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ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003
Assegnazione
delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 59,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-bis, comma 1,
del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile
2003, n. 62. (Ordinanza n. 3312).
(Gazzetta
Ufficiale
n. 219 del 20/9/2003)
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto
il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 80, comma 59, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come modificato dall'art. 1-bis,
comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge
8 aprile 2003, n. 62, che autorizza il Dipartimento della protezione
civile ad erogare contributi nella misura di 50 milioni di euro in favore
delle regioni colpite dalle avversita' atmosferiche verificatesi
nell'anno 2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di
emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n.
290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, nonche' per
fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile;
Visto che il
medesimo articolo rinvia per la ripartizione delle risorse ad ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;
Tenuto conto che in sede di
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano e' stata approvata la determinazione del coordinamento
degli assessori di protezione civile interessati che ha riservato al
Dipartimento della protezione civile l'importo di Euro 16.679.000,00 per
fronteggiare le ulteriori esigenze di protezione civile;
Considerato che
occorre provvedere all'assegnazione delle risorse rese disponibili ai
sensi della normativa indicata; Acquisita l'intesa con le regioni
interessate; Dispone
Art. 1
Lo stanziamento di 50
milioni di euro autorizzato ai sensi della normativa indicata in premessa
e' destinato per l'importo di Euro 33.321.000,00 a fronteggiare le
situazioni emergenziali di cui all'allegato 1.
Il residuo importo di Euro
16.679.000,00 resta a disposizione del Dipartimento della protezione
civile per ulteriori esigenze di protezione civile.
Art. 2
In relazione alle
situazioni emergenziali indicate nell'allegato 1 che non abbiano formato
oggetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, le regioni ovvero i
commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i cronoprogrammi
delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie d'azione cadenzati per trimestri successivi.
Entro trenta
giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i commissari
delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione
civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando
gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare
per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
Per le predette finalita' il capo del Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a istituire con propri decreti uno o
piu' comitati di rientro con i compiti e le modalita' organizzative di
cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, ovvero ad attribuire le relative
incombenze a comitati di rientro gia' istituiti ai sensi della medesima
normativa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003
Il
Presidente: Berlusconi
Allegato 1
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Vedere Allegato a pag. 16 della G.U. <----
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