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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 45, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, che delega il Governo ad emanare
decreti legislativi volti a ridefinire il sistema degli incentivi
all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita'
e all'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che, in attuazione
della legge delega sopraindicata, detta disposizioni in materia di
incentivi all'autoimprenditorialita' (titolo I) e all'autoimpiego (titolo
II) definendone, fra l'altro, finalita', ambito territoriale di
applicazione, tipologia e demanda a questo Comitato il compito di
stabilire criteri e indirizzi per il finanziamento dei relativi progetti,
affidando a Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere, nel quadro
di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali alle attivita' di selezione dei progetti, erogazione delle
agevolazioni, assistenza tecnica;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 61, comma 5,
demanda a questo comitato il compito di stabilire i criteri e le
modalita' di attuazione delle misure agevolative la cui provvista
finanziaria confluisce nel Fondo unico per le aree sottoutilizzate
istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fra cui le
misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa al Governo italiano in pari data con nota n. C(2000) 2752,
concernente gli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006
relativi alle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del
trattato;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio europeo del 17
maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato finalita'
regionali (G.U.C.E. n. C 74/1998);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo (G.U.C.E. n. C 28/2000);
Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003 (G.U.C.E.
n. C 68/2003), con la quale vengono approvate le misure in favore delle
iniziative del settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al titolo I del decreto
legislativo n. 185/2000;
Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12
gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina degli aiuti
di Stato di minore entita' (c.d. «de minimis»);
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12
gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
Visto il regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione europea del 12
gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 334/2002), recante la disciplina in materia
di aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica 28 maggio 2001, n. 295, che disciplina le
modalita' di attuazione delle risorse di cui al predetto titolo II;
Vista la propria delibera 14 febbraio 2002, n. 5 (G.U. 117/2002), con la
quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la concessione
degli incentivi a favore delle misure dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego;
Ritenuto opportuno ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate al
finanziamento delle misure di autoimpiego di cui al titolo II del decreto
legislativo n. 185/2000 sopra richiamato;
Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 61,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamata in premessa e
fermo restando quanto previsto ai punti da 1 a 4 della propria delibera
n. 5/2002, i criteri e le modalita' che Sviluppo Italia S.p.a. e'
chiamata a seguire per l'attuazione degli interventi previsti dal titolo
II del citato decreto legislativo n. 185/2000, sono i seguenti:
1. relativamente alla misura dell'autoimpiego nella forma del franchising,
di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 185/2000: a) le domande per
il franchising assumono priorita' e ad esse viene riservata una quota
tendenziale pari al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate
agli interventi di cui al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000;
b) i benefici finanziari per la gestione sono concedibili anche su base
pluriennale;
c) le attrezzature e i macchinari oggetto di agevolazione possono essere
anche usati, purche' non siano oggetto di precedenti agevolazioni
pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita';
d) a proprio insindacabile giudizio e salva la richiesta di garanzie
anche personali, Sviluppo Italia puo' effettuare l'erogazione a saldo dei
contributi a fronte della presentazione anche di fatture non quietanze,
la cui prova di pagamento dovra' essere fornita nei trenta giorni
successivi alla predetta erogazione;
2. alla misura dell'autoimpiego nella forma della microimpresa viene
riservata quota tendenziale pari al 10 per cento delle risorse
complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II;
3. alla misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo e'
riservata una quota tendenziale del 70 per cento delle risorse
complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II;
4. l'anticipazione per la misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro
autonomo puo' essere erogata in misura non superiore al 40 per cento dei
contributi concessi in conto investimenti;
5. le domande relative alla misura dell'autoimpiego nelle diverse forme
di cui al titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000 sono
protocollate da Sviluppo Italia separatamente;
6. le risorse riservate alla misura dell'autoimpiego nelle forme del
lavoro autonomo e della microimpresa sono tendenzialmente destinate, per
l'85 per cento, al finanziamento delle iniziative proposte nelle regioni
del Mezzogiorno (incluse le regioni Abruzzo e Molise) e, per il 15 per
cento, al finanziamento di quelle proposte nelle regioni e nelle province
autonome del Centro Nord;
7. puo' essere data priorita' da Sviluppo Italia alle domande relative
alle iniziative da realizzare nelle aree per le quali e' stato dichiarato
lo stato di emergenze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, a seguito di calamita' naturali verificatesi dal 1° gennaio
2002.
8. le modalita' relative alla misura dell'autoimpiego di cui al titolo II
del citato decreto legislativo n. 185/2000, nelle diverse forme sopra
richiamate, saranno presentate secondo lo schema e le modalita' stabiliti
da Sviluppo Italia e comunicati a questo comitato;
9. le disposizioni di cui alla presente delibera, ad eccezione di quanto
previsto al precedente punto 8, si applicano anche alle domande
presentate anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora
istruite.
Roma, 25 luglio 2003
Il presidente delegato
Tremonti
Il segretario del C.I.P.E.
Baldassarri
Registrato alla Corte dei
conti il 4 agosto 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 255.
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