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IL DIRETTORE GENERALE
del servizio per lo
sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del "Ministero
dell'istruzione, dell'universita'" e della ricerca; Vista la legge 17
febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei
progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi
del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto
secondo le modalita' ivi specificate;
Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei
progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che
prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e
l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: "Nuove
modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli
interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata";
Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina
del comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto
legislativo;
Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del predetto
decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni dell'11
settembre 2001, 26 novembre 2002, 10 dicembre 2002, 21 gennaio 2003, 4
febbraio 2003, 4 marzo 2003, 18 marzo 2003, 1. aprile 2003, 15 aprile 2003,
13 maggio 2003, 27 maggio 2003, 10 giugno 2003, 24 giugno 2003, 15 luglio
2003, 16 settembre 2003, 7 ottobre 2003, 28 ottobre 2003, 11 novembre 2003,
9 dicembre 2003 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;
Vista la circolare prot. n. 760 Ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante "Disciplina
transitoria delle attivita' di sostegno nazionale alla ricerca industriale
di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/l982),
nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione
delle attivita' istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai
sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n.
954;
Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2003 concernente la conclusione del periodo
di sospensione delle attivita' istruttorie, relativamente alle domande
pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n.
954;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10
ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.AR.),
registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per
l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle
predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni;
Decreta:
Art. 1
1. I seguenti
progetti di ricerca e/o formazione sono ammessi agli interventi previsti
dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e
condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto
(allegato 1).
Art. 2
1. Gli
interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione
della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da
applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5%
fisso annuo.
3. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a
dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un
periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il
periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo
gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo' superare la durata
suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva
all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate
dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di
capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno
e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare
successiva all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra
si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la
data del presente decreto.
4. La durata dei progetti potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per
compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita'
poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.
Art. 3
1.
L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n.
346/88, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, e' determinato
in via preliminare in euro 10.580.714,03 e gravera' sulle disponibilita' del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003.
2. Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso
dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento
previsto dal relativo contratto di mutuo, verra' determinato in via
definitiva.
Art. 4
1. Le risorse
necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono
determinate complessivamente in euro 233.557.611,55, ripartite in euro
82.379.556,44 nella forma di contributo nella spesa, in euro 140.597.341,08
nella forma di credito agevolato e in euro 10.580.714,03 nella forma di
contributo in conto interessi, e graveranno sulle disponibilita' del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 assegnate con decreto n.
1911/2003 di cui alle premesse per l'anno 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29
dicembre 2003
Il direttore
generale: Criscuoli
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vedere allegato da pag. 7 a pag. 70 del S.O. <----
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vedere allegato da pag. 71 a pag. 142 del S.O. <----
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