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Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti
collaboratori
All'A.B.I. All'ASS.I.LEA.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
all'ANCE
Al Comitato di
coordinamento delle confederazioni artigiane
Con decreto del Ministro
delle attivita' produttive del 24 luglio 2003, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 52, comma 77, della legge n. 448/2001, sono state
apportate modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive della
legge n. 488/1992 al fine di estendere le agevolazioni di cui alla
medesima legge n. 488/1992 alle attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico, nel seguito
denominati per brevita' «pubblici esercizi». Con il medesimo decreto
del 24 luglio 2003 sono state rimosse alcune limitazioni all'accesso alle
agevolazioni di cui si tratta, precedentemente vigenti, nei riguardi dei
cosiddetti «esercizi di vicinato», nei confronti dei quali inoltre e'
ora consentita l'agevolabilita' dei programmi di ammodernamento,
tipologia ammissibile anche per i pubblici esercizi; e' stata inoltre
eliminata la prevista seconda maggiorazione degli indicatori per i
programmi comportanti l'accorpamento di piu' esercizi commerciali. Le
suddette modifiche e integrazioni hanno efficacia a partire dai bandi il
cui termine finale di presentazione delle domande sia successivo al 7
ottobre 2003 (giorno precedente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 24 luglio 2003 di modifica del testo unico delle direttive).
Premesso quanto sopra, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni
del «settore commercio», le modalita' di concessione ed erogazione
delle agevolazioni della legge n. 488/1992 per tale settore di cui alla
circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46
del 24 febbraio 2001, sono modificate come di seguito specificato.
1.
Soggetti beneficiari.
1.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono
ammissibili alle agevolazioni quelli ove sono svolte le seguenti
attivita':
a) somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b)
somministrazione di bevande, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i
generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie
ed esercizi similari).
Tali attivita' possono essere svolte anche:
congiuntamente all'attivita' di trattenimento e svago in discoteche, sale
da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed
esercizi similari; all'interno di esercizi posti nelle aree di servizio
delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza urbana
ovvero in disarmo.
Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
al domicilio del
consumatore; negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od
altri complessi ricettivi, le cui prestazioni sono rese esclusivamente
agli alloggiati; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli
non aperti al pubblico;
negli esercizi nei quali la somministrazione
stessa e' esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese; in scuole, ospedali, comunita'
religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1.2. Per quanto riguarda gli esercizi di
vicinato, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, non e' piu'
richiesto che gli stessi siano inseriti in centri commerciali ovvero
aderenti a forme associative di via o di strada ovvero aderenti a
strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria
insegna commerciale.
2. Programmi di investimento ammissibili.
2.1. Per
quanto riguarda i pubblici esercizi di cui al precedente punto 1.1,
possono essere agevolati esclusivamente i programmi di investimento:
a)
diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione
della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) promossi da
imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c)
promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio
e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da
Camere di commercio, regioni e/o province.
Per quanto concerne la
precedente lettera a), si precisa che, ai fini dell'ammissibilita' del
programma di investimenti, la somministrazione si intende integrata con
la vendita di beni e/o servizi qualora il programma stesso preveda la
creazione, all'interno del pubblico esercizio, di un'area esclusivamente
dedicata a tale vendita con una superficie almeno pari al 10% di quella
di somministrazione indicata nell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
Qualora il programma di investimenti riguardi un pubblico esercizio nel
quale sia gia' svolta un'attivita' di vendita di beni e/o servizi, il
programma medesimo deve comportare, ai fini dell'ammissibilita', un
incremento della superficie esistente dedicata a tale vendita in misura
almeno pari al 50% della stessa, fermo restando che la superficie di
vendita alla conclusione del programma deve risultare almeno pari al 10%
di quella di somministrazione. La superficie di vendita cui si fa
riferimento, rilevabile dalla planimetria di cui al successivo punto 3.1,
lettera b) e dai dati forniti nella parte descrittiva del business plan,
e' quella in pianta occupata dalle attrezzature di vendita (banconi,
scaffalature, camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc.) e
quella a disposizione del personale addetto alla vendita stessa. Non
viene computata a tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresi' computata la
superficie dedicata alla vendita di generi di monopolio, di beni
derivanti dall'ordinaria attivita' di trasformazione svolta all'interno
dell'esercizio, di bevande alcoliche (ad eccezione del vino) e non
alcoliche, di prodotti di gastronomia e di dolciumi, compresi i generi di
gelateria e pasticceria, di servizi relativi a concorsi, pronostici e
scommesse, nonche' le superfici destinate a giochi ed apparecchi di
intrattenimento di cui all'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)» e
successive modifiche e integrazioni, ovvero alle attivita' connesse alla
consegna al domicilio del cliente. Per quanto concerne la precedente
lettera b), si precisa che per catena commerciale si intende un numero
minimo di 5 pubblici esercizi, anche se appartenenti ad imprese diverse
purche' legate da contratto di franchising, aventi medesimo marchio e/o
insegna, ed anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi
dall'esercizio oggetto del programma possono essere localizzati anche in
aree non ammissibili). Per franchising si intende la concessione di
licenze di diritti di proprieta' immateriale relativi a marchi o segni
distintivi e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la
prestazione di servizi. Oltre la licenza su diritti di proprieta'
immateriale, il franchisor (affiliante) fornisce inoltre al franchisee
(affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto, un'assistenza
tecnica o commerciale. La licenza e l'assistenza tecnica formano parte
integrante della formula commerciale oggetto del franchising. Tale
definizione si intende automaticamente sostituita da quella eventualmente
introdotta da una successiva norma nazionale. Per quanto concerne la
precedente lettera c), si precisa che i marchi di qualita' del servizio
e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica devono essere stati gia'
ottenuti alla data di presentazione del modulo di domanda delle
agevolazioni (ancorche' la relativa documentazione di cui al successivo
punto 3.1, lettera d), sia presentata successivamente, entro la data di
chiusura dei termini di presentazione delle domande) e devono riferirsi
all'esercizio oggetto del programma di investimenti proposto per le
agevolazioni e devono essere stati rilasciati o attestati da Camere di
commercio, regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse
riconosciute.
2.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato e i
pubblici esercizi, le tipologie dei programmi ammissibili sono: nuovo
impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento.
A tale riguardo, per quanto concerne i pubblici esercizi, fatte salve le
definizioni di ristrutturazione e trasferimento di cui al punto 3.2 della
circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si precisa che si considerano
ampliamenti tutti i programmi che prevedano un incremento
dell'occupazione. Qualora non vi sia tale incremento, il programma: si
considera ristrutturazione anche quando sia volto alla modifica del tipo
di somministrazione e/o alla integrazione dell'attivita' di
somministrazione con quella di vendita di beni e/o servizi; si considera
ammodernamento qualora sia volto al miglioramento, sotto l'aspetto
qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla
riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico
dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare
e/o qualificare l'attivita' gestionale e di servizio, al miglioramento
delle condizioni igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attivita' di
conservazione, produzione e distribuzione/somministrazione degli
alimenti. Per quanto concerne gli esercizi di vicinato, fatte salve le
definizioni di ampliamento, ristrutturazione e trasferimento di cui al
punto 3.2 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si considera
ammodernamento il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto
qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla
riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico
dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare
e/o qualificare l'attivita' gestionale e di servizio.
3. Documentazione
da presentare a corredo del modulo di domanda.
3.1. Relativamente alle
attivita' ammissibili di somministrazione di alimenti e bevande, entro la
data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'impresa
istante deve produrre alla banca concessionaria, con le medesime
modalita' indicate per la documentazione ordinariamente prevista per
l'accesso ai benefici della legge n. 488/1992 settore «commercio» e ad
integrazione di quest'ultima, la seguente documentazione:
a) copia
dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande (ex legge n. 287/1991, art. 3, commi 1 e 4) relativa
all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti;
b)
planimetria dell'esercizio, redatta e sottoscritta da un tecnico
abilitato, che evidenzi le superfici destinate e/o da destinare alla
somministrazione e quelle destinate o da destinare alla vendita di beni
e/o servizi e comprendente il lay-out delle relative attrezzature
(limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera a);
c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa
istante che attesti l'appartenenza alla catena commerciale come sopra
definita, fornendo le necessarie specifiche per l'individuazione della
stessa:
numero e ubicazione dei pubblici esercizi, imprese titolari,
contratti, ecc. (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto
2.1, lettera b);
d) copia del certificato/attestato di qualita' del
servizio o di tipicita' dell'offerta gastronomica (limitatamente ai
programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera c).
Si precisa,
inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione della parte
descrittiva del business plan di cui al punto 3.8 e all'allegato n. 6
della predetta circolare n. 900047/2001, qualora le agevolazioni siano
richieste per i programmi di investimenti di cui al precedente punto 2.1,
lettera a), l'impresa istante deve compiutamente descrivere le modalita'
di realizzazione dell'integrazione dell'attivita' di somministrazione con
l'attivita' di vendita, specificando altresi' i beni/servizi oggetto
dell'attivita' di vendita, nonche' le superfici destinate alla
somministrazione ed alla vendita di beni e/o servizi (precedente e
successiva al programma), cosi' come rappresentata nella planimetria di
cui alla precedente lettera b).
Allo stesso modo, per i programmi di
investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettere b) e c), la parte
descrittiva del business plan deve esplicitamente illustrare la
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti.
3.2. Per quanto
concerne la compilazione della scheda tecnica, di cui all'allegato n. 13
della predetta circolare n. 900047/2001, si forniscono le seguenti
indicazioni e precisazioni:
a) con riferimento ai soli pubblici esercizi,
al punto B8 l'impresa deve indicare nella colonna A «Superficie di
vendita dell'unita' locale (mq)» la superficie dell'unita' locale
(dedicata alla somministrazione ed all'eventuale vendita di beni e/o
servizi) e nella colonna B «Valore delle vendite» il valore dei ricavi
derivanti dall'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e
dall'eventuale vendita di beni e/o servizi;
b) il punto 3.2 della sezione
C non deve essere compilato.
4. Formazione delle graduatorie.
4.1. Per
quanto riguarda i pubblici esercizi, le indicazioni da parte delle
regioni in merito alle attivita' da inserire nell'eventuale graduatoria
speciale, nonche' ai punteggi da attribuire alle stesse ai fini
dell'indicatore regionale, sono riferite, senza ulteriori frazionamenti o
condizioni particolari, all'intera categoria dei pubblici esercizi.
Roma,
5 dicembre 2003
Il Ministro delle
attivita' produttive
Marzano
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