|
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza
in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n.
488/1992;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle
regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e
nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini
indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare
proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti
prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale
speciale, nonche' a specifiche priorita', con riferimento a particolari
aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di
investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella
speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive, ed infine
relative ad eventuali ulteriori attivita' ammissibili alle agevolazioni
rispetto a quelle specificate nelle predette direttive;
Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2001 relativo alle aree
depresse delle regioni del centronord e delle province autonome di Trento
e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale, tra
l'altro, e' stato definito il piano programmatico di riparto delle
risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per il bando del "settore turistico-alberghiero" del
2002 ed e' stato fissato al 6 settembre 2002 il termine ultimo per
l'indicazione da parte delle dette regioni e province autonome delle
proprie suddette proposte con riferimento a tale bando;
Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995
e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle
attivita' produttive promuova un piu' stretto raccordo con le
amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi
pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte
regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento
di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede
che il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita'
delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo
sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del
medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della
riunione del 18 dicembre 2002, convocata ai sensi del citato art. 1-bis
per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono approvate le
proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il
testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della
predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2002 e
riferite al "settore turistico-alberghiero"; tali proposte,
concernenti le ulteriori attivita' ammissibili, la formazione delle
graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate
nonche' le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per
l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia
con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono
riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente
decreto.
2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale
ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato
alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi finalizzata
all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero
per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o
speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a
zero le singole priorita' non espresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro: MARZANO
Allegato
1
Allegato
2 (p. 1)
Allegato
2 (p. 1)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente la
modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del
Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e integrato
dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato
e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
499/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle
regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e
nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 con il quale, viste le
proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e le successive
determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla
valutazione della compatibilita' delle proposte stesse con lo sviluppo
complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del
decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni,
sono state approvate le proposte regionali di cui all'art. 6-bis di
quest'ultimo decreto valide con riferimento alla domande del bando del «settore
turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2002;
Vista la comunicazione prot. 973273 del 26 marzo 2003 del servizio «incentivi
strutture alberghiere» della regione Campania, con la quale viene
segnalato che, a causa di alcuni errori materiali che non hanno
consentito al Ministero una corretta trasposizione nel decreto del 13
gennaio 2003 delle proposte contenute nella delibera regionale del 5
dicembre 2002, con riferimento al detto decreto medesimo, dall'attivita'
di «stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici,
idrotermominerali e di talassoterapia», devono intendersi esclusi gli
impianti sanitario-terapeutici, mentre, tra le ulteriori attivita'
ammissibili, deve intendersi ricompresa anche quella di «impianti e
strutture ricreativi per il tempo libero», i cui stessi punteggi devono
intendersi attribuiti all'attivita' «impianti sportivi: non agonistici,
destinati al turista»;
Considerato che con la medesima citata nota la regione Campania chiede
che vengano apportate le conseguenti rettifiche al citato decreto
ministeriale del 13 gennaio 2003;
Ritenuto necessario apportare tali
conseguenti rettifiche;
Decreta:
Articolo unico
Nell'allegato 2 al decreto
ministeriale del 13 gennaio 2003 concernente l'approvazione delle
proposte regionali relative al bando del «settore turistico-alberghiero»
della legge n. 488/1992 per l'anno 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24
del 30 gennaio 2003, con riferimento alle proposte della regione
Campania, a causa di alcuni errori materiali:
a) nell'elenco delle ulteriori attivita' ammissibili, relativamente all'attivita'
«O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali,
sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia» deve
intendersi specificato, con relativa nota, che sono esclusi quelli
sanitario-terapeutici;
b) tra le ulteriori attivita' ammissibili deve intendersi inclusa l'attivita'
«O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi per il tempo libero»;
c) ai fini dell'attribuzione del punteggio regionale, ove e' riportata la
citata attivita' «O.92.33.F», deve intendersi inclusa anche l'attivita'
«O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista»
con i medesimi punteggi attribuiti in relazione alle tipologie dei
programmi di investimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2003
Il Ministro: Marzano
|