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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n.
488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed
alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico
di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto il comma 78 del predetto art. 52 che prevede che le modalita' per
l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 siano determinate sulla
base di specifiche direttive emanate dal Ministro delle attivita'
produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
488/1992 e le successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a decorrere
dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per
la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 sono determinate
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni;
Considerata la necessita' di apportare le necessarie modifiche e
integrazioni al testo unico sopra richiamato al fine di recepire le
previsioni di cui al citato art. 52, comma 77 della legge n. 448/2001,
nonche' al fine di introdurre alcuni miglioramenti alle modalita' ed alle
procedure di concessione delle agevolazioni che conferiscano maggiore
efficacia allo strumento agevolativo;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del
10 luglio 2003, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in particolare, prevede che il
testo sottoposto all'esame della Conferenza stessa venga integrato con il
seguente periodo: «Nei prossimi bandi della legge 19 dicembre 1992, n.
488, l'abbassamento della soglia per il settore turismo puo' essere
prevista per quelle realta' locali individuate dalle regioni»;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le
seguenti modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive
nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, di seguito denominato «testo unico». Tali
modifiche ed integrazioni avranno efficacia per i bandi i cui termini di
presentazione delle domande siano ancora aperti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ad eccezione di quella di cui al comma 2,
che avra' efficacia per i bandi aperti successivamente a tale data.
2. Il punto 2.1 del testo unico e' sostituito dal seguente:
«2.1. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento
comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori ai seguenti
limiti: 500.000 euro per le attivita' del "settore industria",
di cui al successivo punto 2.2.a, ad eccezione delle costruzioni e dei
servizi, e per le attivita' del "settore turismo", di cui al
successivo punto 2.2.b; 150.000 euro, per le attivita' del detto
"settore industria", limitatamente alle costruzioni ed ai
servizi, e per le attivita' del "settore commercio", di cui al
successivo punto 2.2.c. Nei prossimi bandi della legge 19 dicembre 1992,
n. 488, l'abbassamento della soglia per il "settore turismo"
puo' essere prevista per quelle realta' locali individuate dalle regioni».
3. Nel punto 2.2, lettera c) del testo unico sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) nel primo capoverso, al punto c1), dopo le parole «classificati
esercizi di vicinato», le parole da «, solo se inseriti» a «con
propria insegna commerciale» sono eliminate;
b) nel primo capoverso, alla fine del punto c5), il punto e' sostituito
da un punto e virgola;
c) nel primo capoverso, dopo il punto c5) e' inserito il seguente: «c6)
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata da
esercizi aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b),
e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente per la realizzazione di
programmi di investimento:
i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano
l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
ii) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di
franchising;
iii) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del
servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o
attestati da camere di commercio, regioni o province»;
d) nel terzo capoverso, dopo le parole «di cui alle lettere c1), c2),
c3)», le parole «e c4)» sono sostituite dalle parole «, c4) e c6)»;
e) nel terzo capoverso, dopo le parole «per gli esercizi di cui alla
lettera c1» sono inserite le parole «e c6)»;
f) nel terzo capoverso, dopo le parole «finalizzati alla
"ristrutturazione" sono inserite le parole "e
all'ammodernamento"».
g) nel terzo capoverso, alla fine del punto III), il punto e' sostituito
da un punto e virgola; h) nel terzo capoverso, dopo il punto III) e'
inserito il seguente:
«IV) "ammodernamento" il programma che sia volto al
miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o
del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo,
all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di
strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita'
gestionale e di servizio.».
4. Nel punto 5 del testo unico sono introdotte le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) nel punto c4), penultimo capoverso, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «A tal fine, il Ministro delle attivita' produttive, con
proprio decreto, puo' destinare prioritariamente una quota di dette
risorse ai programmi di piu' rapida realizzazione, definendo i relativi
criteri e le modalita' anche per l'assunzione di uno specifico impegno da
parte delle imprese sostenuto da idonea garanzia.»;
b) al penultimo capoverso, dopo le parole «e' incrementato del 5%» le
parole da «in relazione alla sussistenza» fino alle parole «I suddetti
incrementi sono cumulabili» sono sostituite dalle parole «per le
imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di
certificazione ambientale (ISO 14001)».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2003 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Ministero
attivita' produttive, foglio n. 70
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