MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 luglio 2002
Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative ai bandi dell'anno 2002 per i settori industria, turismo e commercio e piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie disponibili per i medesimi bandi.

(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30/7/2002)

   
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche priorita' con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, nonche', limitatamente al settore "turismo", proposte relative ad ulteriori attivita' ammissibili rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;
Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;
Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori "industria" e "turismo" la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento ("grandi progetti"), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro delle attivita' produttive, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;
Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso le agevolazioni del "settore commercio" della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento, le cui modalita' di attuazione saranno definite con specifiche direttive emanate dal Ministro delle attivita' produttive;
Ritenuto necessario, onde consentire una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, fissare un termine entro il quale le regioni e le province autonome possano formulare le proprie richiamate proposte valide per le domande dei bandi del 2002 dei settori "industria", "turismo" e "commercio" - con esclusione, per quest'ultimo, di quelle relative ai programmi ammissibili ai sensi del richiamato art. 52, comma 77, della legge n. 448/2001, per le quali si provvedera' alla fissazione di un separato termine - fornendo, al contempo, in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle rispettive risorse;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, alla tabella D, assegna 1.839,498 milioni di euro di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 per il triennio 2002-2004;
Visto il programma operativo nazionale "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, che, nell'ambito della misura 2 "Pacchetto integrato di agevolazioni", prevede la modalita' operativa cosiddetta "PIA Formazione";
Considerato che con decreto in pari data, per i programmi di investimento realizzati nei territori dell'obiettivo 1 agevolabili ai sensi della legge n. 488/1992 con il bando del settore "industria" del 2002, con esclusione dei "grandi progetti", sono stati assegnati al "PIA Formazione" 225,1 milioni di euro a valere sulle risorse cofinanziate FESR della misura 2 del suddetto programma operativo nazionale;
Ritenuto opportuno procedere al riparto in via programmatica delle dette risorse nazionali tra i settori "industria", "turismo" e "commercio" tenendo conto del rapporto tra il fabbisogno delle domande inserite nelle graduatorie formate nel 2001 di ciascuno dei tre settori rispetto al fabbisogno complessivo, destinando il 77% delle risorse al "settore industria", il 20% al "settore turismo" ed il restante 3% al "settore commercio";
Ritenuto di destinare, secondo il medesimo criterio, alla copertura delle richiamate graduatorie dei "grandi progetti", il 14% delle risorse disponibili per il settore "industria" e l'8% delle risorse disponibili per il settore "turismo";
Vista la delibera del C.I.P.E. del 14 febbraio 2002 con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle suddette risorse finanziarie;
Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 17 aprile 2000 ha fornito alle regioni e province autonome le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali relative ai bandi del 2000 e che le stesse sono valide anche per i bandi del 2002;
Vista la nota del 22 maggio 2002 con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha comunicato alle regioni ed alle province autonome l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per i bandi del 2002 della legge n. 488/1992, anticipando alle stesse i criteri di riparto delle risorse medesime tra i settori "industria", "turismo" e "commercio" nonche' tra le regioni e le province autonome;

Decreta

Articolo unico

1. In relazione ai bandi del 2002 dei settori "industria", "turismo" e "commercio" in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, e' fissato al 6 settembre il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' ed i relativi punteggi, nonche', per il solo settore "turismo", le ulteriori attivita' ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000.
2. Le proposte di cui al comma 1 relative al "settore commercio" sono limitate ai programmi di investimento ammissibili ai sensi delle vigenti norme di attuazione della legge n. 488/1992; con successivo decreto, con riferimento, ove compatibile, al medesimo bando del 2002, sara' fissato il termine per le proposte concernenti i programmi ammissibili ai sensi dell'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, una volta che saranno emanate le direttive che definiranno le relative modalita' di attuazione.
3. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportate negli allegati al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ministro: Marzano

Allegato

1 PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO "INDUSTRIA" DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE n. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori "industria", "turismo" e "commercio" 1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 14 febbraio 2002).
2. Risorse nazionali assegnate al settore "industria" (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001: 77%): 1.416,413, cosi suddivise: a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 1.203,951; b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 212,462.
3. di cui risorse disponibili per le graduatorie dei "grandi progetti": a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 168,553 (14% delle risorse disponibili); b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 29,745 (14% delle risorse disponibili).
4. Ulteriori risorse assegnate al settore "industria":
a) 225,100 di risorse cofinanziate FESR del PIA Formazione destinate agli investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992 del settore "industria" delle regioni dell'obiettivo 1 (escluse Abruzzo e Molise ed esclusi i cosiddetti "grandi progetti")
b) 40,000 di risorse cofinanziate FSE del PIA Formazione destinate ai programmi di formazione correlati agli investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992 del settore "industria" delle regioni dell'obiettivo 1 (escluse Abruzzo e Molise ed esclusi i cosiddetti "grandi progetti").

----> Vedere tabella a pag. 73 della G.U. <----

Allegato 2

PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO TURISMO DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE n. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori "industria", "turismo" e "commercio": 1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE del 14 febbraio 2002)
2. Risorse assegnate al settore "turismo" (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001, 9o bando: 20%): 367,900, cosi suddivise:
a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 312,715;
b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 55,185.
3. di cui risorse disponibili per le graduatorie dei "grandi progetti": a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 25,017 (8% delle risorse disponibili); b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 4,415 (8% delle risorse disponibili).

----> Vedere tabella a pag. 74 della G.U. <----

Allegato 3

PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO COMMERCIO DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE n. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori "industria", "turismo" e "commercio": 1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 14 febbraio 2002).
2. Risorse assegnate al settore "commercio" (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001, 10o bando: 3%): 55,185, cosi suddivise:
a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 46,907
b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 8,278

----> Vedere tabella a pag. 75 della G.U. <----

    
 
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