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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza
in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore
commercio" e del "settore turismo";
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n.
488/1992;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000,
relativa al "settore turismo", e n. 900047 del 25 gennaio 2001,
relativa al "settore commercio" e le successive modifiche e
integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni
per l'accesso alle agevolazioni ed e' stata, tra l'altro, definita la
relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal
2000;
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e
successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro
delle attivita' produttive, la fissazione dei termini di presentazione
delle domande, nonche' la facolta', sulla base delle disponibilita'
finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, di assegnare le
disponibilita' medesime attraverso un unico bando;
Considerato che non e' ancora stata completata la procedura di
approvazione, ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle
regioni e delle province autonome, di cui al punto 5 del richiamato testo
unico delle direttive, in merito alle graduatorie speciali e le relative
risorse ed alle priorita' ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore
regionale per entrambi i detti settori di attivita', nonche', per il solo
"settore turismo", delle ulteriori attivita' ammissibili validi
per i bandi del 2002;
Considerato che l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, ha esteso le agevolazioni del "settore commercio" della
legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento e che, ai
sensi del comma 78 del medesimo articolo, occorre determinare le relative
modalita' di attuazione con specifiche direttive emanate dal Ministero
delle attivita' produttive;
Ritenuto di dovere pertanto fissare il termine iniziale di presentazione
delle domande del bando del "settore commercio" per i soli
programmi ammissibili ai sensi delle vigenti norme di attuazione,
rinviando la fissazione di quello per i programmi ammissibili ai sensi
del richiamato art. 52 della legge n. 448/2001 alla definizione delle
suddette relative direttive;
Ritenuto altresi', per entrambi i bandi dei suddetti settori, di dovere
rinviare la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti
successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle suddette
proposte delle regioni e province autonome e comunque tale da garantire
alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i
necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di
presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla
legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del "settore turismo" e
del "settore commercio" e' fissato dal giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Il termine iniziale di cui al comma 1 relativo al "settore
commercio" ha efficacia con riferimento ai soli soggetti ed alle
sole tipologie di cui, rispettivamente, ai punti 2.1 e 3.1 della
circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2001. Per quanto concerne
i soggetti e le tipologie individuati dall'art. 52, comma 77, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, una volta che siano definite le direttive di
cui al comma 78 dello stesso art. 52, si provvedera', con successivo
decreto, ove possibile nell'ambito del medesimo bando di cui al comma 1,
alla fissazione di un eventuale differente termine iniziale di
presentazione delle domande.
3. Con successivi decreti si provvedera' altresi' alla fissazione del
termine finale relativo a ciascuno dei bandi di cui ai commi 1 in modo
che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti
di approvazione delle relative proposte regionali di cui al punto 5 del
testo unico delle direttive approvate con decreto ministeriale del 3
luglio 2000, proposte concernenti, tra l'altro, l'individuazione delle
"ulteriori attivita' ammissibili" per il "settore
turismo".
4. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere
utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile
e' riportato, per il "settore turismo", in allegato alla
circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, per il
"settore commercio", in allegato alla circolare ministeriale n.
900047 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni. Per la
compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan
relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software unico
predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, denominato
"Versione 11.00" e successivi aggiornamenti, disponibile sul
sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it.
5. Le domande devono essere presentate, secondo le modalita' indicate ai
punti 5.2 e seguenti delle citate circolari, alla banca concessionaria
prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero delle
attivita' produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori
convenzionati con le banche medesime, il cui elenco e' allegato alla
circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001 e successivi aggiornamenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2002
Il Ministro: Marzano
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