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Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I. All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'Ance
Alle confederazioni artigiane
Nella circolare n. 946323
del 5 agosto 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 set-tembre
2003, al fine di fornire elementi di maggiore dettaglio, sono apportate
le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al punto 3.1, quarto capoverso, dopo le parole «l'installazione»"
sono aggiunte le parole, entro la data di ultimazione del
programma,"»;
2) al punto 3.1, dopo il penultimo capoverso, e' aggiunto il seguente: «
Qualora il programma di investimenti concernente un determinato tema
consenta di conseguire positive ricadute indirette su uno o su entrambi
gli altri temi, il programma stesso e' valutato con riferimento al tema
principale ed e' con riferimento ai dati relativi a quest'ultimo che
viene determinato il valore dell'indicatore ambientale.»;
3) al punto 3.2, primo capoverso, dopo il secondo alinea e' aggiunto il
seguente: « - con riferimento al tema "Multisettore", attesti
che i miglioramenti ambientali conseguibili nei diversi temi non siano
conseguenza della stessa tecnica/tecnologia.»;
4) al punto 6.2, sottoparagrafo «Tema "Energia"», secondo
capoverso, il secondo alinea e' sostituito dal seguente: «- per gli
interventi di cui alla lettera B), il punteggio e' pari alla differenza,
solo se positiva, tra l'incidenza, espressa in percentuale, dell'energia
da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sul totale dell'energia
consumata nell'esercizio a "regime"" e quella riferita
all'esercizio "precedente"; entrambe le incidenze percentuali
ed il punteggio sono espressi in punti interi e due decimali."»;
5) nell'allegato n. 2, lettera D), dopo il punto 1 e' aggiunto il
seguente: « 2. una specifica attestazione che i miglioramenti ambientali
conseguibili nei diversi temi non siano conseguenza della medesima
tecnica/tecnologia.»;
6) nell'allegato n. 3, nel primo capoverso, le parole da «devono essere»"
a «investimenti da agevolare»" sono sostituite dalle seguenti: «devono
essere direttamente finalizzate al conseguimento dei miglioramenti
ambientali che determinano il calcolo dell'indicatore, anche con
riferimento ai programmi di trasferimento,»;
7) nell'allegato n. 3 «Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni
e condizioni"», dopo il punto ix) e' inserito il seguente punto «
ix-bis): le spese relative alla realizzazione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili in proporzione alla
potenza dell'impianto necessaria ai fabbisogni dell'unita' produttiva
oggetto del programma"»;
8) nell'allegato n. 5 «Istruzioni per la compilazione della scheda
tecnica»", al punto C3.4.1.2, dopo le parole «indicare la
percentuale», sono aggiunte le parole «, espressa in punti interi e due
decimali, con arrotondamento per difetto qualora la terza cifra decimale
sia non superiore a 4 o per eccesso negli altri casi,».
Si precisa altresi' che, ai fini della determinazione del punteggio
dell'indicatore ambientale di cui al punto 6.2 della circolare, i valori
utili delle riduzioni o degli incrementi percentuali sono troncati alla
seconda cifra decimale, con arrotondamento per difetto qualora la terza
cifra sia non superiore a 4 o per eccesso negli altri casi.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2003 Il
Ministro: Marzano
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