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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10/11/2003) |
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Scarica la Circolare in formato .pdf (1,55 MB) |
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/9/2006) | ||
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La circolare n. 946364 del
7 ottobre 2003 disciplina le modalita' e le procedure per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488 al settore artigiano. Sulla base dell'esperienza maturata
nell'applicazione della norma agevolativa, si ravvisa l'esigenza di
apportare alla predetta circolare alcune modifiche ed integrazioni, come
gia' peraltro avvenuto con l'emanazione della circolare n. 980814 del 7
marzo 2006 relativamente alle agevolazioni previste per il settore
industria, allo scopo di migliorare l'efficacia e la tempestivita' dei
controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di
investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di
predisporre per tempo la documentazione occorrente. Alla circolare n.
946364 del 7 ottobre 2003 sono quindi apportate le modifiche e le
integrazioni di seguito indicate. Con riferimento al punto 3.4 della
circolare sopra richiamata: dopo la fine del secondo periodo («A tal
fine il legale rappresentante ..... lo schema di cui all'allegato n. 5a
ed il prospetto di cui all'allegato n. 5b) viene aggiunto quanto segue:
«La dichiarazione di cui si tratta deve essere esibita dall'impresa su
richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o
delle ispezioni, nonche' allegata alla documentazione finale di spesa di
cui al successivo punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco
di cui sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale,
l'elenco dovra' essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun
bene in esso indicato.» L'ultimo periodo («La mancata ..... delle
agevolazioni») e' sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta
tenuta di dette scritture da' luogo a contestazione all'impresa e, nel
caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle
agevolazioni». Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi:
«L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a
comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e
attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo
punto 7 e della rendicontazione di spesa di cui al successivo punto 8 (ad
esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto,
certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione,
dichiarazioni di conformita' di cui alla direttiva n. 98/37/CE del 22
giugno 1998, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa
su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o
delle ispezioni, nonche' allegata in copia alla documentazione finale di
spesa di cui al successivo punto 8. La mancata o incompleta esibizione di
detta documentazione da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di
ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.». Roma, 19 settembre 2006 Il Ministro dello sviluppo
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