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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/2003) |
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Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. In attuazione di quanto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il presente decreto determina, fatto salvo il principio di cedevolezza richiamato nell'intesa della Conferenza Stato-regioni dell'11 luglio 2002 di cui alle premesse, le modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Art. 2 Soggetto gestore 1. Per l'attuazione degli
interventi di cui al presente decreto, il Ministero delle attivita'
produttive (di seguito denominato "Ministero") si avvale del
soggetto gestoredel Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949 (di seguito denominato "soggetto gestore") sulla
base di apposito contratto, con il quale sono definiti i reciproci
rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione dei compensi e dei
rimborsi spettanti, che sono posti a carico delle risorse annualmente
destinate agli interventi medesimi. Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono destinate alle imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni, appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e dei servizi, fatti salvi eventuali divieti e/o limitazioni in linea con le disposizioni comunitarie in materia. Tali imprese possono operare anche in regime di contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti di cui al primo comma devono essere gia' costituiti e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Art. 4 Programmi e spese ammissibili alle agevolazioni 1. Sono ammissibili alle
agevolazioni programmi d'investimento organici e funzionali, promossi
nell'ambito della singola unita' produttiva, da soli sufficienti a
conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali
prefissati, comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori
a 52.000,00 euro e non superiori a 1.549.370,70 euro. Art. 5 1. L'agevolazione, concedibile a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, consiste in un contributo in conto impianti nelle misure massime previste, in relazione all'ubicazione dell'unita' produttiva, per le operazioni effettuate dalle piccole imprese ai sensi della legge n. 488 del 1992. Detta agevolazione e' calcolata in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sulla base delle spese ammissibili di cui al precedente art. 4. Art. 6 1. Il contributo di cui all'art. 5 non e'
cumulabile con altri aiuti di Stato relativi ai medesimi beni
d'investimento oggetto del programma. Art. 7 Presentazione delle domande 1. Il Ministero fissa, con
uno o piu' bandi annuali, i termini iniziale e finale per la
presentazione delle domande da parte delle imprese artigiane, ai fini
della concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto, a
valere sulle risorse relative all'esercizio in corso. Le somme
eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio sono, previa
riprogrammazione, utilizzate nell'esercizio successivo. Art. 8 Istruttoria delle domande 1. Il soggetto gestore
registra in ordine cronologico le domande presentate e, entro novanta
giorni dal termine finale per la presentazione delle domande stabilito
nel bando, svolge la propria istruttoria, accertando in particolare: Art. 9 Formazione delle graduatorie 1. Entro trenta giorni dal
termine della fase istruttoria di cui al comma 1 dell'articolo
precedente, il soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una
graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni e la trasmette al
Ministero per la relativa approvazione e pubblicazione. Art. 10 Concessione provvisoria delle agevolazioni 1. Con riferimento a
ciascuna graduatoria, le domande sono ammesse all'agevolazione in ordine
decrescente, dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I
provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore
delle domande inserite in posizione utile nella graduatoria, o di diniego
per quelle inserite in posizione non utile ovvero per quelle istruite con
esito negativo, sono disposti, successivamente alla pubblicazione della
graduatoria medesima, dal competente Comitato tecnico regionale di cui
all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e
integrazioni. Il soggetto gestore trasmette le disposizioni concernenti
la concessione provvisoria o il diniego delle agevolazioni al Ministero,
alle regioni competenti, alle imprese interessate e, nel caso di beni
acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche agli istituti
collaboratori. Art. 11 Modalita' di erogazione 1. L'importo
dell'agevolazione concessa e' impegnato con la disposizione di
concessione provvisoria ed e' reso disponibile, alle condizioni di cui al
comma 2, in due quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di
ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle
graduatorie. Art. 12 Documentazione finale di spesa 1. Entro sei mesi dalla
data di ultimazione del programma di investimento, risultante dalla
dichiarazione di cui all'art. 10, comma 3, l'impresa o, a seconda dei
casi, l'istituto collaboratore, trasmette al soggetto gestore la
documentazione finale di spesa, indicata nella circolare di cui al
precedente art. 4, comma 4, per i necessari riscontri e le verifiche
sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato.
Salvo gravi e giustificati motivi, qualora decorso il predetto termine
l'impresa o l'istituto collaboratore non abbiano ancora provveduto ad
inviare la documentazione finale di spesa, il Comitato tecnico regionale
di cui all'art. 10, comma 1, su proposta del soggetto gestore, procede
alla revoca dell'agevolazione. Tale revoca e' comunicata al Ministero,
alla regione ed all'impresa interessata da parte del soggetto gestore. Art. 13 Concessione definitiva delle agevolazioni 1. Sulla base degli
accertamenti effettuati, il soggetto gestore provvede al ricalcolo delle
agevolazioni spettanti all'impresa. Il Comitato tecnico regionale di cui
all'art. 10, comma 1, dispone la concessione definitiva ovvero la revoca
delle agevolazioni. Copia di tale disposizione e' trasmessa, da parte del
soggetto gestore, al Ministero, alla regione competente, alle imprese
interessate e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione
finanziaria, anche agli istituti collaboratori. Art. 14 Controlli e ispezioni 1. In ogni fase e stadio del procedimento, il Ministero ed il soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarita' dei procedimenti. Art. 15 Disposizioni finali 1. Per quanto non
espressamente previsto dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527,
e successive modifiche e integrazioni. Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei
conti il 23 dicembre 2002 Home page > Indice legislazione > Indice legislazione Agevolazioni e Contributi |
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