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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 dicembre 2003
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/3/2004 - Suppl. Ordinario n. 41)

  
IL DIRETTORE GENERALE
del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del "Ministero dell'istruzione, dell'universita'" e della ricerca; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate;
Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata";
Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;
Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni dell'11 settembre 2001, 26 novembre 2002, 10 dicembre 2002, 21 gennaio 2003, 4 febbraio 2003, 4 marzo 2003, 18 marzo 2003, 1. aprile 2003, 15 aprile 2003, 13 maggio 2003, 27 maggio 2003, 10 giugno 2003, 24 giugno 2003, 15 luglio 2003, 16 settembre 2003, 7 ottobre 2003, 28 ottobre 2003, 11 novembre 2003, 9 dicembre 2003 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;
Vista la circolare prot. n. 760 Ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante "Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/l982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attivita' istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;
Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attivita' istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.AR.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

1. I seguenti progetti di ricerca e/o formazione sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
3. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
4. La durata dei progetti potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3

1. L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/88, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, e' determinato in via preliminare in euro 10.580.714,03 e gravera' sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003.
2. Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verra' determinato in via definitiva.

Art. 4

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 233.557.611,55, ripartite in euro 82.379.556,44 nella forma di contributo nella spesa, in euro 140.597.341,08 nella forma di credito agevolato e in euro 10.580.714,03 nella forma di contributo in conto interessi, e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 assegnate con decreto n. 1911/2003 di cui alle premesse per l'anno 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: Criscuoli

----> vedere allegato da pag. 7 a pag. 70 del S.O. <----

----> vedere allegato da pag. 71 a pag. 142 del S.O. <----

    

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