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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 gennaio 2003
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000 recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2002 del settore turistico-alberghiero.

(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/1/2003 - Suppl. Ordinario n.14)

       
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonche' a specifiche priorita', con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive, ed infine relative ad eventuali ulteriori attivita' ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle specificate nelle predette direttive;
Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2001 relativo alle aree depresse delle regioni del centronord e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale, tra l'altro, e' stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del "settore turistico-alberghiero" del 2002 ed e' stato fissato al 6 settembre 2002 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle dette regioni e province autonome delle proprie suddette proposte con riferimento a tale bando;
Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attivita' produttive promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita' produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 18 dicembre 2002, convocata ai sensi del citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2002 e riferite al "settore turistico-alberghiero"; tali proposte, concernenti le ulteriori attivita' ammissibili, la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonche' le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.
2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorita' non espresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

Allegato 1

Allegato 2 (p. 1)

Allegato 2 (p. 1)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 maggio 2003
Rettifica all'allegato 2 al decreto 13 gennaio 2003, recante approvazione delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse.

(Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16/7/2003)

       
IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente la modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 499/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilita' delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le proposte regionali di cui all'art. 6-bis di quest'ultimo decreto valide con riferimento alla domande del bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2002;
Vista la comunicazione prot. 973273 del 26 marzo 2003 del servizio «incentivi strutture alberghiere» della regione Campania, con la quale viene segnalato che, a causa di alcuni errori materiali che non hanno consentito al Ministero una corretta trasposizione nel decreto del 13 gennaio 2003 delle proposte contenute nella delibera regionale del 5 dicembre 2002, con riferimento al detto decreto medesimo, dall'attivita' di «stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia», devono intendersi esclusi gli impianti sanitario-terapeutici, mentre, tra le ulteriori attivita' ammissibili, deve intendersi ricompresa anche quella di «impianti e strutture ricreativi per il tempo libero», i cui stessi punteggi devono intendersi attribuiti all'attivita' «impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista»;
Considerato che con la medesima citata nota la regione Campania chiede che vengano apportate le conseguenti rettifiche al citato decreto ministeriale del 13 gennaio 2003;
Ritenuto necessario apportare tali conseguenti rettifiche;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 concernente l'approvazione delle proposte regionali relative al bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, con riferimento alle proposte della regione Campania, a causa di alcuni errori materiali:
a) nell'elenco delle ulteriori attivita' ammissibili, relativamente all'attivita' «O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia» deve intendersi specificato, con relativa nota, che sono esclusi quelli sanitario-terapeutici;
b) tra le ulteriori attivita' ammissibili deve intendersi inclusa l'attivita' «O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi per il tempo libero»;
c) ai fini dell'attribuzione del punteggio regionale, ove e' riportata la citata attivita' «O.92.33.F», deve intendersi inclusa anche l'attivita' «O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista» con i medesimi punteggi attribuiti in relazione alle tipologie dei programmi di investimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Il Ministro: Marzano

    

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