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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8/1/2004) |
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Le norme definite dalla
presente circolare si applicano alle risorse finanziarie di cui ai commi
10 e 12, lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», e successive modificazioni. 1. Piani operativi di attivita' I Piani operativi di attivita' previsti dall'art. 3 del decreto direttoriale n. 148 del 24 giugno 2003 debbono contenere i seguenti elementi: gli obiettivi generali e specifici che i Fondi intendono conseguire, debitamente quantificati in termini di imprese coinvolte e di lavoratori formati; le attivita' che i Fondi intendono realizzare per conseguire gli obiettivi, articolate secondo le diverse tipologie: informazione e pubblicita' per la promozione delle opportunita' offerte dai Fondi; assistenza tecnica ai soggetti responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; monitoraggio; raccolta, valutazione e selezione dei progetti; sistemi di controllo (sistema di controllo interno di gestione del singolo Fondo e sistema di controllo sui Piani formativi finanziati); un piano finanziario di durata biennale che distingua tra le spese di gestione, le spese per iniziative propedeutiche e connesse alla realizzazione dei Piani formativi e le spese dirette alla realizzazione dei Piani formativi; i criteri per l'individuazione dei soggetti che realizzano i piani formativi; le modalita' organizzative del Fondo, in particolare l'eventuale articolazione regionale o territoriale; le procedure interne per la presentazione, valutazione e finanziamento dei Piani formativi; il sistema per il controllo di gestione e dei Piani formativi. I Fondi interprofessionali gia' autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di emanazione del decreto interministeriale del 23 aprile 2003 devono predisporre e trasmettere i Piani operativi di attivita', entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, nonche' alle regioni e province autonome affinche' ne possano tener conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. I Piani operativi di attivita' e il piano finanziario relativo alle risorse oggetto della presente circolare hanno una durata biennale con specificazioni annuali. 2. Attivita' e spese ammissibili La normativa prevede tre
tipologie generali di spesa: spese di gestione: comprendono tutte le
spese relative alla costituzione, all'organizzazione e alla gestione,
sostenute dalle sedi nazionali e regionali/territoriali dei Fondi, nei
limiti finanziari previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto
interministeriale del 23 aprile 2003; 3. Liquidazione delle risorse e rendicontazione La liquidazione delle risorse finanziarie destinate ai Fondi avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale n. 148 del 24 giugno 2003, ed in particolare: la prima erogazione, pari al 20% delle risorse finanziarie destinate ai Fondi, e' liquidata su richiesta di ciascun Fondo interessato. Non potranno in alcun modo essere riconosciute le spese sostenute prima della data di costituzione dei Fondi riportata dai decreti ministeriali di autorizzazione relativi a ciascun fondo; la richiesta relativa alla seconda erogazione, pari al 40% delle risorse (unitamente alla richiesta relativa alla prima erogazione, pari al 20%, qualora non ancora richiesta), deve avvenire contestualmente alla presentazione del Piano operativo di attivita' predisposto da ciascun Fondo in conformita' a quanto previsto al punto 1 della presente circolare; la terza erogazione, relativa al restante 40% delle risorse, e' liquidata a seguito di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante del Fondo, concernente l'avvenuta spesa del 70% delle anticipazioni gia' percepite e di un Rapporto di esecuzione sulle attivita' realizzate. Ai fini dell'ottenimento dell'ultima erogazione, il Fondo deve inoltre risultare in regola con l'invio semestrale dei dati di monitoraggio secondo quanto previsto al punto 6 della presente circolare. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a liquidare l'importo di ciascuna erogazione entro il trentesimo giorno lavorativo dalla presentazione delle richieste. I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontuali, elaborate sul modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di ventisei mesi dalla data della prima erogazione. Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine di 24 mesi dalla data della prima erogazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca delle stesse e richiede la restituzione delle somme eccedenti rispetto ai saldi spettanti entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini. Tali risorse sono interamente ridistribuite a favore dei Fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate. 4. Fideiussioni I pagamenti successivi alla prima erogazione debbono essere garantiti da apposite fideiussioni bancarie o assicurative da stipularsi in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale n. 148 del 24 giugno 2003. Le predette fideiussioni sono svincolate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a conclusione degli adempimenti prescritti dagli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale del 23 aprile 2003. A tale proposito il Ministero si impegna allo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili entro 12 mesi dal termine previsto per la presentazione delle relazioni rendicontuali da parte dei Fondi (o, se successiva, entro 12 mesi dalla data effettiva di presentazione). 5. Sistema dei controlli Come previsto dal comma 2
dell'art. 48 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali «esercita la vigilanza (omissis) sulla
gestione dei Fondi e in caso di irregolarita' e inadempimenti il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'attivita' o il commissariamento». 6. Monitoraggio Al fine di garantire
un'adeguata conoscenza sull'attuazione degli interventi e dei risultati
conseguiti, l'art. 48 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003)
attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito
di monitorare le attivita' finanziate. A tale scopo i Fondi sono tenuti
ad inviare semestralmente (30 giugno e 31 dicembre) al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i dati di monitoraggio secondo le
indicazioni contenute nell'allegato alla presente circolare. In
particolare, i Fondi gia' costituiti alla data di emanazione del decreto
interministeriale del 23 aprile 2003 debbono effettuare il primo invio
dei dati di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro il 30 giugno 2004, garantendo la raccolta dei dati presso i
loro aderenti, la loro elaborazione, coerentemente alle indicazioni
ministeriali, e l'inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Secondo quanto previsto dall'art. 48 della legge n. 289 del 27
dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvede alla costituzione dell'Osservatorio nazionale
della formazione continua, con il compito di: Roma, 18 novembre 2003 Il Sottosegretario di Stato: Viespoli Allegato FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA Sistema di monitoraggio Sommario: Obiettivi e caratteristiche generali; soggetti coinvolti e struttura del sistema; unita' di rilevazione e sistema degli indicatori. Premessa 1. L'attivita' di
monitoraggio dei Fondi interprofessionali nazionali per la formazione
continua istituiti con l'art. 118 della legge n. 388/2000 (legge
finanziaria 2001) trova il suo fondamento: nell'art. 48, comma 2, della
legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che attribuisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il compito di esercitare «il
monitoraggio sulla gestione dei Fondi» ed «entro tre anni dall'entrata
a regime dei fondi» di effettuare «una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi»; Obiettivi e caratteristiche generali 2. In via generale l'attivita'
di monitoraggio, assicurando una adeguata conoscenza circa le
caratteristiche e lo stato di attuazione degli interventi, tende a
favorire una migliore gestione ed efficacia delle politiche anche
attraverso l'eventuale riprogrammazione degli interventi. Con riferimento
all'attivita' dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, il
monitoraggio risponde in primo luogo alle esigenze di informazione e
trasparenza circa i progressi compiuti nell'implementazione della
politica nei confronti: dei diversi attori coinvolti, ossia il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, le parti sociali, le regioni e le
province autonome, oltre che gli stessi Fondi, in un'ottica generale di
trasparenza nell'utilizzo delle risorse; dell'Osservatorio nazionale
della formazione continua, di cui all'art. 48 della legge 289 del 27
dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), chiamato a svolgere compiti di
indirizzo e valutazione in ordine alle attivita' svolte dai Fondi; della
piu' generale platea delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini
italiani. Soggetti coinvolti e struttura del sistema 5. Il sistema di
monitoraggio e' alimentato principalmente attraverso le informazioni
prodotte: dall'INPS, che raccoglie le adesioni ai Fondi mediante le
denunce contributive aziendali (mod. DM10/2), in grado di fornire, oltre
alle risorse disponibili, le informazioni relative alla platea potenziale
dei beneficiari (in termini di imprese e lavoratori) secondo le
indicazioni previste da uno specifico protocollo di intesa in via di
perfezionamento; dai Fondi nazionali e le loro articolazioni a livello
regionale/territoriale, che forniscono informazioni circa la
quantificazione degli obiettivi attraverso la presentazione dei POA,
nonche' le informazioni di natura finanziaria relative alle risorse,
spese e rendicontate, sia destinate al finanziamento dei piani formativi,
che utilizzate direttamente dai Fondi per attivita' propedeutiche e
gestionali; gli stessi soggetti attuatori che presentano ai Fondi i Piani
formativi e che producono le informazioni di natura fisica e finanziaria
relative ai Piani formativi finanziati. Unita' di rilevazione e sistema indicatori - Prima fase 7. L'attivita' di
monitoraggio prevista nella prima fase prevede l'organizzazione presso i
singoli fondi di un sistema per la raccolta di un set minimo di
informazioni e la loro elaborazione a livello aggregato. Si tenga
presente che a tale scopo il sistema di monitoraggio dovra' essere
costruito all'interno di ciascun Fondo assumendo il progetto come unita'
minima di rilevazione, in quanto componente singola del Piano formativo,
nonche' prevedere la compilazione di una breve scheda per ciascuna
impresa e lavoratore coinvolto. Tuttavia nella prima fase l'alimentazione
da parte dei singoli Fondi del sistema centrale di monitoraggio presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avverra' mediante la
trasmissione delle sole variabili aggregate cosi' come di seguito
richieste. ----> vedere Tabelle da pag. 83 a pag. 84 della G.U. <---- |
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