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COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27/6/2003) |
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Visto il
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5 e 8 prevede e
disciplina la realizzazione di un programma di reindustrializzazione
delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia
pubblica; Delibera: Il Ministero delle attivita' produttive e'
autorizzato a notificare l'allegato schema di delibera alla Commissione
europea. Roma, 9 maggio 2003 Il Presidente: Berlusconi Allegato SCHEMA DI
DELIBERA CIPE Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che
con gli articoli 5-8 prevede e disciplina la realizzazione di un
programma di reindustrializzazione delle aree interessate al processo di
ristrutturazione della siderurgia pubblica; Delibera Art. 1 Gli interventi di promozione industriale di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono
estesi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato: Art. 2 Il CIPE, su proposta del Ministero delle attivita' produttive, in coerenza con le linee di politica industriale del Governo, individuera', sulla base di parametri oggettivi e considerate le risorse pubbliche e private effettivamente disponibili, le aree interessate all'estensione degli interventi di promozione industriale di cui all'art. 1, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale, delle opportunita' di sviluppo locale, nonche' della disponibilita' di aree attrezzate disponibili. Art. 3 Con riferimento
alle aree individuate dal CIPE, il Ministro delle attivita' produttive
emanera' le direttive per la predisposizione, da parte di Sviluppo
Italia, del programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli
investimenti, compatibile con la vigente normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato, al fine di favorire la salvaguardia dei livelli
occupazionali e lo sviluppo del tessuto economico locale, anche
attraverso la valorizzazione delle infrastrutture e delle potenzialita'
gia' esistenti. Art. 4 Il Ministero delle attivita' produttive trasmettera' annualmente al CIPE, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi. |
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