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Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti
collaboratori
All'ABI All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla
Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Alle Confederazioni artigiane
Con decreto del 14 luglio 2003, in attuazione di quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9
maggio 2001, sono stati definiti i criteri per la concessione delle
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 attraverso un bando
straordinario destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle
aree depresse dei comuni delle isole minori. Il medesimo decreto ha
altresi' definito la ripartizione delle risorse finanziarie tra i singoli
comuni ed ha fissato i termini di presentazione delle relative domande
dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana di una specifica circolare ministeriale con la quale sono
recepite le indicazioni dei singoli comuni in merito ai settori
produttivi oggetto del suddetto bando e sono fornite le indicazioni e le
precisazioni per la concreta attuazione del bando stesso. Ai fini di cui
sopra, si forniscono le seguenti indicazioni.
1. Le indicazioni di
ciascun comune, con riferimento al proprio territorio, in merito ai
settori produttivi per i quali trova applicazione il bando ed alla
conseguente ripartizione delle risorse diponibili, sono riportate
nell'allegato 1. A tale riguardo, si ricorda che, qualora per un
determinato comune il bando si applichi a tutti e tre i settori «Industria»,
«Turismo» e «Commercio», ai soli fini dell'utilizzo delle risorse
assegnate al comune medesimo, non si procede alla concessione delle
agevolazioni per le iniziative da agevolare parzialmente per le quali
l'importo delle agevolazioni concedibili risulti inferiore al 70% di
quello spettante per la dimensione dell'impresa e l'ubicazione
dell'unita' produttiva, tenuto conto della tipologia del programma
investimenti.
2. Per l'attuazione del bando in argomento si fa
riferimento, in relazione al settore di attivita' interessato, alle
circolari ministeriali n. 900315 del 14 luglio 2000 (settori industria e
servizi), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turismo) e n. 900047
del 25 gennaio 2001 (settore commercio) e successive modifiche e
integrazioni, alle quali si rimanda per tutto quanto non diversamente
disciplinato dal citato decreto ministeriale 14 luglio 2003 e dalla
presente circolare.
3. Le ulteriori attivita' ammissibili per il settore
«turismo», riportate in allegato 2, sono quelle previste dal decreto
del Ministro delle attivita' produttive 13 gennaio 2003, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 24 del 30 gennaio 2003 come modificato con successivo decreto
16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 163 del 16 luglio 2003.
4. Per il settore «commercio» -
tenuto conto delle modifiche e integrazioni alle direttive per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992, introdotte con decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 24 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 234 dell'8 ottobre 2003 - i programmi ammissibili sono quelli
riportati nell'allegato 3.
5. La domanda di agevolazioni deve essere
presentata, a partire dal giorno di pubblicazione della presente
circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al
centoventesimo giorno successivo, ad una delle banche concessionarie o ad
uno degli istituti collaboratori di cui alla legge n. 488/1992,
utilizzando il modulo predisposto per la richiesta delle agevolazioni
della stessa legge n. 488/1992. Sul frontespizio di tale modulo le
imprese devono riportare in modo chiaro e leggibile la dicitura «Bando
Isole minori»; in assenza di tale indicazioni, la domanda potra' essere
trattata nell'ambito di un eventuale contestuale bando ordinario. Per la
compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business
plan, qualora prevista (si veda il punto 3 delle circolari richiamate al
precedente punto 2), deve essere utlizzato lo specifico sofware
predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, disponibile sul
sito Internet di quest'ultimo all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it
6. Non sono considerate valide le domande di agevolazione a valere sul
bando di cui alla presente circolare qualora, per il medesimo programma,
l'impresa istante o altra facente comunque capo ai medesimi soggetti
abbia presentato o presenti una domanda di agevolazione a valere su un
altro bando, ordinario o straordinario riferito alla stessa legge n.
488/1992, prima che di quest'ultima domanda non sia stata reso
ufficialmente noto l'esito; resta fermo quant'altro previsto dal punto
5.1 delle circolari relative ai diversi settori ammissibili richiamate al
precedente punto 2. Le agevolazioni eventualmente concesse a fronte delle
domande non conformi alle presenti prescrizioni sono revocate.
7. Il
modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della relativa domanda,
di tutta la documentazione prevista, in relazione al settore di attivita',
dalle predette circolari di attuazione.
Si precisa che:
a) ai fini del
riconoscimento della maggiorazione degli indicatori prevista per i
programmi gia' inseriti in un Programma integrato di sviluppo
territoriale (PIST) e non agevolati (art. 5, comma 4, del decreto
ministeriale 14 luglio 2003), alla domanda di agevolazioni deve essere
allegata una dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui
all'allegato 4, accompagnata da un'attestazione formale rilasciata dalla
regione o dal soggetto locale competente da cui risulti che il programma
di investimenti per il quale si richiedono le agevolazioni sia inserito
in un PIST e che lo stesso programma non sia stato agevolato;
b) ai fini
del riconoscimento della maggiorazione degli indicatori prevista per i
programmi con investimenti non superiori a Euro 200.000 e presentati da
imprese con non piu' di nove dipendenti (art. 5, comma 5, del decreto
ministeriale 14 luglio 2003), alla domanda di agevolazioni deve essere
allegata una dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui
all'allegato 5. Al riguardo si ricorda che il computo dei dipendenti va
effettuato al momento della presentazione della domanda di agevolazione,
intendendosi per tale la data di sottoscrizione del modulo di domanda. Il
numero di dipendenti e' rilevato con riferimento all'impresa e coincide
con il numero di occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti
nel libro matricola alla predetta data di sottoscrizione del modulo di
domanda, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello di
C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni
decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di
riferimento; si ricorda inoltre che:
c) la parte descrittiva del business
plan deve essere trasmessa, entro il termine finale di cui al precedente
punto 5, in originale e copia, pena la inammissibilita' della domanda
stessa;
d) per i programmi di investimento comportanti spese
complessivamente ammissibili non superiori a Euro 200.000,
indipendentemente dal numero di dipendenti dell'impresa, non e' richiesto
il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione
bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del
decreto ministeriale n. 520/1995 e successive modifiche e integrazioni;
e) entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande,
l'impresa deve trasmettere una fotocopia del modulo e della relativa
scheda tecnica alla regione nella quale insiste l'unita' produttiva
interessata dal programma di investimenti.
8. Le domande istruite
positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolate a causa delle
disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni
complessivamente richieste non possono essere oggetto di inserimento
automatico o di riformulazione - ai sensi dell'art. 6, comma 8, del
decreto ministeriale n. 520/1995 e successive modifiche e integrazioni -
sul primo bando utile successivo, ordinario o straordinario, della legge
n. 488/1992; qualora l'impresa intendesse proporre il medesimo programma
a valere su un bando della legge n. 488/1992 deve, pertanto, presentare
una nuova domanda.
Roma, 9 dicembre 2003
Il Ministro: Marzano
Allegato 1
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Vedere Allegato a pag. 45 della G.U. <----
Allegato 2
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Vedere Allegato da pag. 46 a pag. 47 della G.U. <----
Allegato 3
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Vedere Allegato a pag. 48 della G.U. <----
Allegato 4
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Vedere Allegato a pag. 49 della G.U. <----
Allegato 5
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Vedere Allegato a pag. 50 della G.U. <----
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