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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che
attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita'
produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n.
488/1992;
Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 2002 con il quale il termine
finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di
cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del "settore
industria" e' stato fissato al 21 novembre 2002;
Visto l'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e
successive modifiche e integrazioni che prevede che le banche
concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il sessantesimo ed
il novantesimo giorno successivo al predetto termine finale di
presentazione delle domande, e, pertanto, entro il 19 febbraio 2003;
Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana del 21 gennaio 2003 con
la quale viene richiesta, con le opportune motivazioni, la proroga dei
suddetti termini finali di trenta giorni;
Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;
Considerato che l'art. 6, comma 3-bis del citato decreto ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministro
delle attivita' produttive, tenuto conto del numero di domande presentate
ed la fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi
agevolati, possa prorogare, per non piu' di trenta giorni, il termine
finale di invio delle risultanze istruttorie;
Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata
dall'Associazione bancaria italiana anche al fine di assicurare lo
svolgimento dell'attivita' istruttoria in modo puntuale, completo e nel
pieno rispetto della normativa;
Decreta:
Articolo unico
Il termine finale di invio
al Ministero delle attivita' produttive da parte delle banche
concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del
bando del "settore industria" per l'anno 2002 e' prorogato dal
19 febbraio al 21 marzo 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Marzano
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