|
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito
del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione dei
modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati
effettuati nelle aree svantaggiate.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli con le relative istruzioni da
utilizzare in sostituzione di quelli approvati con provvedimento del 12
dicembre 2002:
a) Modello CVS, relativo alla comunicazione di cui all'art. 62, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i dati
relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate
da parte dei soggetti che hanno conseguito anteriormente alla data dell'8
luglio 2002 il diritto al contributo previsto dall'art. 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
b) Modello CTS, relativo alla comunicazione di cui all'art. 62, comma 1,
lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i dati
relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate
da parte dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo a
decorrere dall'8 luglio 2002, a seguito di accoglimento dell'istanza
presentata ai sensi del citato art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
1.2. I modelli sono composti da un frontespizio, contenente i dati
identificativi del soggetto che effettua la comunicazione e dai quadri A
e B, concernenti, rispettivamente, i dati relativi alla struttura
produttiva destinataria dell'investimento agevolato e i dati
riepilogativi.
2. Reperibilita' dei modelli.
2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet
www.agenziaentrate.it.
2.2. I modelli di cui al punto 1.1. possono essere altresi' prelevati da
altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per
struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e
rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa
monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti
laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza
e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
2.4. E' consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto
della conformita' grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.
3. Definizione dei dati da indicare nelle comunicazioni.
3.1. I dati richiesti dall'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge
n. 289 del 2002, si riferiscono agli investimenti realizzati ed ai
crediti d'imposta maturati alla data del 31 dicembre 2002 nonche' ai
crediti d'imposta utilizzati anteriormente alla sospensione disposta con
l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 12 novembre 2002,
n. 253, e successivamente con l'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Modalita' e termini di presentazione delle comunicazioni.
4.1. Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono presentate, a pena del
disconoscimento del beneficio, in via telematica all'Agenzia delle
Entrate dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.
4.2. La presentazione telematica puo' essere effettuata direttamente, da
parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite i
soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
4.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni e'
effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "Report
388" che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle
Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
4.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo
della comunicazione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico
di cui al punto 4.3, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle
Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova
dell'avvenuta presentazione.
4.5. La comunicazione deve essere conservata a cura del soggetto
interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.
4.6. Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per gli
adempimenti conseguenti alla gestione delle comunicazioni di cui al punto
1.1.
Motivazioni.
A seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge 12
novembre 2002, n. 253, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003) ha espressamente abrogato, con il comma 7 dell'art. 62,
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 253 del 2002 ed ha recepito,
nell'art. 62, comma 1, lettere a) e b), le disposizioni gia' contenute
nell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 253
del 2002, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di
acquisire i dati necessari per il monitoraggio delle agevolazioni fruite
dalle imprese per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate ed
effettuare conseguentemente la pianificazione dei relativi flussi di
spesa. Il citato articolo 62, comma 1, lettera a), della richiamata legge
n. 289/2002, stabilisce, per i soggetti che hanno conseguito il diritto
al contributo nella forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente alla data dell'8
luglio 2002, l'obbligo di effettuare un'apposita comunicazione, a pena di
decadenza dal beneficio.
Tale comunicazione deve contenere i dati concernenti le tipologie e
l'ammontare degli investimenti realizzati, gli identificativi dei
contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti
necessari per la realizzazione degli stessi, le modalita' di regolazione
finanziaria delle spese relative agli investimenti nonche' l'ammontare
dei contributi fruiti e quelli ancora da utilizzare ed ogni altro dato
utile ai fini della ricognizione degli investimenti realizzati. Lo stesso
obbligo e' sancito, dal medesimo art. 62, comma 1, lettera b), della
legge n. 289/2002, per i soggetti che, a decorrere dalla predetta data
dell'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle Entrate
relativamente all'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Il citato art. 62 prevede, inoltre, che con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate vengano stabiliti i dati da indicare nelle
comunicazioni, i termini entro i quali le stesse debbano essere inviate e
venga approvato il modello sulla base del quale le comunicazioni devono
essere redatte. In attuazione delle succitate disposizioni e', pertanto,
emanato il presente provvedimento con il quale, attesa la diversita' dei
soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni, vengono anzitutto
approvati due distinti modelli con le relative istruzioni - mod. CVS e
mod.CTS - da utilizzare per le comunicazioni rispettivamente previste
dalla lettera a) e dalla lettera b) dell'art. 62, comma 1, della legge n.
289 del 2002.
I predetti modelli sostituiscono pertanto quelli approvati con
provvedimento del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27 dicembre 2002.
Con il presente provvedimento vengono altresi' precisate le modalita' di
presentazione delle comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere
presentate esclusivamente in via telematica, come gia' previsto
relativamente alle istanze cui si riferiscono le comunicazioni della
lettera b) del presente provvedimento, dal comma 1-bis dell'art. 8 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10, del decreto-legge n.
138 del 2002. Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione
telematica, il presente provvedimento fa rinvio ad un prodotto di
gestione denominato "Report 388" che sara' reso disponibile
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
In ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette
comunicazioni, viene attribuita al Centro operativo di Pescara la
relativa competenza. Con il presente provvedimento vengono inoltre
stabiliti i termini di invio delle comunicazioni, stabilendo che le
stesse devono essere presentate a decorrere dal 31 gennaio 2003 e fino al
28 febbraio 2003. Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata
la reperibilita' dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1;
art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1;
art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001
(art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001,
concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie
fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica
e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, concernente disposizioni urgenti
in materia tributaria.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (art. 62). Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto.
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del
Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' del decreto del Ministero
delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2000.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2003
Il direttore: Ferrara
Allegato
---->
vedere Modelli da pag. 9 a pag. 32 del S.O. <----
|