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IL DIRETTORE
Visto il
decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che
prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e
l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;
Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina
del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto
legislativo;
Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9 del predetto
decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti
istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 18
marzo 2003, 1° aprile 2003, 15 aprile 2003, 13 maggio 2003, 27 maggio 2003,
10 giugno 2003, 24 giugno 2003, 15 luglio 2003, 16 settembre 2003, 7 ottobre
2003, 28 ottobre 2003, 9 dicembre 2003 e riportate ai punti 3 dei rispettivi
resoconti sommari;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed
alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio
nazionale (di seguito PON);
Visto il Complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data
14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza del Programma, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti
di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura
III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello
sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;
Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure
predette;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10
ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni
previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla
ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per
l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle
predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
1. I seguenti
progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 8
e 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse,
sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme,
misure, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate
al presente decreto (allegato 1).
Art. 2
1. Gli
interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della
certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Republbica 3
giugno 1998, n. 252.
2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n.
593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per
un importo fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta
anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita
da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di
cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'obiettivo 1, non potranno superare
il 25% del costo totale del progetto.
4. Per i progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del credito
agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento e' stabilito come
segue: progetti che prevedono una durata fino a 24 mesi (al netto della
maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonche' di eventuali
ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento e' fissato in 10 anni in rate
semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a
partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva
conclusione della ricerca; progetti che prevedono una durata di oltre 24 mesi
fino a 48 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del
presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di
ammortamento e' fissato in 9 anni in rate semestrali, costanti, posticipate,
comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza
semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca; progetti
che prevedono una durata di oltre 48 mesi fino a 60 mesi (al netto della
eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il
periodo di ammortamento e' fissato in 8 anni in rate semestrali, costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda
scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.
5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini
della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun
soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
6. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare
eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere
dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
Art. 3
La relativa spesa
di euro 120.188.195,04 ripartita in euro 107.343.595,33 nella forma di
contributo nella spesa per attivita' di ricerca, euro 6.149.501,85 nella forma
di credito agevolato per attivita' di ricerca ed euro 6.695.097,86 nella forma
di contributo nella spesa per attivita' di formazione, di cui al presente
decreto, grava sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca,
sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo
di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987,
n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale
«Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni
dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in
data 8 agosto 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 dicembre
2003
Il direttore
generale: Criscuoli
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vedere allegato da pag. 7 a pag. 70 del S.O. <----
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vedere allegato da pag. 71 a pag. 134 del S.O. <----
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