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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle
attivita' produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici
amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n.
527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla
citata legge n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000
concernente il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in
particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella
programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel
procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in
particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle
predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte
relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari ai fini della
formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche
priorita' con riferimento a particolari aree del territorio, specifici
settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla
graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione
del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4)
delle predette direttive, nonche', limitatamente al settore
"turismo", proposte relative ad ulteriori attivita' ammissibili
rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;
Considerato che,
ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono
destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili
per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;
Visto
il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio
2000 che prevede, per i soli settori "industria" e
"turismo" la formazione di due graduatorie dei progetti
comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50
miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento
("grandi progetti"), stabilendo che alla copertura delle stesse
sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella
misura fissata dal Ministro delle attivita' produttive, tenuto conto
dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del
30% di queste ultime;
Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, che ha esteso le agevolazioni del "settore
commercio" della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di
intervento, le cui modalita' di attuazione saranno definite con
specifiche direttive emanate dal Ministro delle attivita' produttive;
Ritenuto necessario, onde consentire una rapida attuazione degli
interventi di cui si tratta, fissare un termine entro il quale le regioni
e le province autonome possano formulare le proprie richiamate proposte
valide per le domande dei bandi del 2002 dei settori
"industria", "turismo" e "commercio" - con
esclusione, per quest'ultimo, di quelle relative ai programmi ammissibili
ai sensi del richiamato art. 52, comma 77, della legge n. 448/2001, per
le quali si provvedera' alla fissazione di un separato termine -
fornendo, al contempo, in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e
sull'articolazione delle rispettive risorse;
Vista la legge 28 dicembre
2001, n. 448, che, alla tabella D, assegna 1.839,498 milioni di euro di
risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 per
il triennio 2002-2004;
Visto il programma operativo nazionale
"Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, che, nell'ambito
della misura 2 "Pacchetto integrato di agevolazioni", prevede
la modalita' operativa cosiddetta "PIA Formazione";
Considerato
che con decreto in pari data, per i programmi di investimento realizzati
nei territori dell'obiettivo 1 agevolabili ai sensi della legge n.
488/1992 con il bando del settore "industria" del 2002, con
esclusione dei "grandi progetti", sono stati assegnati al
"PIA Formazione" 225,1 milioni di euro a valere sulle risorse
cofinanziate FESR della misura 2 del suddetto programma operativo
nazionale;
Ritenuto opportuno procedere al riparto in via programmatica
delle dette risorse nazionali tra i settori "industria",
"turismo" e "commercio" tenendo conto del rapporto
tra il fabbisogno delle domande inserite nelle graduatorie formate nel
2001 di ciascuno dei tre settori rispetto al fabbisogno complessivo,
destinando il 77% delle risorse al "settore industria", il 20%
al "settore turismo" ed il restante 3% al "settore
commercio";
Ritenuto di destinare, secondo il medesimo criterio,
alla copertura delle richiamate graduatorie dei "grandi
progetti", il 14% delle risorse disponibili per il settore
"industria" e l'8% delle risorse disponibili per il settore
"turismo";
Vista la delibera del C.I.P.E. del 14 febbraio 2002
con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale
delle suddette risorse finanziarie;
Considerato che il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 17 aprile
2000 ha fornito alle regioni e province autonome le indicazioni tecniche
necessarie per la formulazione delle proposte regionali relative ai bandi
del 2000 e che le stesse sono valide anche per i bandi del 2002;
Vista la
nota del 22 maggio 2002 con la quale il Ministero delle attivita'
produttive ha comunicato alle regioni ed alle province autonome
l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per i bandi del 2002
della legge n. 488/1992, anticipando alle stesse i criteri di riparto
delle risorse medesime tra i settori "industria",
"turismo" e "commercio" nonche' tra le regioni e le
province autonome;
Decreta
Articolo unico
1. In relazione ai bandi del
2002 dei settori "industria", "turismo" e
"commercio" in materia di agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992, e' fissato al 6 settembre il termine ultimo per l'indicazione
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie
speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' ed i relativi
punteggi, nonche', per il solo settore "turismo", le ulteriori
attivita' ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto
ministeriale del 3 luglio 2000.
2. Le proposte di cui al comma 1 relative
al "settore commercio" sono limitate ai programmi di
investimento ammissibili ai sensi delle vigenti norme di attuazione della
legge n. 488/1992; con successivo decreto, con riferimento, ove
compatibile, al medesimo bando del 2002, sara' fissato il termine per le
proposte concernenti i programmi ammissibili ai sensi dell'art. 52, comma
77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, una volta che saranno emanate
le direttive che definiranno le relative modalita' di attuazione.
3. Le
regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad
individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle
graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di
riparto delle risorse complessive riportate negli allegati al presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2002
Il Ministro: Marzano
Allegato
1 PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO "INDUSTRIA"
DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE n. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)
1.
Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori
"industria", "turismo" e "commercio"
1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare
per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per
il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 14
febbraio 2002).
2. Risorse nazionali assegnate al settore
"industria" (in misura proporzionale al fabbisogno della
corrispondente graduatoria formata nel 2001: 77%): 1.416,413, cosi
suddivise: a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e
Molise: 1.203,951; b) 15% per le regioni e province autonome del
centro-nord: 212,462.
3. di cui risorse disponibili per le graduatorie
dei "grandi progetti": a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con
Abruzzo e Molise): 168,553 (14% delle risorse disponibili); b) per le
regioni e province autonome del centro-nord: 29,745 (14% delle risorse
disponibili).
4. Ulteriori risorse assegnate al settore
"industria":
a) 225,100 di risorse cofinanziate FESR del PIA
Formazione destinate agli investimenti ammissibili ai sensi della legge
n. 488/1992 del settore "industria" delle regioni
dell'obiettivo 1 (escluse Abruzzo e Molise ed esclusi i cosiddetti
"grandi progetti")
b) 40,000 di risorse cofinanziate FSE del
PIA Formazione destinate ai programmi di formazione correlati agli
investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992 del settore
"industria" delle regioni dell'obiettivo 1 (escluse Abruzzo e
Molise ed esclusi i cosiddetti "grandi progetti").
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Vedere tabella a pag. 73 della G.U. <----
Allegato 2
PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO TURISMO
DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE n. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)
1.
Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori
"industria", "turismo" e "commercio":
1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare
per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per
il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE
del 14 febbraio 2002)
2. Risorse assegnate al settore "turismo"
(in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria
formata nel 2001, 9o bando: 20%): 367,900, cosi suddivise:
a) 85% per le
regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 312,715;
b) 15% per
le regioni e province autonome del centro-nord: 55,185.
3. di cui risorse
disponibili per le graduatorie dei "grandi progetti": a) per le
regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 25,017 (8% delle risorse
disponibili); b) per le regioni e province autonome del centro-nord:
4,415 (8% delle risorse disponibili).
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Vedere tabella a pag. 74 della G.U. <----
Allegato 3
PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO COMMERCIO
DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE n. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)
1.
Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori
"industria", "turismo" e "commercio":
1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare
per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise e per
il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 14
febbraio 2002).
2. Risorse assegnate al settore "commercio" (in
misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria
formata nel 2001, 10o bando: 3%): 55,185, cosi suddivise:
a) 85% per le
regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 46,907
b) 15% per le
regioni e province autonome del centro-nord: 8,278
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Vedere tabella a pag. 75 della G.U. <----
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