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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che
attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza
in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore commercio e
del "settore turismo";
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n.
488/1992;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000,
relativa al "settore turismo", e n. 900047 del 25 gennaio 2001,
relativa al "settore commercio" e le successive modifiche e
integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni
per l'accesso alle agevolazioni a partire dal 2000;
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/95 e
successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro
delle attivita' produttive, la fissazione dei termini di presentazione
delle domande;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale e' stato
fissato il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi
del 2002 del "settore turismo" e del "settore
commercio", rinviando a successivi decreti la fissazione del termine
finale in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla
pubblicazione dei decreti di approvazione delle relative proposte
regionali di cui al punto 5 del testo unico delle direttive approvate con
decreto ministeriale del 3 luglio 2000;
Visti i decreti ministeriali del 17 dicembre 2002 e del 13 gennaio 2003,
pubblicati nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, concernenti l'approvazione
delle suddette proposte regionali relative ai bandi del 2002,
rispettivamente, del "settore commercio" e del "settore
turismo";
Considerato che il predetto decreto del 17 luglio 2002 ha rinviato
l'apertura - ove possibile nell'ambito del medesimo suddetto bando del
"settore commercio" - dei termini per la presentazione delle
domande relative ai soggetti e alle tipologie individuati dall'art. 52,
comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla definizione delle
direttive di cui al comma 78 dello stesso art. 52;
Considerato che le dette direttive non sono state ancora definite e che
non e' pertanto possibile fissare i termini di presentazione delle
domande relative ai detti soggetti e tipologie nell'ambito del bando del
2002 del "settore commercio" e che, pertanto, di cio' si terra'
conto nell'assegnzione delle risorse finanziarie da destinare a tale
settore per il bando del 2003;
Ritenuto di dovere pertanto fissare il termine finale di presentazione
delle domande dei bandi del 2002 del "settore turismo" e del
"settore commercio", quest'ultimo valido con riferimento ai
soli soggetti ed alle sole tipologie di cui, rispettivamente, ai punti
2.1 e 3.1 della circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2002;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine finale di
presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla
legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del "settore turismo" e
del "settore commercio" e' fissato al 9 maggio 2003.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il Ministro: Marzano
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