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SOMMARIO:
Sintesi delle principali disposizioni introdotte dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) e delle altre norme in
materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito con
effetti nell’anno in corso.
Con la presente
circolare si fornisce una sintesi delle più rilevanti
disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e sostegno
al reddito aventi effetto nel corrente anno.
1. Disposizioni
introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2004.
1.1.
Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano
da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.
Come già negli
ultimi anni, la legge finanziaria non ha disposto direttamente
la proroga dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilità per le aziende sopra indicate (1).
In attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può, tuttavia, disporre proroghe
di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da
disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in
materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità,
dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30
giugno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, c. 137).
Alla luce di
quanto precede, da gennaio 2004, la procedura di controllo delle
denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà le
contribuzioni in argomento (2).
Le stesse
potranno essere pretese in corso d'anno, a seguito di
presumibili provvedimenti di proroga e/o di concessione.
1.2. Possibilità
d'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che
occupano anche meno di 15 dipendenti.
È prorogata al
31 dicembre 2004 la possibilità d'iscrizione nelle liste di
mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti,
per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle
procedure di mobilità (3).
Per la fruizione
dei benefici contributivi in caso d'assunzione, infatti, la
legge finanziaria (art. 3, c. 135) ha previsto, anche per l'anno
2004, la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni
di euro.
Nel ribadire che
l'iscrizione nelle liste di mobilità é finalizzata
esclusivamente al reimpiego dei lavoratori e non dà titolo al
relativo trattamento previdenziale, si fa presente che, per le
operazioni di conguaglio dei benefici contributivi, continua ad
applicarsi la prassi già nota (codici “S169” e “L460”).
1.3. Operazioni
legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative
ai P.I.P.
Anche per l'anno
in corso restano in vigore le disposizioni in materia di Piani
d'inserimento professionale regionali ed interregionali (4).
L’art. 3, c.
137, della legge finanziaria ha previsto, infatti, la
prosecuzione dei programmi nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001
e non utilizzate, nel valore massimo di 50 milioni di euro.
Per consentire ai
soggetti utilizzatori di eseguire le operazioni di conguaglio
delle indennità riferite a giovani utilizzati nei piani, le
Sedi avranno cura di attivare con i competenti Servizi per
l'impiego le consuete sinergie.
Per le operazioni
di rimborso e/o conguaglio, sono confermate le modalità già in
uso.
1.4. Sgravi
contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca
costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
L’art. 2, c. 5,
della finanziaria 2004 ha previsto la proroga per l’anno in
corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte in
favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle
acque interne e lagunari (5).
Nel ricordare che
lo sgravio rimane fissato nella misura del 70% della
contribuzione (quota a carico del datore di lavoro e del
lavoratore), si fa presente che le modalità pratiche per la
fruizione del beneficio saranno illustrate con circolare in
corso di definizione.
2. Altre
disposizioni aventi riflesso nell'anno 2004.
2.1. Disposizioni
in materia di sgravi.
2.1.1. Sgravi per
il mezzogiorno e zone assimilate.
Si ricorda che
nell'anno in corso continua a trovare applicazione, nel rispetto
delle relative condizioni di accesso, la normativa in materia di
sgravio totale triennale introdotta dalle seguenti leggi:
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Legge
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Anno d'assunzione dei
lavoratori |
Codici DM10/2 |
| 23/12/1998 n. 448 art. 3 |
2001 |
L410 |
| 28/12/2001 n.
448 art. 44 |
2002 |
L420 |
2.1.2. Sgravio
contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che
esercitano attività di cabotaggio marittimo.
Con decorrenza
“gennaio 2004”, la legge 24 novembre 2003, n. 326 (allegato
1), ha apportato modifiche alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni.
La variazione
assume rilievo ai fini dell’operatività delle disposizioni in
materia di sgravi a favore delle imprese armatoriali per le navi
che esercitano attività di cabotaggio marittimo.
Come noto,
infatti, a favore delle suddette imprese, sono stati estesi,
nella misura del 25 per cento, i benefici di cui alla citata
legge n. 30/1998 (6).
Alla luce della
modifica legislativa, restano adesso escluse dallo sgravio, tra
l’altro, le navi iscritte nel "Registro
internazionale" che svolgano anche navigazione di
cabotaggio “nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi,
ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine”.
È opportuno
ricordare che queste ultime, conservando fino al limite di cui
sopra (7) l'iscrizione nel "Registro internazionale",
continuano a fruire dello sgravio totale ex art. 6 della legge
n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti
l'equipaggio.
2.2. Agevolazioni
contributive in favore dei datori di lavoro agricolo di cui agli
articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993 (zone montane e
svantaggiate).
In materia di
benefici contributivi per il settore agricolo, come noto, a
decorrere dall’anno 2000, il complesso delle agevolazioni
contributive disposte in favore dei datori di lavoro di cui alla
legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate), è stato
ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone
svantaggiate.
In particolare,
si ricorda che, nel corrente anno, si completerà
l’adeguamento al nuovo livello contributivo previsto dal CIPE
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) per
le zone agricole, sia particolarmente svantaggiate che
svantaggiate, oggetto del riordino.
Come in più
occasioni precisato, le citate agevolazioni contributive trovano
applicazione anche nei confronti del personale per il quale il
versamento dei contributi è effettuato con il mod. DM10/2.
Al riguardo si
ricorda che nel settore agricolo sono versati con il sistema DM:
- i contributi
relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e
dirigente;
- i contributi
CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo
indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano,
manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici
propri (8).
Appare utile
fornire (allegato 2) un quadro riepilogativo dell’andamento
degli incrementi e/o dei decrementi che, nel corso del 2004,
interesseranno le aziende ubicate in uno dei territori oggetto
di riordino.
Per una più
organica trattazione della materia, si rimanda, infine, alle
disposizioni fornite in precedenza (9).
2.3. Datori di
lavoro agricolo. Incumulabilità di benefici contributivi.
In materia di
agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo, è
opportuno sottolineare la previsione di cui alla legge 24
novembre 2003, n. 326, di conversione con modifiche del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269 (G. U. 25 novembre 2003, n.
274).
Con norma di
interpretazione autentica, l’articolo 44 ha infatti chiarito
l’incumulabilità delle agevolazioni contributive previste per
il personale agricolo dipendente (a tempo indeterminato e
determinato) operante nei territori montani e nelle zone
agricole svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di
lavoro operanti nel Mezzogiorno nonché, per i datori di lavoro
fuori dalle aree del Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli
oneri sociali.
2.4. Benefici in
favore dei datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo
indeterminato part-time. D.M. 12 aprile 2000.
Si ricorda che,
al 31/12/2003, sono cessati gli effetti delle disposizioni
agevolative di cui all'art. 1 del D.M. 12 aprile 2000.
Questi, attuando
la previsione di cui al D.lgs n. 61/2000, ha disposto, per la
durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva
a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto (3 giugno 2000), hanno stipulato
contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale entro il 31
dicembre 2000, ad incremento dei livelli occupazionali (10).
2.5. Legge 22
giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l'impiego "intra
moenia" di persone detenute o internate.
La legge n.
193/2000, come noto, ha previsto la concessione di sgravi
contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti
prestazioni lavorative (11).
La misura
percentuale delle agevolazioni è, tuttavia, subordinata alla
previsione di appositi Decreti interministeriali.
Per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002, l’entità dello sgravio è stata
fissata (12) nella misura dell'80% della contribuzione
complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e
quota lavoratore).
Il Decreto
attuativo per gli anni successivi è in via di definizione.
Misure
eventualmente difformi rispetto a quelle in precedenza
individuate, saranno oggetto di successiva sistemazione mediante
conguaglio.
2.6. Riduzione
contributiva nel settore dell’edilizia.
Come in più
occasioni ricordato (13), l’articolo 2, c. 3 della legge n.
266/2002 ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale
riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da
quelle del FPLD, introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n.
341/1995.
L’operatività
del beneficio è rimasta tuttavia subordinata all’emanazione,
per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale che,
per l’anno 2003, è in via di definizione.
Le disposizioni
operative per il recupero del beneficio, saranno impartite dopo
la pubblicazione del suddetto Decreto.
IL DIRETTORE
GENERALE
V. CRECCO
(1) Disposizione
da ultimo prorogata fino al 31/12/2003 ai sensi del Decreto
interministeriale 10 aprile 2003 (Cfr. circolare n. 108 del 24
giugno 2003).
(2) Contributo
dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e
contributo ex art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).
(3) Disposizione
introdotta dall'art. 1, c. 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20/3/1998, n. 52,
come modificato, da ultimo, dall’art. 41, c. 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
(4) Art. 15 della
legge n. 451/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
(5) Cfr.
circolare n. 120 del 26 giugno 2002.
(6) Legge n.
289/2002, articolo 21, c. 10. Cfr. circolare n. 75 del
10/4/2003.
(7) Si osserva
che il predetto limite è stato innalzato rispettivamente
dall'art. 34, c. 6, della legge n. 166/2002 e, da ultimo,
dall’articolo 80, c. 44 della legge n. 289/2002.
(8) Legge 15
giugno 1984, n. 240.
(9) Cfr.
messaggio n. 14 del 5/3/2001, circolare n. 56 del 5/3/2001,
circolare n. 92 del 13/4/2001, circolare n. 141 del 16/7/2001.
(10) Cfr.
circolare n. 145 del 4/8/2000.
(11) Cfr.
circolare n. 134 del 25/7/2002.
(12) Decreto
interministeriale giustizia - finanze 9 novembre 2001.
(13) Vedi, da
ultimo, il messaggio n. 157 del 22 dicembre 2003.
Allegato 1
Legge 24 novembre
2003, n. 326, di conversione del D.L. 30/9/2003, n. 269.
Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n.
181
- STRALCIO –
Art. 39
Altre
disposizioni in materia di entrata
14-bis. Con
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, dopo le parole: «sei viaggi mensili,» sono
inserite le seguenti: «o viaggi, ciascuno con percorrenza
superiore alle cento miglia marine».
Allegato 2
Anno
2004 Agevolazioni per i datori di lavoro ubicati in territori
oggetto di riordino.
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