|
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle
norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1.
Approvazione dei modelli di comunicazione dei dati relativi agli
investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate.
1.1. Sono
approvati i seguenti modelli con le relative istruzioni: a) modello CVS,
da utilizzare per la comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, dei dati relativi agli
investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate da parte dei
soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo previsto dall'art.
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente alla data dell'8
luglio 2002; b) modello CTS, da utilizzare per la comunicazione di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 12 novembre 2002, n.
253, dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree
svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo a decorrere dall'8 luglio 2002, a seguito di accoglimento
dell'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' art. 10 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 1.2.
I
modelli sono composti da un frontespizio, contenente i dati
identificativi del soggetto che effettua la comunicazione e dai quadri A
e B, concernenti, rispettivamente, i dati relativi alla struttura
produttiva destinataria dell'investimento agevolato e i dati
riepilogativi.
2. Reperibilita' dei modelli.
2.1. I modelli di cui al
punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate
in formato elettronico sul sito Internet
www.agenziaentrate.it.
2.2. I
modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e
sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino
l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi
del presente provvedimento.
2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono
essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero
mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel
tempo.
2.4. E' consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto della conformita' grafica ai modelli approvati e della sequenza
dei dati.
3. Definizione dei dati da indicare nelle comunicazioni.
3.1. I
dati richiesti dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
n. 253 del 2002, relativi agli investimenti realizzati ed ai crediti
maturati sono riferiti alla data del 31 dicembre 2002; quelli relativi ai
crediti utilizzati sono riferiti alla data del 13 novembre 2002, di
entrata in vigore del decreto-legge n. 253 del 2002.
4. Modalita' e
termini di presentazione delle comunicazioni.
4.1. Le comunicazioni di
cui al punto 1.1 sono presentate, a pena del disconoscimento del
beneficio, in via telematica all'Agenzia delle entrate dal 31 gennaio
2003 al 28 febbraio 2003.
4.2. La presentazione telematica puo' essere
effettuata direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia
delle Entrate ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis
e 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni.
4.3. La trasmissione telematica
dei dati contenuti nelle comunicazioni e' effettuata utilizzando il
prodotto di gestione denominato "REPORT 388" che sara' reso
disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet
www.agenziaentrate.it
4.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti
incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto
interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con
l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 4.3, nonche' copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
4.5. La
comunicazione deve essere conservata a cura del soggetto interessato,
previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.
4.6. Al
centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per gli
adempimenti conseguenti alla gestione delle comunicazioni di cui al punto
1.1. Motivazioni. Il decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, al fine di
acquisire i dati necessari per il monitoraggio delle agevolazioni fruite
per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate e per la
pianificazione dei relativi flussi di spesa, all'art. 1, comma 1, lettera
a), stabilisce, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo nella forma di credito d'imposta, previsto dall'art. 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente alla data dell'8 luglio
2002, l'obbligo di effettuare un'apposita comunicazione, a pena di
decadenza dal beneficio.
Tale comunicazione deve contenere i dati
concernenti le tipologie e l'ammontare degli investimenti realizzati, gli
identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati
intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli stessi, le
modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative agli
investimenti nonche' l'ammontare dei contributi fruiti e quelli ancora da
utilizzare ed ogni altro dato utile ai fini della ricognizione degli
investimenti realizzati. Lo stesso obbligo e' sancito, dall'art. 1, comma
1, lettera b), del citato decreto-legge n. 253 del 2002, per i soggetti
che, a decorrere dalla predetta data dell'8 luglio 2002, hanno conseguito
l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente all'istanza presentata
ai sensi del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Il citato decreto-legge n. 253 del
2002 prevede, inoltre, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate vengano stabiliti i dati da indicare nelle comunicazioni, i
termini entro i quali le stesse debbano essere inviate e venga approvato
il modello sulla base del quale le comunicazioni devono essere redatte.
In attuazione delle succitate disposizioni e', pertanto, emanato il
presente provvedimento con il quale, attesa la diversita' dei soggetti
tenuti all'invio delle comunicazioni, vengono anzitutto approvati due
distinti modelli con le relative istruzioni - mod. CVS e mod. CTS - da
utilizzare per le comunicazioni rispettivamente previste dalla lettera a)
e dalla lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge n. 253 del 2002.
Vengono
altresi' precisate le modalita' di presentazione delle comunicazioni,
stabilendo che le stesse devono essere presentate esclusivamente in via
telematica, come gia' previsto, relativamente alle istanze cui si
riferiscono le comunicazioni della lettera b) del presente provvedimento,
dal comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dall'art. 10, del decreto-legge n. 138 del 2002 . Per le procedure
tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa
rinvio ad un prodotto di gestione denominato "REPORT 388" che
sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito
Internet www.agenziaentrate.it In ordine agli adempimenti conseguenti
alla gestione delle predette comunicazioni, viene attribuita al centro
operativo di Pescara la relativa competenza.
Con il presente
provvedimento vengono inoltre stabiliti i termini di invio delle
comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere presentate dal 31
gennaio al 28 febbraio 2003. Con lo stesso provvedimento viene, infine,
disciplinata la reperibilita' dei suddetti modelli di comunicazione e ne
viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 2001 ( art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni
recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del
ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione
finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni,
di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.
Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253,
concernente disposizioni urgenti in materia tributaria.
Decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Ministero delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei
pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1999, nonche' del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Il presente
provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 dicembre 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
---->
Vedere allegato da pag. 35 a pag. 58 della G.U. <----
Home
page | Indice
legislazione | Indice
legislazione Agevolazioni e Contributi
|