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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in
materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000
concernente il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali
quelle del "settore industria" (attivita' estrattive,
manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);
Visto il
decreto ministeriale 7 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, che introduce
modificazioni al suddetto testo unico delle direttive con efficacia per i
bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia
successivo all'entrata in vigore del decreto stesso;
Visto il decreto
ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e
integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che
prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno vengano attribuite
attraverso due bandi di presentazione delle domande, fatta salva la
possibilita' che il Ministro delle attivita' produttive, sulla base dell'entita'
di tali risorse, provveda ad assegnarle attraverso un unico bando
annuale, i cui termini sono fissati con decreto dello stesso Ministro;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il proprio decreto dell'8
ottobre 2002 con il quale e' stato fissato al successivo 21 novembre il
termine finale di presentazione delle domande del bando relativo al
"settore industria" per l'anno 2002;
Vista la decisione
dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e'
stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione
esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di
investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di
presentazione delle domande;
Ritenuto opportuno, al fine di conferire al
regime d'aiuto della legge n. 488/1992 la necessaria continuita' rispetto
al bando precedente e di consentire alle imprese interessate di
presentare la domanda di agevolazione per l'eventuale avvio del programma
di investimenti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili,
procedere all'apertura di un unico bando annuale del "settore
industria" del 2003, fissando il termine iniziale di presentazione
delle domande;
Ritenuto di rinviare la fissazione del termine finale in
modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla
conoscenza da parte delle imprese delle risorse finanziarie destinate al
bando e delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la
formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le
specifiche priorita' ed i relativi punteggi, il cui termine ultimo di
formulazione sara' fissato, con separato decreto, immediatamente dopo che
saranno note le disponibilita' finanziarie per il settore
"industria" e per ciascuna regione e provincia autonoma;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle
domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per
il bando del 2003 del "settore industria" (attivita'
estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e'
fissato dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto.
2. Alla fissazione del termine
finale per il medesimo bando si provvedera' con successivo decreto in
modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto di approvazione delle relative proposte regionali di cui alle
premesse.
3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve
essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui
fac-simile e' riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa
n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; per
la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business
plan relative alle suddette domande, da produrre insieme alla restante
prevista documentazione, anche successivamente alla presentazione del
modulo ed al versamento della cauzione e comunque entro il termine finale
di cui al precedente comma 2, deve essere utilizzato il software unico
predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, il cui
aggiornamento sara' tempestivamente reso disponibile sul sito Internet di
quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it.
4. Le domande devono
essere presentate alle banche concessionarie prescelte dalle imprese tra
quelle convenzionate con il Ministero delle attivita' produttive, ovvero
ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime,
secondo le modalita' indicate ai punti 5.2 e seguenti della citata
circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e
integrazioni, tenuto conto dei chiarimenti in merito alle modifiche
introdotte al testo unico delle direttive della legge n. 488/1992 con il
decreto ministeriale del 7 ottobre 2002 di cui alle premesse, che
verranno forniti con circolare del Ministero delle attivita' produttive.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Marzano
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