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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto
l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante «Misure finanziarie per
consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
Visto in
particolare l'art. 1, comma 3, della predetta legge, che rinvia per la
ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la
determinazione delle procedure e delle modalita' di utilizzo delle
risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del
1992;
Vista l'ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale e' stata
disposta la ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge;
Visto l'art. 80, comma 29,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia per la
ripartizione del limite di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992;
Considerato che occorre
provvedere al riparto del restante 40% delle risorse disponibili ai sensi
dei com-mi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, da
destinarsi agli interventi nei territori colpiti da calamita' naturali
che non abbiano formato oggetto di riparto del 60% e per i quali lo stato
di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della
relativa legge di conversione;
Considerato che occorre provvedere
altresi' al riparto del limite di impegno autorizzato ai sensi dell'art.
80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da
destinarsi alla prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a
calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni
legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai
sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Acquisita l'intesa con il presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Su
proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. I
limiti di impegno di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7
febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
2003, n. 62, per i complessivi importi di Euro 22,2 milioni a decorrere
dall'anno 2003 ed Euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2004, nonche'
quelli di cui all'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per l'importo di Euro 10 milioni a decorrere
dall'anno 2004, sono destinati alla prosecuzione degli interventi
relativi alle situazioni emergenziali di cui all'allegato 1.
Il
Dipartimento della protezione civile puo' autorizzare, sullascorta di
motivate richieste delle regioni ovvero dei commissari delegati, qualora
nominati, una diversa distribuzione delle risorse tra gli eventi
calamitosi individuati nell'allegato 1, nei limiti della quota
complessivamente assegnata a ciascuna regione.
2. Il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i
commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre,
sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la
Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
3. Le risorse derivanti dai predetti mutui
affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite
contabilita' speciali istituite o da istituire ai sensi della legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni,
intestate ai presidenti delle regioni - commissari delegati.
4. Le
regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno facolta' di
delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate
di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.
Art. 2
1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come
definito dalla presente ordinanza.
2. Nel caso di mutui con la Cassa
depositi e prestiti, l'operazione sara' regolata secondo la normativa
concernente l'attivita' del predetto istituto. In tal caso i mutui sono
concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il
relativo ammortamento puo' decorrere dal 1° gennaio 2004 e dal 1°
luglio 2004 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti
d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2003 e dall'anno 2004.
3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, il tasso di interesse non puo' essere superiore al
tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus
tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno
lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina
ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10
punti percentuali per anno.
4. A valere sulle quote di limiti di impegno
ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza
potranno essere effettuate piu' operazioni di finanziamento una volta
formalizzati i programmi delle attivita' che si intendono realizzare
attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono
indicate le finalita' cui sono destinati i finanziamenti e la data di
versamento.
5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti
finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia
conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli
istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile
copia conforme della relativa quietanza.
6. Le rate di ammortamento sono
rimborsate mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate,
costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal
giorno successivo alla data di erogazione.
A tal fine l'istituto
finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa
obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovra'
pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando
le modalita' di accredito.
Art. 3
1. Le regioni ovvero i
commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni
dalla stipula dei mutui, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in
essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione cadenzati
per trimestri successivi.
Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun
trimestre le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati,
comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di
avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali
scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per
ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a istituire con propri decreti uno o piu' comitati
di rientro con i compiti e le modalita' organizzative di cui all'art. 3,
commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3277 del 28 marzo 2003, ovvero ad attribuire le relative incombenze a
comitati di rientro gia' istituiti ai sensi della medesima ordinanza,
anche utilizzando, d'intesa con l'ufficio di appartenenza, personale
dirigenziale statale cui al momento non siano stati conferiti incarichi.
In tal caso il relativo compenso e' stabilito con provvedimento del capo
del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga,
all'occorrenza, all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del
decreto legislativo n. 165/2001, nonche' all'art. 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.
Ove non espressamente
previsto, l'utilizzo del personale dirigenziale statale nei comitati di
rientro non costituisce conferimento di funzioni dirigenziali.
La
presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
Allegato 1
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Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 14 della G.U. <----
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