Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Agevolazioni e Contributi

                    

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 12 novembre 2003
Termini, criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico per lo sviluppo nelle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

(Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26/11/2003)

  
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni dell'8 e 29 luglio 2003 in merito alla proposta di emanazione di un bando tematico avente come obiettivo lo sviluppo dell'innovazione delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (PMI), basato sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), utilizzando le procedure previste dall'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 23 settembre 2003 sui criteri di selezione dei programmi; Visto il decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica, che in particolare all'art. 1 destina allo sviluppo dell'innovazione delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (PMI), basato sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), risorse pari a 62,8 MEuro, e all'art. 6 individua nelle procedure di cui all'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, quelle da utilizzare;

Decreta:

Art. 1

Finalita' dell'intervento

1. L'intervento e' volto alla promozione e alla diffusione nell'ambito delle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine del miglioramento della competitivita', in coerenza con il decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica, che si riporta nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
b) imprese che esercitano un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono attivita' di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c);
f) consorzi e societa' consortili a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e) sia superiore al 50 per cento.
Il valore di tale partecipazione finanziaria e' fissato al 30 per cento per i consorzi e societa' consortili aventi sede nelle aree considerate depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono partecipare al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (di seguito PMI).
3. Ai fini del presente bando, per favorire l'accesso all'utilizzo delle nuove opportunita' consentite dalle tecnologie della informazione e della comunicazione (ICT), i soggetti di cui al comma 2 e di cui alla lettera e) del comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro ovvero con Universita', enti pubblici di ricerca.
4. Nel caso di un unico programma presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate da ciascuno di essi.

Art. 3

Obiettivo dei programmi

1. I programmi devono avere per oggetto la sperimentazione e la realizzazione, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche innovative, di nuovi processi aziendali relativi alle fasi di ideazione, approvvigionamento, produzione, distribuzione e commercializzazione, finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi ed alla riduzione dei costi aziendali.
2. Tali applicazioni informatiche devono consentire un'innovazione dei processi attraverso la loro reingegnerizzazione ed integrazione lungo la catena del valore anche nell'ambito delle filiere produttive, o sull'interdipendenza dei processi comuni nell'ambito dei «sistemi produttivi locali» o dei «distretti industriali», come definiti dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
3. Le applicazioni informatiche innovative possono rientrare nei settori che si elencano, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardanti sia i processi aziendali critici quali ERP (enterprise resource planning), CRM (Customer relation management), SCM (Supply Chain Management), E-marketplace/e-procurement, E-banking sia quelli infrastrutturali quali sistemi di supporto alla sicurezza dati, tool evoluti per lo sviluppo del software, knowledge management, groupware, dataware.

Art. 4

Misura delle agevolazioni e durata dei programmi

1. Le agevolazioni sono erogate sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato e maggiorato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalita' indicate all'art. 4 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e all'art. 4 della circolare del precisato Ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240.
2. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del programma definitivo al gestore. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non previste ne' prevedibili il Ministero delle attivita' produttive puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi.

Art. 5

Attivita' e spese ammissibili

1. Sono ammissibili programmi, di importo superiore a 200.000 Euro, relativi ad attivita' di sviluppo precompetitivo che possono comprendere anche attivita' connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Nell'ambito delle attivita' di sviluppo precompetitivo vengono ricomprese le fasi di implementazione e sperimentazione dei nuovi processi; nell'ambito della ricerca industriale vengono ricomprese le attivita' miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la definizione di nuovi modelli di processi finalizzati a conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
2. Le agevolazioni sono concesse per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore e sono ammissibili le spese indicate nell'art. 5, comma 2, della direttiva 16 gennaio 2001 di attuazione dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; in particolare, sono agevolabili:
a) servizi professionali per lo studio e realizzazione di processi aziendali innovativi finalizzati al recupero di competitivita';
b) servizi professionali necessari alla realizzazione di nuove applicazioni informatiche a supporto dell'azione di reingegnerizzazione; c) acquisti di brevetti e licenze, di hardware e software;
d) acquisizione di servizi di connettivita' a larga banda.

Art. 6

Criteri di selezione dei programmi

1. Per la valutazione dei programmi vengono considerate le seguenti caratteristiche:
a) coerenza del programma con le finalita' del bando;
b) validita' degli obiettivi del programma sotto il profilo tecnico-scientifico con riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il richiedente;
c) adeguatezza del piano finanziario con riferimento agli impegni delle singole imprese nel programma;
d) capacita' tecnico-scientifica e organizzativa delle aziende proponenti, atte ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita' del programma;
e) adeguatezza del piano di lavoro;
f) valore innovativo del programma;
g) interesse industriale.
2. I programmi di massima ammissibili vengono inseriti in una graduatoria di merito che viene compilata secondo un ordine decrescente fino ad individuare i programmi di massima che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi.
3. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue, e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria, e' ottenuto sulla base dei seguenti indicatori, assegnando per questi un punteggio complessivo fino ad un massimo di 30 punti:
a) grado di innovazione del programma;
b) aumento della produttivita' dell'impresa;
c) ricadute economiche attese.
4. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti premialita':
i. per il grado di aggregazione tra PMI:
+ 5% se partecipano al programma almeno cinque imprese, + 20% se partecipano al programma oltre 20 imprese.
ii. per il coinvolgimento nelle attivita' del programma di enti pubblici di ricerca e di universita' per una quota di attivita' non inferiore al 10 per cento dei costi ammissibili: + 5 %.
5. A parita' di punteggio finale, la graduatoria sara' compilata utilizzando i seguenti criteri sequenziali: imprese consorziate ricadenti in «sistemi produttivi locali» o «distretti industriali», anche diversi, individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, quindi il numero di enti pubblici di ricerca e universita' coinvolti nel programma, quindi il maggior punteggio nel primo indicatore di cui al comma 3 del presente articolo, ripetendo il procedimento se necessario per gli altri indicatori nell'ordine previsto.

Art. 7

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il programma di massima utilizzando il modulo riportato nell'allegato 2 del presente decreto, al Ministero delle attivita' produttive, a partire dal trentesimo giorno e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I predetti soggetti individuano contestualmente il gestore scelto tra quelli individuati dal Ministero delle attivita' produttive ed elencati nella circolare del 26 ottobre 2001, n. 1035030 e riportati nell'allegato 4 del presente decreto.
2. Nel caso di programma di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti la domanda e' redatta utilizzando il modulo riportato nell'allegato 3 del presente decreto ed e' firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti i quali designano uno dei soggetti quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive.

Art. 8

Procedure di selezione dei programmi

1. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, avvalendosi della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2003, entro 60 giorni dalla chiusura del bando, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva 16 gennaio 2001, predispone una graduatoria dei programma di massima ammissibili, valutando la coerenza con le finalita' del bando, la presenza degli obiettivi richiesti ed in base ai criteri di valutazione riportati nell'art. 6, e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le imprese selezionate, nei limiti indicati all'art. 6, comma 2, dovranno presentare ai gestori concessionari, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, pena decadenza, i programmi di sviluppo precompetitivo definitivi.
3. I programmi di sviluppo precompetitivo definitivi saranno istruiti secondo le modalita' e nei termini stabiliti nella circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
4. Il Ministero delle attivita' produttive entro 60 giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva 16 gennaio 2001, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
5. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalita' ed i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
6. I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei requisiti di accesso al presente bando o anche di uno solo degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 6.

Art. 9

Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 62.800.000,00, come individuate dal decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica.

Roma, 12 novembre 2003
Il Ministro: Marzano

Allegato 1

Decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il Ministro per le attivita' produttive e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per promuovere l'innovazione tra le piccole e medie imprese;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona» (COM(2003)112 def.);
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 8, comma 1, che «al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici» autorizza «la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004», e comma 2, che prevede che «i criteri per la realizzazione degli interventi» devono essere stabiliti dal Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonche' le regioni interessate;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2002 del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri che destina risorse per un importo pari a 30.000.000,00 euro, a valere su quelle di cui all'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, unitamente ad altri fondi di pertinenza del Ministero delle attivita' produttive, al fine di emanare un bando tematico per l'innovazione delle piccole e medie imprese secondo le procedure di cui all'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 15 ottobre 2003;
Visto il parere positivo del Ministro delle comunicazioni, espresso con nota del 5 settembre 2002;
Visto il parere positivo della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 9 settembre 2003; Considerata la necessita' di sostenere la competitivita' delle piccole e medie imprese attraverso l'introduzione di innovazioni anche di natura organizzativa basate sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
Considerata l'opportunita' di promuovere interventi pilota diretti a testare e valutare l'introduzione nelle piccole e medie imprese di specifiche misure di sostegno a favore dell'innovazione e delle nuove tecnologie;
Ritenuta l'opportunita' di far ricorso, per l'utilizzo dei predetti stanziamenti ad un procedimento selettivo attraverso l'emanazione di un bando tematico in coerenza con le procedure previste dalla direttiva del 16 gennaio 2001 per i programmi di innovazione tecnologica;

Decretano:

Art. 1

Risorse

1. Lo stanziamento complessivo di euro 32.800.000,00 di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 273/2002 unitamente alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto ministeriale del 15 settembre 2002 per un importo pari a 30.000.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' destinato allo sviluppo dell'innovazione delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (di seguito PMI), basata sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Art. 2

Finalita' dell'intervento e modalita' di attuazione

1. L'intervento e' diretto a migliorare l'efficienza organizzativa delle PMI attraverso l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) all'organizzazione delle imprese.
2. Lo stanziamento di euro 62.800.000,00 e' utilizzato per programmi di particolare rilevanza secondo le procedure previste dalla direttiva ministeriale del 16 gennaio 2001 nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine viene utilizzata la procedura a bando prevista dall'art. 11 della suddetta direttiva.

Art. 3

Obiettivi dei programmi

1. I programmi devono avere per oggetto la progettazione e la realizzazione di prodotti, di servizi e di processi relativi all'organizzazione, all'approvvigionamento, alla produzione ed alla distribuzione, mediante l'utilizzo prevalente e significativo di applicazioni informatiche innovative.
2. Tali applicazioni informatiche devono presentare un carattere di innovativita', cioe' rappresentare un significativo miglioramento rispetto alle conoscenze e allo stato dell'arte esistente o comunque consentire estensioni al settore di interesse di applicazioni informatiche esistenti per altri settori. Le applicazioni informatiche devono essere innovative per l'impresa che le introduce nel proprio processo produttivo, considerato l'ambito del mercato di riferimento in cui opera. Art. 4. Criteri di selezione dei programmi 1. I programmi sono selezionati, oltre che sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva 16 gennaio 2001, tenendo conto dei seguenti criteri: grado di innovazione del programma; aumento della produttivita' dell'impresa; ricadute economiche attese; grado di aggregazione tra PMI; coinvolgimento nelle attivita' del programma di enti pubblici di ricerca e di universita'.

Art. 5

Istituzione commissione mista interministeriale

1. E' istituita una commissione costituita, rispettivamente, da 3 rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive, di cui uno con funzioni di presidente, da 3 rappresentanti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, da un rappresentante designato dal Ministero delle comunicazioni e da un rappresentante designato dalle regioni. In caso di parita' di voto, prevale il voto del presidente.
2. Alla commissione sono affidati i seguenti compiti: istruire, unitamente ai competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive, i programmi di sviluppo precompetitivo delle imprese di cui al precedente art. 3, valutandone la coerenza con le finalita' e gli obiettivi dell'intervento; monitorare e accompagnare l'attuazione del bando; valutare gli esiti del bando.
3. Con successivo decreto della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive, vengono nominati i componenti della suddetta commissione.
4. La commissione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti della commissione partecipano alle riunioni nell'ambito delle attivita' istituzionali delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 6

Pubblicazione del bando

1. Il Ministero delle attivita' produttive cura l'emanazione del bando tematico stabilendo i tempi e le procedure di partecipazione, i metodi di selezione delle domande conformi ai criteri di cui al precedente art. 4, la determinazione e la concessione delle agevolazioni, secondo le procedure di cui all'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Roma, 21 ottobre 2003

Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

Allegato 2

----> vedere allegato da pag. 33 a pag. 39 della G.U. <----

Allegato 3

----> vedere allegato da pag. 40 a pag. 48 della G.U. <----

Allegato 4

----> vedere allegato da pag. 49 a pag. 52 della G.U. <----

     

Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Agevolazioni e Contributi

  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo e negli ipertesti sopra riportati.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
  

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi