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IL MINISTRO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modifiche;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante le direttive per la
concessione delle agevolazioni del FIT, di cui all'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46;
Vista la circolare del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240
esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle
agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 26
ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per
l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio
1982, n. 46;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico di
cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni dell'8 e 29 luglio
2003 in merito alla proposta di emanazione di un bando tematico avente
come obiettivo lo sviluppo dell'innovazione delle piccole e medie
imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (PMI), basato
sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT),
utilizzando le procedure previste dall'art. 11 della direttiva del 16
gennaio 2001;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 23 settembre 2003 sui criteri di selezione dei
programmi; Visto il decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione
tecnologica, che in particolare all'art. 1 destina allo sviluppo
dell'innovazione delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18
settembre 1997 (PMI), basato sull'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT), risorse pari a 62,8 MEuro,
e all'art. 6 individua nelle procedure di cui all'art. 11 della direttiva
16 gennaio 2001, nell'ambito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, quelle
da utilizzare;
Decreta:
Art. 1
Finalita' dell'intervento
1. L'intervento
e' volto alla promozione e alla diffusione nell'ambito delle piccole e
medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (ICT) al fine del miglioramento della
competitivita', in coerenza con il decreto interministeriale del 21
ottobre 2003 del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
dell'innovazione tecnologica, che si riporta nell'allegato 1 del presente
decreto.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti,
purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che
esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni e
servizi;
b) imprese che esercitano un'attivita' di trasporto per terra,
per acqua o per aria;
c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse
quelle imprese agricole che svolgono attivita' di trasformazione dei
prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o
dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato
prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti
agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
e) centri di ricerca con personalita' giuridica
autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c);
f)
consorzi e societa' consortili a condizione che la partecipazione
finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle
precedenti lettere a), b), c), d), ed e) sia superiore al 50 per cento.
Il valore di tale partecipazione finanziaria e' fissato al 30 per cento
per i consorzi e societa' consortili aventi sede nelle aree considerate
depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni
comunitarie.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono
partecipare al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa
secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (di seguito PMI).
3.
Ai fini del presente bando, per favorire l'accesso all'utilizzo delle
nuove opportunita' consentite dalle tecnologie della informazione e della
comunicazione (ICT), i soggetti di cui al comma 2 e di cui alla lettera
e) del comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro
ovvero con Universita', enti pubblici di ricerca.
4. Nel caso di un unico
programma presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed
erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle
attivita' svolte e documentate da ciascuno di essi.
Art. 3
Obiettivo dei
programmi
1. I programmi devono avere per oggetto la sperimentazione e la
realizzazione, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche
innovative, di nuovi processi aziendali relativi alle fasi di ideazione,
approvvigionamento, produzione, distribuzione e commercializzazione,
finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi ed alla riduzione dei
costi aziendali.
2. Tali applicazioni informatiche devono consentire
un'innovazione dei processi attraverso la loro reingegnerizzazione ed
integrazione lungo la catena del valore anche nell'ambito delle filiere
produttive, o sull'interdipendenza dei processi comuni nell'ambito dei «sistemi
produttivi locali» o dei «distretti industriali», come definiti dalla
legge 11 maggio 1999, n. 140.
3. Le applicazioni informatiche innovative
possono rientrare nei settori che si elencano, solo a titolo
esemplificativo e non esaustivo, riguardanti sia i processi aziendali
critici quali ERP (enterprise resource planning), CRM (Customer relation
management), SCM (Supply Chain Management), E-marketplace/e-procurement,
E-banking sia quelli infrastrutturali quali sistemi di supporto alla
sicurezza dati, tool evoluti per lo sviluppo del software, knowledge
management, groupware, dataware.
Art. 4
Misura delle
agevolazioni e durata dei programmi
1. Le agevolazioni sono erogate sotto
forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato e maggiorato da
un contributo alla spesa nelle misure e con le modalita' indicate
all'art. 4 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 16 gennaio 2001 e all'art. 4 della circolare del
precisato Ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240.
2. I programmi hanno
una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data
di presentazione del programma definitivo al gestore. Per eccezionali
cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o
tecnologico non previste ne' prevedibili il Ministero delle attivita'
produttive puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi.
Art. 5
Attivita' e spese
ammissibili
1. Sono ammissibili programmi, di importo superiore a 200.000
Euro, relativi ad attivita' di sviluppo precompetitivo che possono
comprendere anche attivita' connesse e comunque non preponderanti di
ricerca industriale. Nell'ambito delle attivita' di sviluppo
precompetitivo vengono ricomprese le fasi di implementazione e
sperimentazione dei nuovi processi; nell'ambito della ricerca industriale
vengono ricomprese le attivita' miranti ad acquisire nuove conoscenze,
utili per la definizione di nuovi modelli di processi finalizzati a
conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o
servizi esistenti.
2. Le agevolazioni sono concesse per i costi sostenuti
successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al
gestore e sono ammissibili le spese indicate nell'art. 5, comma 2, della
direttiva 16 gennaio 2001 di attuazione dell'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46; in particolare, sono agevolabili:
a) servizi
professionali per lo studio e realizzazione di processi aziendali
innovativi finalizzati al recupero di competitivita';
b) servizi
professionali necessari alla realizzazione di nuove applicazioni
informatiche a supporto dell'azione di reingegnerizzazione; c) acquisti
di brevetti e licenze, di hardware e software;
d) acquisizione di servizi
di connettivita' a larga banda.
Art. 6
Criteri di
selezione dei programmi
1. Per la valutazione dei programmi vengono
considerate le seguenti caratteristiche:
a) coerenza del programma con le
finalita' del bando;
b) validita' degli obiettivi del programma sotto il
profilo tecnico-scientifico con riferimento allo sviluppo del settore in
cui opera il richiedente;
c) adeguatezza del piano finanziario con
riferimento agli impegni delle singole imprese nel programma;
d)
capacita' tecnico-scientifica e organizzativa delle aziende proponenti,
atte ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita' del programma;
e) adeguatezza del piano di lavoro;
f) valore innovativo del programma;
g) interesse industriale.
2. I programmi di massima ammissibili vengono
inseriti in una graduatoria di merito che viene compilata secondo un
ordine decrescente fino ad individuare i programmi di massima che, nel
limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, possono accedere
alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi.
3. Il
punteggio che ciascun programma di massima consegue, e che determina la
posizione dello stesso nella graduatoria, e' ottenuto sulla base dei
seguenti indicatori, assegnando per questi un punteggio complessivo fino
ad un massimo di 30 punti:
a) grado di innovazione del programma;
b)
aumento della produttivita' dell'impresa;
c) ricadute economiche attese.
4. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti premialita':
i.
per il grado di aggregazione tra PMI:
+ 5% se partecipano al programma
almeno cinque imprese, + 20% se partecipano al programma oltre 20
imprese.
ii. per il coinvolgimento nelle attivita' del programma di enti
pubblici di ricerca e di universita' per una quota di attivita' non
inferiore al 10 per cento dei costi ammissibili: + 5 %.
5. A parita' di
punteggio finale, la graduatoria sara' compilata utilizzando i seguenti
criteri sequenziali: imprese consorziate ricadenti in «sistemi
produttivi locali» o «distretti industriali», anche diversi,
individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11
maggio 1999, n. 140, quindi il numero di enti pubblici di ricerca e
universita' coinvolti nel programma, quindi il maggior punteggio nel
primo indicatore di cui al comma 3 del presente articolo, ripetendo il
procedimento se necessario per gli altri indicatori nell'ordine previsto.
Art. 7
Presentazione
delle domande
1. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il programma di
massima utilizzando il modulo riportato nell'allegato 2 del presente
decreto, al Ministero delle attivita' produttive, a partire dal
trentesimo giorno e sino al novantesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I predetti soggetti individuano contestualmente il
gestore scelto tra quelli individuati dal Ministero delle attivita'
produttive ed elencati nella circolare del 26 ottobre 2001, n. 1035030 e
riportati nell'allegato 4 del presente decreto.
2. Nel caso di programma
di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti la domanda e' redatta
utilizzando il modulo riportato nell'allegato 3 del presente decreto ed
e' firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti i
quali designano uno dei soggetti quale capofila con il compito di
raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di
mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive.
Art. 8
Procedure di
selezione dei programmi
1. Gli interventi del presente bando sono attuati
secondo le modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Ministero delle
attivita' produttive, avvalendosi della commissione mista istituita ai
sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2003,
entro 60 giorni dalla chiusura del bando, previo parere del comitato
tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva 16 gennaio 2001,
predispone una graduatoria dei programma di massima ammissibili,
valutando la coerenza con le finalita' del bando, la presenza degli
obiettivi richiesti ed in base ai criteri di valutazione riportati
nell'art. 6, e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le imprese selezionate, nei limiti indicati all'art.
6, comma 2, dovranno presentare ai gestori concessionari, entro 60 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, pena decadenza, i programmi di
sviluppo precompetitivo definitivi.
3. I programmi di sviluppo
precompetitivo definitivi saranno istruiti secondo le modalita' e nei
termini stabiliti nella circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
4. Il
Ministero delle attivita' produttive entro 60 giorni dalla conclusione
delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del Comitato
tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva 16 gennaio 2001,
emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita',
le modalita' e le condizioni dell'intervento.
5. Fatto salvo quanto
espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria e la
valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei
benefici avvengono secondo le modalita' ed i termini individuati dalla
direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
6. I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria e le agevolazioni
eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado
della procedura, si accerti la inesistenza dei requisiti di accesso al
presente bando o anche di uno solo degli elementi di cui al comma 4
dell'art. 6.
Art. 9
Risorse
disponibili
1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad
euro 62.800.000,00, come individuate dal decreto interministeriale del 21
ottobre 2003 del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
dell'innovazione tecnologica.
Roma, 12 novembre 2003
Il Ministro: Marzano
Allegato 1
Decreto
interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica
IL MINISTRO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE
TECNOLOGIE
Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il
Ministro per le attivita' produttive e il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per promuovere
l'innovazione tra le piccole e medie imprese;
Vista la comunicazione
della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2003 dal titolo
«Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea
nel contesto della strategia di Lisbona» (COM(2003)112 def.);
Vista la
legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 8, comma 1, che
«al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle
piccole e medie imprese di tutti i settori economici» autorizza «la
spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno
2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004», e comma 2, che prevede che «i
criteri per la realizzazione degli interventi» devono essere stabiliti
dal Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministri dell'economia
e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni,
nonche' le regioni interessate;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2001
recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto ministeriale del 15
settembre 2002 del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che destina risorse per un importo
pari a 30.000.000,00 euro, a valere su quelle di cui all'art. 27 della
legge del 16 gennaio 2003, n. 3, unitamente ad altri fondi di pertinenza
del Ministero delle attivita' produttive, al fine di emanare un bando
tematico per l'innovazione delle piccole e medie imprese secondo le
procedure di cui all'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito
dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo del
Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 15 ottobre
2003;
Visto il parere positivo del Ministro delle comunicazioni, espresso
con nota del 5 settembre 2002;
Visto il parere positivo della Conferenza
Stato-regioni, espresso nella seduta del 9 settembre 2003; Considerata la
necessita' di sostenere la competitivita' delle piccole e medie imprese
attraverso l'introduzione di innovazioni anche di natura organizzativa
basate sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT);
Considerata l'opportunita' di promuovere interventi
pilota diretti a testare e valutare l'introduzione nelle piccole e medie
imprese di specifiche misure di sostegno a favore dell'innovazione e
delle nuove tecnologie;
Ritenuta l'opportunita' di far ricorso, per
l'utilizzo dei predetti stanziamenti ad un procedimento selettivo
attraverso l'emanazione di un bando tematico in coerenza con le procedure
previste dalla direttiva del 16 gennaio 2001 per i programmi di
innovazione tecnologica;
Decretano:
Art. 1
Risorse
1. Lo stanziamento
complessivo di euro 32.800.000,00 di cui all'art. 8, comma 1, della legge
n. 273/2002 unitamente alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con decreto ministeriale del 15 settembre 2002 per un importo
pari a 30.000.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' destinato allo sviluppo
dell'innovazione delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18
settembre 1997 (di seguito PMI), basata sull'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT).
Art. 2
Finalita'
dell'intervento e modalita' di attuazione
1. L'intervento e' diretto a
migliorare l'efficienza organizzativa delle PMI attraverso l'applicazione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
all'organizzazione delle imprese.
2. Lo stanziamento di euro
62.800.000,00 e' utilizzato per programmi di particolare rilevanza
secondo le procedure previste dalla direttiva ministeriale del 16 gennaio
2001 nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine viene
utilizzata la procedura a bando prevista dall'art. 11 della suddetta
direttiva.
Art. 3
Obiettivi dei programmi
1. I programmi devono avere
per oggetto la progettazione e la realizzazione di prodotti, di servizi e
di processi relativi all'organizzazione, all'approvvigionamento, alla
produzione ed alla distribuzione, mediante l'utilizzo prevalente e
significativo di applicazioni informatiche innovative.
2. Tali
applicazioni informatiche devono presentare un carattere di innovativita',
cioe' rappresentare un significativo miglioramento rispetto alle
conoscenze e allo stato dell'arte esistente o comunque consentire
estensioni al settore di interesse di applicazioni informatiche esistenti
per altri settori. Le applicazioni informatiche devono essere innovative
per l'impresa che le introduce nel proprio processo produttivo,
considerato l'ambito del mercato di riferimento in cui opera. Art. 4.
Criteri di selezione dei programmi 1. I programmi sono selezionati, oltre
che sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva 16 gennaio 2001,
tenendo conto dei seguenti criteri: grado di innovazione del programma;
aumento della produttivita' dell'impresa; ricadute economiche attese;
grado di aggregazione tra PMI; coinvolgimento nelle attivita' del
programma di enti pubblici di ricerca e di universita'.
Art. 5
Istituzione commissione mista interministeriale
1. E' istituita una
commissione costituita, rispettivamente, da 3 rappresentanti del
Ministero delle attivita' produttive, di cui uno con funzioni di
presidente, da 3 rappresentanti del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, da un rappresentante designato dal Ministero delle
comunicazioni e da un rappresentante designato dalle regioni. In caso di
parita' di voto, prevale il voto del presidente.
2. Alla commissione sono
affidati i seguenti compiti: istruire, unitamente ai competenti uffici
del Ministero delle attivita' produttive, i programmi di sviluppo
precompetitivo delle imprese di cui al precedente art. 3, valutandone la
coerenza con le finalita' e gli obiettivi dell'intervento; monitorare e
accompagnare l'attuazione del bando; valutare gli esiti del bando.
3. Con
successivo decreto della Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive, vengono
nominati i componenti della suddetta commissione.
4. La commissione di
cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I componenti della commissione partecipano alle riunioni
nell'ambito delle attivita' istituzionali delle amministrazioni di
appartenenza.
Art. 6
Pubblicazione del bando
1. Il Ministero delle
attivita' produttive cura l'emanazione del bando tematico stabilendo i
tempi e le procedure di partecipazione, i metodi di selezione delle
domande conformi ai criteri di cui al precedente art. 4, la
determinazione e la concessione delle agevolazioni, secondo le procedure
di cui all'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito dalla
legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Roma, 21 ottobre 2003
Il Ministro delle
attività produttive
Marzano
Il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Stanca
Allegato 2
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vedere allegato da pag. 33 a pag. 39 della G.U. <----
Allegato 3
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vedere allegato da pag. 40 a pag. 48 della G.U. <----
Allegato 4
---->
vedere allegato da pag. 49 a pag. 52 della G.U. <----
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