
Schema di dichiarazione per la rinuncia alle agevolazioni concesse.
Il sottoscritto ..........., nato a ........., prov. .... il .......
e residente in ............, via e n. civ. .........................
in qualita' di ........... (1) dell'impresa con sede legale in ....,
via e n. civ. ..................... :
DICHIARA
a) di aver ottenuto con decreto del Ministero della attivita' pro-
duttive n. ....... del ......... un contributo complessivo di
Euro ...... relativo al programma n. ....... (2), riguardante un
programma d'investimenti relativo all'unita' produttiva ubicata
in ........., via e n. civ. ........, comportante spese ritenute
ammissibili per E. ..............;
b) che, ad oggi, non e' stata ancora richiesta alcuna erogazione di
detto contributo;
c) di rinunciare all'intero richiamato contributo concesso.
Data, ...........
L'impresa
Timbro e firma (3)
..................
Note:
1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in
quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della
stessa)
2) Specificare il numero di Pos. M.A.P. riportato nel decreto di
concessione delle agevolazioni
3) Allegare copia di valido documento d'identita' (art. 38 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000).
Allegato 4
Dichiarazione riepilogativa
delle spese per il personale.
Il sottoscritto ..... nato a ....., prov. .... il ...... e residente
in ......., via e n. civ. ........ consapevole della responsabilita'
penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, in qualita' di ......(1) dell'impresa con sede legale in via
.................. e n. civ. ...........................,
DICHIARA
che, in relazione al decreto del Ministero delle attivita' produtti-
ve n. ...... del ....., con il quale e' stato concesso un contributo
relativo al programma n. ...... (2), per un programma d'investimenti
relativo all'ideazione e creazione di nuove collezioni di prodotti,
da realizzare nell'unita' produttiva ubicata in ....................
via e n. civ. ............. (3), le spese sostenute e rendicontate a
conclusione del programma come commesse interne sono quelle riepilo-
gate nel seguente prospetto:
--------------------------------------------------------------------
Anno 200..
Campagna di campionario n. ... dal mese di .... al mese di ....
--------------------------------------------------------------------
....................................................................
........................................... (4)
--------------------------------------------------------------------
Periodo di rilevazione: mese di .....
--------------------------------------------------------------------
Anno 2004
Campagna di campionario n. ... dal mese di .... al mese di ....
--------------------------------------------------------------------
Nome e cognome Costo orario N. ore mensili Costo totale
dipendenti mensile (5) effettive di effettivo (Euro)
lavorazione per
la commessa
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
TOTALE N.
--------------------------------------------------------------------
Anno 200..
Campagna di campionario n. ... dal mese di .... al mese di ....
--------------------------------------------------------------------
Nome e cognome Costo orario N. ore mensili Costo effettivo
dipendenti (5) effettive di totale (Euro)
lavorazione per
la commessa
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
TOTALE N.
--------------------------------------------------------------------
e sono riferite esclusivamente al personale dipendente/con contratto
Co.Co.Co. effettivamente e direttamente impegnato nelle fasi di rea-
lizzazione del programma, e che tale costo e' stato interamente
sostenuto, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali.
Data, ...........
L'impresa
Timbro e firma (8)
..................
Note:
1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in
quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della
stessa).
2) Specificare il numero di Pos. MAP riportato nel decreto di
concessione delle agevolazioni.
3) Specificare dati riferiti all'unita' locale interessata dal
programma.
4) Descrivere la commessa interna.
5) Compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del
datore di lavoro e dei compensi per lavoro straordinario e diarie
ove previsti.
6) Allegare copia di valido documento d'identita' (art. 38 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000).
APPENDICE 1
Esempio n. I. Per un programma di 200.000,00 Euro avremo che:
a) siccome il 25% della spesa, pari a 50.000,00 Euro, non supera il
limite massimo di 75.000,00 Euro, il contributo in c/capitale
concedibile e' pari a 50.000,00 Euro;
b) per il mutuo vale un ragionamento analogo a quello fatto per il
contributo in conto capitale (25%) e, quindi e' concedibile un
mutuo di 50.000,00 Euro;
c) il finanziamento sara' pari al 50% (25%+25%) della spesa e cioe' a
100.000,00 Euro.
Esempio n. II. Per un programma di 585.000,00 Euro avremo che:
a) siccome il 25% della spesa, pari a 146.250,00 Euro, supererebbe il
limite di 75.000,00 Euro, il contributo in c/capitale massimo
concedibile e' pari, in conto tondo, a 75.000,00 Euro (e cioe' il
12,82%);
b) per il mutuo vale un ragionamento analogo a quello fatto per il
contributo in conto capitale ottenendosi anche qui un limite
percentuale del 12,82% della spesa e, cioe', un valore, in conto
tondo, di 75.000,00 Euro;
c) il finanziamento sara' pari al 12,82 + 12,82 = 25,64% della spesa
e cioe' pari, in conto tondo, a 150.000,00 Euro.
APPENDICE 2
Esempio di metodologia per la determinazione del costo dei campioni
"unitari" agevolabile con il programma (da allegare al modulo di
domanda)
Con riferimento al costo totale del programma per la realizzazione
di campagne di campionari oggetto di domanda presentato dall'impre-
sa............, si precisa che, in relazione ai campioni "unitari"
innovativi realizzati negli anni antecedenti la data della domanda, i
costi per la realizzazione dei campioni "unitari", ed i fatturati
conseguiti, sono stati:
====================================================================
Anni (a) Costo campioni unitari in euro Fatturato in euro
(b) (c)
====================================================================
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
TOTALE
--------------------------------------------------------------------
Data, ...........
L'impresa
Timbro e firma (8)
..................
N.B.: il numero della
circolare e' stato cosi' modificato con l'Errata - Corrige
sotto riportato.
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