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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che
attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la competenza in
materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n.
488/1992;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle
regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e
nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini
indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare
proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti
prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale
speciale, relative a specifiche priorita', con riferimento a particolari
aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di
investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella
speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive,
nonche', limitatamente al settore «turismo», proposte relative ad
ulteriori attivita' ammissibili rispetto a quelle individuate dalle
direttive medesime;
Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le
regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse
finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della
legge n. 488/1992;
Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3
luglio 2000 che prevede, per i soli settori «industria» e «turismo»
la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti
complessivamente ammissibili superiori a 25.822.844,95 euro e di quelli
assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai
grandi progetti di investimento («grandi progetti»), stabilendo che
alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse
complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro delle
attivita' produttive, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e,
comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;
Ritenuto di destinare, secondo il medesimo criterio del 2002, alla
copertura delle richiamate graduatorie dei «grandi progetti» dei
settori «industria» e «turismo» rispettivamente il 14% e l'8% delle
relative risorse finanziarie disponibili;
Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede
modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle
agevolazioni della legge n. 488/1992;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la
Conferenza Stato- regioni del 21 novembre 2002, concernente le suddette
modalita' semplificate per le imprese artigiane, che prevede l'emanazione
di una specifica circolare per la fissazione, tra l'altro, di eventuali
limiti all'ammissibilita' delle spese, la definizione della modulistica e
della documentazione per la presentazione delle domande e dei criteri per
la determinazione degli indicatori utili per la formazione delle
graduatorie;
Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha
esteso le agevolazioni del «settore commercio» della legge n. 488/1992
a nuovi soggetti e tipologie di intervento, le cui modalita' di
attuazione sono in corso di definizione con specifiche direttive del
Ministro delle attivita' produttive e saranno oggetto di una successiva
circolare esplicativa;
Ritenuto necessario, onde consentire una rapida attuazione degli
interventi di cui si tratta, fissare termini differenziati entro i quali
le regioni e le province autonome possano formulare le proprie richiamate
proposte valide per le domande dei bandi del 2003 dei settori «industria»,
«turismo» e «commercio», nonche' di quello delle imprese artigiane di
cui all'art. 14, comma 1 della citata legge n. 57/2001, al fine di tenere
tempestivamente conto dei differenti tempi di definizione delle relative
richiamate normative;
Visto il proprio decreto del 3 luglio 2003 con il quale vengono
individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n.
488/1992 per il 2003;
Considerato che la predetta legge n. 57/2001 prevede, ai fini
dell'attuazione delle modalita' semplificate per l'accesso delle imprese
artigiane agli interventi della legge n. 488/1992, che il Ministro delle
attivita' produttive determini, con proprio decreto, una quota delle
risorse annualmente disposte in favore della stessa legge n. 488/1992;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 9 maggio 2003 con la quale sono stati
fissati i criteri di riparto su base regionale delle suddette risorse
finanziarie;
Ritenuto opportuno rappresentare, alle regioni ed alle province autonome
di Trento e Bolzano, il riparto delle risorse finanziarie tra i settori
«industria», «turismo» e «commercio» e, nell'ambito del settore «industria»,
quello relativo al bando riservato alle imprese artigiane, al fine di
consentire la formulazione delle relative separate proposte;
Decreta:
Articolo unico 1
In relazione ai bandi del
2003 dei settori «industria», «turismo» e «commercio» in materia di
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, il termine ultimo per
l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle
graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' ed i
relativi punteggi, nonche', per il solo settore «turismo», le ulteriori
attivita' ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto
ministeriale del 3 luglio 2000, e' fissato come segue:
a) per i bandi dei settori «industria» e «turismo»: al ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto;
b) per il bando concernente le modalita' semplificate per le imprese
artigiane di cui all'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57: al
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della circolare esplicativa prevista dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 21 novembre 2002;
c) per il bando del settore «commercio»: al ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della circolare esplicativa concernente l'estensione delle agevolazioni
della legge n. 488/1992 agli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande. Ai fini del computo dei suddetti periodi, non si
tiene conto degli eventuali giorni del mese di agosto.
2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad
individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle
graduatorie speciali tenuto anche conto del piano di riparto delle
risorse complessivamente disponibili per il 2003 riportato negli allegati
al presente decreto.
3. Per la determinazione del riparto di cui al com-ma 2, alle graduatorie
relative alle modalita' semplificate per le imprese artigiane sono
destinate risorse finanziarie in misura pari al 10% di quelle assegnate
al settore «industria» con decreto ministeriale del 3 luglio 2003 ed
alle graduatorie dei «grandi progetti» relative ai settori «industria»
e «turismo» sono destinate risorse finanziarie in misura pari,
rispettivamente, al 14% ed all'8% di quelle individuate per gli stessi
settori con il medesimo citato decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro: Marzano
Allegato 1
PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE n. 488/1992, PER IL BANDO ORDINARIO «INDUSTRIA»
DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO).
1. Risorse disponibili per
i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto
ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni
dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e
province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003).
2. Risorse assegnate al settore «industria» (70% di quelle totali):
1.235,080, di cui 123,508 (10%) riservate al bando per le imprese
artigiane (art. 14 della legge n. 57/2001 e decreto ministeriale 21
novembre 2002), cosi suddivise:
a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise:
1.049,818, di cui 104,982 per il bando per le imprese artigiane;
b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 185,262, di
cui 18,526 per il bando per le imprese artigiane.
3. Di cui risorse disponibili per le graduatorie dei «grandi progetti»:
a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 132,277 (14%
di 944,836, disponibili per il bando ordinario);
b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 23,343 (14% di
166,736 disponibili per il bando ordinario).
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Vedere Allegato a pag. 39 della G.U. <----
Allegato 2
PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE n. 488/1992, PER IL BANDO «TURISMO»
DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO).
1. Risorse disponibili per
i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto
ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni
dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e
province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003).
2. Risorse assegnate al settore «turismo» (25% di quelle totali):
441,100, cosi' suddivise:
a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise:
374,935;
b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 66,165.
3. Di cui risorse disponibili per le graduatorie dei «grandi progetti»:
a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 29,995 (8%
delle risorse disponibili);
b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 5,293 (8% delle
risorse disponibili).
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Vedere Allegato a pag. 40 della G.U. <----
Allegato 3
PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE n. 488/1992, PER IL BANDO «COMMERCIO»
DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO).
1. Risorse disponibili per
i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto
ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni
dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e
province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003).
2. Risorse assegnate al settore «commercio» (5% di quelle totali):
88,220, cosi' suddivise: a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese
Abruzzo e Molise: 74,987; b) 15% per le regioni e province autonome del
centro-nord: 13,233.
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Vedere Allegato a pag. 40 della G.U. <----
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