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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto "l'accordo di programma quadro sviluppo locale"
concernente un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole
minori;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, con il quale, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' stato approvato il testo unico delle direttive emanate ai
sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che
prevede la possibilita' di formare ulteriori graduatorie sulla base di
specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza
Stato-regioni, e' stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle
aree depresse delle isole minori la somma complessiva di lire 100
miliardi, pari a euro 51.645.690, da ripartire tra i territori
interessati secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136 del
21 dicembre 2000;
Considerato che il medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Comitato di coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri per la
concessione delle agevolazioni;
Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dal citato decreto
9 maggio 2001 ai fini dell'emanazione dei bandi per la presentazione
delle domande di agevolazione;
Sentito il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si e'
espresso favorevolmente nella riunione del 25 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1
1. Le agevolazioni di cui
al presente decreto sono concesse attraverso un bando straordinario,
secondo le modalita' e i criteri previsti per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge
n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle
aree depresse dei comuni delle isole minori.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei
settori dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio tenuto
conto che:
a) i settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezioni C -
"Estrazione di minerali", D - "Attivita'
manifatturiere", E - "Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua", limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed
F - "Costruzioni" della Classificazione delle attivita'
economiche ISTAT 1991, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati
dalla legge n. 488/1992 e fatti salvi i divieti e le limitazioni
derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea;
b) le attivita' dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell'elenco
di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;
c) per il settore del turismo le attivita' ammissibili sono quelle di cui
al punto 2.2, lettera b) del testo unico delle direttive approvato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3
luglio 2000; al riguardo, le ulteriori attivita' ammissibili indicate
dalle regioni sono quelle riportate nell'ultimo decreto di approvazione
del Ministero delle attivita' produttive, relative al bando ordinario
della legge n. 488/1992 per il settore "turismo", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima del termine
iniziale di presentazione delle domande di cui al presente decreto;
d) per il settore del commercio i programmi ammissibili sono quelli di
cui al punto 2.2, lettera c) del citato testo unico delle direttive.
3. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alla formazione di
una graduatoria, riferita a tutti i settori di cui al comma 2, per
ciascuna delle regioni delle isole minori, con l'inserimento dei
programmi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata
dalle banche concessionarie. Non si applicano le limitazioni previste dal
punto 2.2, lettera a) del citato testo unico delle direttive per le
imprese operanti nel settore dei servizi in ordine all'utilizzo delle
risorse complessivamente disponibili.
4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, il 40%
delle risorse e' riservato alle iniziative del settore industria e dei
servizi, il 50% a quelle del settore turismo e il 10% a quelle del
settore del commercio. Le risorse finanziarie relative a ciascun settore
eventualmente non utilizzate, sono messe a disposizione degli altri
settori in proporzione al fabbisogno derivante dalle corrispondenti
richieste regionali non soddisfatte.
5. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive sono
fissati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di
agevolazione. Per i programmi i cui investimenti complessivi siano
inferiori al limite di cui al successivo art. 4, comma 5, tenuto conto
dell'ammontare degli investimenti stessi, non e' richiesto il versamento
della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o
della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/1995
e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
1. Sono ammissibili alle
agevolazioni i programmi presentati esclusivamente dalle piccole e medie
imprese. Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i
criteri di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i
soggetti del "settore turismo" e del "settore
commercio", si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici
di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27ottobre 1997.
Art. 3
1. Le tipologie dei
programmi ammissibili sono quelle individuate dal citato testo unico
delle direttive in relazione ai settori di attivita' di cui all'art. 1.
2. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi i cui investimenti
complessivi siano inferiori a 100.000 euro o superiori a 2 milioni di
euro.
Art. 4
1. Ai fini della
formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i
seguenti indicatori:
1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto
all'investimento complessivo;
2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
complessivo.
2. Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:
a) le modalita' di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono quelle
definite al punto 6.2 della circolare del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;
b) le modalita' di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono quelle
definite al punto 6.3 della circolare del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315.
3. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato del 5%
qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio
"a regime" del programma da agevolare, ad uno dei sistemi
internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
4. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato di un
ulteriore 5% per i programmi gia' inseriti nei PIST e non agevolati;
l'attestazione formale di spettanza ditale maggiorazione e' rilasciata
dalla regione o dal soggetto locale competente.
5. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato di un
ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda,
l'impresa non abbia piu' di nove dipendenti ed il programma per il quale
vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a
200.000 euro.
Art. 5
1. Ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente
decreto si applicano le modalita' e le procedure definite dalle
disposizioni attuative della legge n. 488/1992.
Art. 6
1. Le risorse disponibili,
pari a complessivi 51.645.000 euro, sono ripartite tra le regioni
interessate, secondo le misure fissate dal CIPE con delibera n. 136 del
21 dicembre 2000, nel modo seguente:
|
Regioni |
Risorse finanziarie
(in euro) |
|
Campania |
12.950.173 |
| Lazio |
684.010 |
| Puglia |
2.195.029 |
| Toscana |
7.063.094 |
| Sardegna |
13.169.176 |
| Sicilia |
15.584.208 |
| Totale |
51.645.690 |
2. Qualora in relazione ad
una o piu' graduatorie non vengano completamente utilizzate le risorse
disponibili nell'area regionale, si procede all'attribuzione delle
risorse eccedenti alle graduatorie regionali che presentano programmi non
agevolati per carenza di risorse, attraverso un riparto proporzionale al
fabbisogno regionale non coperto.
Art. 7
1. Per quanto non previsto
dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed
integrazioni, al testo unico delle direttive approvato con decreto
ministeriale 3 luglio 2000 e alle relative circolari di attuazione.
2. Gli oneri relativi alle attivita' di istruttoria e di erogazione
effettuate dalle banche concessionarie, nonche' quelli relativi agli
accertamenti di spesa, gravano sulle disponibilita' assegnate a ciascuna
regione.
3. Per la presentazione delle domande di agevolazione e per tutti gli
altri adempimenti connessi alla concessione ed erogazione delle
agevolazioni stesse si utilizzano la modulistica e gli schemi di
dichiarazione adottati per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992,
allegati alle relative circolari esplicative, tenendo conto delle
eventuali precisazioni che saranno fornite con il decreto di cui all'art.
1, comma 5.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 novembre 2002
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei
conti il 23 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2, Attivita' produttive, foglio n. 180.
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