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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che
attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza
in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n.
488/1992;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle
regioni e delle province autonome nella programmazione ed assegnazione
delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle
graduatorie;
Visto, in particolare che, secondo le condizioni ed i termini indicati
nelle predette direttive, ciascuna regione e provincia autonoma puo'
formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree
ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria
speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari
aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di
investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella
speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore di cui al punto 5.c.5.4 delle predette direttive;
Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 2003 con il quale e' stato
definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del «settore
industria» del 2003 ed e' stato fissato al 24 settembre 2003 il termine
ultimo per l'indicazione da parte delle dette regioni e province autonome
delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie
speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' e i relativi
punteggi, secondo quanto previsto dalle citate direttive, con riferimento
al suddetto bando;
Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome; Considerato
che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive
modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attivita'
produttive promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni
regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e,
in particolare, per la valutazione delle proposte pervenute, tramite
ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli
articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede
che il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita'
delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo
sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del
medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della
riunione del 15 ottobre 2003, convocata ai sensi del citato art. 1-bis
per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono approvate le
proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il
testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della
legge n. 488/1992 richiamata nella premessa, in merito alle domande
presentate per il bando del 2003 e riferite alle predette regioni e
province autonome per le attivita' estrattive, manifatturiere, di
servizi, delle costruzioni e di produzione e distribuzione di energia
elettrica, di vapore e acqua calda; tali proposte, concernenti la
formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle
stesse destinate nonche' le priorita' regionali ed i relativi punteggi
utili per l'indicatore di cui al punto 5.c.5.4 del detto testo unico, sia
con riferimento alle graduatorie ordinarie che speciali, sono riportate,
rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.
2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria ordinaria. Per le
regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di
priorita' con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al
comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative
della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale. Analogamente
assumono valore pari a zero le singole priorita' non espresse.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2003
Il Ministro: Marzano
Allegato 1
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vedere allegato a pag. 54 della G.U. <----
Allegato 2
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vedere allegato da pag. 55 a pag. 83 della G.U. <----
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