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Alle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU
Alle associazioni dei
consumatori presenti sul territorio
Alle regioni e province autonome
Sono
stati posti, in particolare dalle regioni e province autonome, alcuni
quesiti in merito alla presentazione dei progetti, secondo le modalita'
previste dal decreto ministeriale 3 luglio 2003, ai fini dell'ottenimento
del cofinanziamento previsto dal decreto ministeriale 26 maggio 2003. Si
forniscono, di seguito, alcune indicazioni operative al fine di
consentire sia alle regione che agli alle Associazioni presenti nel CNCU
ed alle Associazioni presenti a livello locale una piu' puntuale
attivita' progettuale. I chiarimenti sono elencati con riferimento a
quanto contenuto del decreto ministeriale del 3 luglio 2003.
1. Art. 3,
comma 1, lettera c):
Per «atto amministrativo» con il quale si e' dato
avvio alla realizzazione dell'iniziativa progettuale si intende l'insieme
dell'atto di indirizzo politico (la direttiva annuale) e del successivo
provvedimento dirigenziale con il quale sono state finalizzate le risorse
di bilancio. Essendo stata segnalata, per alcune Regioni, la mancata
approvazione del bilancio, si ritiene che solo un provvedimento della
Giunta, adottato prima della presentazione della richiesta di
cofinanziamento, possa essere accettata per dimostrare l'avvio
dell'iniziativa. Con riferimento alle modalita' di realizzazione dei
progetti, si ritiene di ribadire in via preliminare che le regioni e
province autonome per ottenere il cofinanziamento devono soddisfare i
requisiti oggettivi e soggettivi indicati negli atti emanati da questa
Amministrazione. Si ritiene di dover tener conto, ai fini di un maggiore
efficacia ed efficienza degli interventi, dell'organizzazione settoriale
che ogni Amministrazione locale si e' data. In tale contesto deve
riconoscersi alle regioni e province autonome la possibilita' di attuare
gli interventi, che saranno ritenuti ammissibili al cofinanziamento,
utilizzando modalita', strumenti e strutture coerenti con le disposizioni
di ognuna. Appare quindi plausibile il ricorso ad Enti strumentali
regionali o ad altri organismi pubblici o privati ritenuti idonei allo
scopo, a prescindere dal possesso della personalita' giuridica. Ai fini
della rendicontazione delle spese occorre tener conto che se l'Ente
ovvero l'organismo ha una propria autonomia gestionale e contabile, pur
non avendo la personalita' giuridica, o svolge «attivita' commerciale»,
deve fatturare la prestazione alla regione o provincia autonoma. In caso
contrario l'eventuale nota di addebito rilasciata dall'Ente od organismo
alla regione o provincia autonoma per essere presentata da queste al
Ministero deve essere corredata da tutti i titoli di spesa
giustificativi, ancorche' non intestati alla regione o provincia
autonoma. In tal caso e' su tali titoli di spesa che deve essere apposta
la dicitura di cui all'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 3 luglio
2003.
2. Art. 6, comma 1, lettera d):
Le consulenze professionali devono
essere prestate, con le limitazioni indicate, da professionisti iscritti
ad un albo professionale legalmente riconosciuto con riferimento alle
specializzazioni che prevedono un albo. Nel caso di professionisti privi
di albo per tali prestazioni, qualora non rappresentino un incarico
circoscritto nei tempi e nell'oggetto e quindi non assimilabile alla
tipologia di spese di cui alla lettera e), e' necessario che il soggetto
richiedente (Associazione o regione/provincia autonoma) affidi l'incarico
previo accertamento della qualificazione del professionista alle
finalita' del progetto. Un elemento necessario, ma non sufficiente, a
qualificare l'attivita' del professionista e' il possesso della partita
IVA. Il requisito in questione si ritiene posseduto qualora il
professionista sia iscritto nel registro delle imprese della Camera di
commercio con attivita' coerente all'argomento della consulenza prestata
ovvero in registri, ruoli od albi non costitutivi. Alle fatture relative
a tale tipologia di consulenze professionali deve essere allegata, in
sede di rendicontazione, una dichiarazione del soggetto titolare del
cofinanziamento (Regione o provincia autonoma, associazioni dei
consumatori) da cui risulta l'accertamento della qualificazione
professionale.
3. Art. 6, comma 1, lettera a):
Circa l'utilizzazione
presso locali e sedi del soggetto beneficiario del cofinanziamento di
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica e' necessario, qualora la
disponibilita' di locali e sedi non risulti da documenti ufficiali, che
soggetti pubblici e privati che dispongono dei locali dove saranno
collocati i macchinari e le attrezzature stipulino con il soggetto che ha
ottenuto il cofinanziamento appositi accordi e/o convenzioni.
4. Allegato
2-dichiarazione b):
La partecipazione di un soggetto, privato o pubblico,
alla realizzazione di un progetto presentato dalle regioni e province
autonome, con l'apporto di una parte della quota non cofinanziata di
spesa ammissibile, necessita alcuni chiarimenti. Ai fini della
ammissibilita', se il soggetto privato o pubblico contribuisce
direttamente con l'acquisizione di beni e/o servizi, le spese che gli
stessi sosterranno possono essere incluse nel programma. Con riferimento
alla successiva rendicontazione sara' necessario produrre i titoli di
spesa, anche se intestati ad un soggetto diverso del richiedente, che
devono essere assoggettati a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del
decreto ministeriale 3 luglio 2003. I relativi beni acquisiti devono
essere vincolati dal soegetto proprietario all'utilizzo per le finalita'
previste dal progetto per almeno due anni (secondo quanto previsto
dall'art. 14, comma 2) e possono, ovviamente, in base ad apposita
convenzione o accorcio essere ubicati in locali e sede funzionali al
progetto in base a quanto gia' chiarito al punto 3.
5. Allegato 12:
La
durata di trenta mesi prevista al punto 3) dell'allegato 12 per la
fideiussione bancaria o polizza assicurativa puramente indicativa e
coincide con la durata massima di realizzazione del progetto piu' un
ulteriore periodo di sei mesi. La durata della garanzia dovra' essere
pari al periodo previsto per la realizzazione del progetto incrementato
del tempo necessario al soggetto beneficiano per la predisposizione della
documentazione finale di rendicontazione ed al Ministero per
l'effettuazione della verifica e per l'emissione del provvedimento finale
di concessione. In sede di comunicazione di ammissibilita' e di richiesta
della documentazione per la liquidazione dell'anticipazione potra' essere
indicativamente prevista la durata della garanzia.
6. Art. 10, comma 3:
La formula con cui viene attribuito il punteggio ad ogni parametro
diventa non significativa nel caso in cui tutti i progetti presentano lo
stesso valore di riferimento in quanto il valore massimo coincide con il
valore minimo. In tale ipotesi a tutti i progetti verrebbe attribuito il
punteggio massimo previsto per il singolo parametro.
7. Art. 11, comma 3:
Nel caso in cui l'eventuale cofinanziamento parziale, per insufficienza
di risorse interessi piu' di un progetto avente lo stesso punteggio,
l'attribuzione del cofinanziamento avverra' in proporzione all'importo
richiesto e ritenuto ammissibile per ognuno dei casi progettuali. La
rinuncia del proponente di uno dei progetti comportera' la riattribuzione,
con lo stesso principio, delle risorse resesi disponibili all'altro o
agli altri progetti classificatisi con lo stesso punteggio.
Roma, 31
luglio 2003
Il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela del consumatore
Primicerio
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