Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Agevolazioni e Contributi

                 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 agosto 2002
Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione". Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001.

(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2002 - Suppl. Ordinario n. 180)


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attivita' finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformita' a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;
Visto il Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche e integrazioni;
Visti, in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.3 "Ricerca e sviluppo nei settori strategici per il Mezzogiorno" all'interno dell'asse I e della misura III.1 "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" all'interno dell'asse III;
Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;
Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto PON; Visto il decreto n. 325-Ric. del 14 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 2001 al foglio n. 250, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha disposto l'emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, del decreto direttoriale di invito alla presentazione di specifici progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, completi di non preponderanti attivita' di sviluppo precompetitivo, e formazione nelle tematiche ivi indicate;
Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: "Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)";
Viste le n. 321 domande presentate ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 entro la scadenza prevista del 30 novembre 2001 per una richiesta complessiva pari a 1.751.047.701,53 euro;
Viste, altresi', n. 3 domande prot. nn. 13037, 13038 e 13039, presentate nell'ambito del predetto decreto direttoriale e considerate non ricevibili ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, in quanto ricomprendenti esclusivamente progetti di formazione;
Considerato che in sede di verifica della regolarita' della complessiva documentazione acquisita, n. 34 progetti sono risultati non ammissibili all'iter istruttorio per motivi inerenti il mancato rispetto di specifiche disposizioni del bando, e n. 287 progetti ritenuti invece ammissibili;
Viste le proposte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999 formulate nelle sedute del 5 febbraio, 8, 12 e 19 marzo 2002, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche di un gruppo di esperti all'uopo nominati, e che hanno determinato l'attribuzione ai progetti stessi del giudizio di "ottimo", di "buono", di "discreto", di "sufficiente" e di "scarso";
Effettuate, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000, le previste attivita' istruttorie con riferimento ai progetti riportanti il giudizio di "ottimo" e di "buono" al fine di selezionare esclusivamente progetti di elevato livello qualitativo, nonche' di rispettare criteri di economicita' nella gestione delle attivita' istruttorie;
Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati che l'Amministrazione, ad eccezione di quelli relativi ai progetti per i quali la verifica di affidabilita' economico-finanziaria e' risultata negativa, ha trasmesso al comitato ai fini della valutazione complessiva finale;
Acquisiti i pareri espressi dal comitato nelle sedute del 20 maggio e del 3 giugno 2002 dai quali si rileva che n. 88 progetti risultano ammissibili al finanziamento, salvo specifiche verifiche delle quali lo stesso comitato ha richiesto all'Amministrazione la relativa effettuazione;
Espletate dagli uffici competenti le conseguenti verifiche di competenza di cui il comitato nella seduta del 23 luglio 2002 ha preso atto; Acquisite le formali dichiarazioni di ritiro relative ai progetti n. 12972, n. 12936, n. 12866, n. 12772, n. 12928, n. 12968;
Viste le risorse disponibili nell'ambito delle misure I.3 e III.1 del predetto PON;
Ritenuta l'opportunita' di assicurare, per il sostegno di progetti di elevato livello qualitativo, la piu' tempestiva ed efficace utilizzazione delle risorse comunitarie anche al fine di non pregiudicarne la disponibilita'; Acquisito, in merito, il parere positivo del competente comitato di sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2002; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
Ritenuta la necessita' di adottare, per i progetti ammissibili al finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalita' e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1

1. I progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 "Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)", e ricompresi nell'elenco allegato (allegato n. 1), sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato n. 2).
2. Gli allegati di cui al precedente comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera a), del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e' subordinata alle necessarie verifiche in ordine al possesso dei previsti parametri dimensionali, che la banca effettuera' preventivamente alla stipula del contratto di finanziamento.
2. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
3. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' a ciascun soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso a ciascuno. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
4. Con successiva comunicazione il Ministero fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
5. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.
6. La decorrenza dei costi, relativamente alle attivita' di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 33, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza dal finanziamento stesso.
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del citato decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, le attivita' di formazione potranno avere inizio anche in data successiva a quella prevista per le attivita' di ricerca, ma non terminare oltre le stesse.

Art. 3

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, pari ad euro 366.029.955,72, di cui euro 303.048.914,65 per ricerca ed euro 62.981.041,07 per formazione, graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione" 2000-2006, nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

Allegato 1

----> Vedere Allegato 1 <----

Allegato 2

----> Vedere Allegato 2 <----

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 agosto 2002
Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione". Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001.

(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2002 - Suppl. Ordinario n. 180)


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attivita' finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformita' a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;
Visto il Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche e integrazioni;
Visti, in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.3 "Ricerca e sviluppo nei settori strategici per il Mezzogiorno" all'interno dell'asse I e della misura III.1 "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" all'interno dell'asse III;
Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;
Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto PON; Visto il decreto n. 325-Ric. del 14 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 2001 al foglio n. 250, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha disposto l'emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, del decreto direttoriale di invito alla presentazione di specifici progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, completi di non preponderanti attivita' di sviluppo precompetitivo, e formazione nelle tematiche ivi indicate;
Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: "Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)";
Viste le n. 321 domande presentate ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 entro la scadenza prevista del 30 novembre 2001 per una richiesta complessiva pari a 1.751.047.701,53 euro;
Viste, altresi', n. 3 domande prot. nn. 13037, 13038 e 13039, presentate nell'ambito del predetto decreto direttoriale e considerate non ricevibili ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, in quanto ricomprendenti esclusivamente progetti di formazione;
Considerato che in sede di verifica della regolarita' della complessiva documentazione acquisita, n. 34 progetti sono risultati non ammissibili all'iter istruttorio per motivi inerenti il mancato rispetto di specifiche disposizioni del bando, e n. 287 progetti ritenuti invece ammissibili;
Viste le proposte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999 formulate nelle sedute del 5 febbraio, 8, 12 e 19 marzo 2002, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche di un gruppo di esperti all'uopo nominati, e che hanno determinato l'attribuzione ai progetti stessi del giudizio di "ottimo", di "buono", di "discreto", di "sufficiente" e di "scarso";
Effettuate, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000, le previste attivita' istruttorie con riferimento ai progetti riportanti il giudizio di "ottimo" e di "buono" al fine di selezionare esclusivamente progetti di elevato livello qualitativo, nonche' di rispettare criteri di economicita' nella gestione delle attivita' istruttorie;
Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati che l'Amministrazione, ad eccezione di quelli relativi ai progetti per i quali la verifica di affidabilita' economico-finanziaria e' risultata negativa, ha trasmesso al comitato ai fini della valutazione complessiva finale;
Acquisiti i pareri espressi dal comitato nelle sedute del 20 maggio e del 3 giugno 2002 dai quali si rileva che n. 88 progetti risultano ammissibili al finanziamento, salvo specifiche verifiche delle quali lo stesso comitato ha richiesto all'Amministrazione la relativa effettuazione;
Espletate dagli uffici competenti le conseguenti verifiche di competenza di cui il comitato nella seduta del 23 luglio 2002 ha preso atto; Acquisite le formali dichiarazioni di ritiro relative ai progetti n. 12972, n. 12936, n. 12866, n. 12772, n. 12928, n. 12968;
Viste le risorse disponibili nell'ambito delle misure I.3 e III.1 del predetto PON;
Ritenuta l'opportunita' di assicurare, per il sostegno di progetti di elevato livello qualitativo, la piu' tempestiva ed efficace utilizzazione delle risorse comunitarie anche al fine di non pregiudicarne la disponibilita'; Acquisito, in merito, il parere positivo del competente comitato di sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2002; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
Ritenuta la necessita' di adottare, per i progetti ammissibili al finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalita' e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1

1. I progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 "Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)", e ricompresi nell'elenco allegato (allegato n. 1), sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato n. 2).
2. Gli allegati di cui al precedente comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera a), del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e' subordinata alle necessarie verifiche in ordine al possesso dei previsti parametri dimensionali, che la banca effettuera' preventivamente alla stipula del contratto di finanziamento.
2. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
3. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' a ciascun soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso a ciascuno. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
4. Con successiva comunicazione il Ministero fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
5. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.
6. La decorrenza dei costi, relativamente alle attivita' di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 33, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza dal finanziamento stesso.
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del citato decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, le attivita' di formazione potranno avere inizio anche in data successiva a quella prevista per le attivita' di ricerca, ma non terminare oltre le stesse.

Art. 3

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, pari ad euro 366.029.955,72, di cui euro 303.048.914,65 per ricerca ed euro 62.981.041,07 per formazione, graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione" 2000-2006, nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

Allegato 1

----> Vedere Allegato 1 <----

Allegato 2

----> Vedere Allegato 2 <----

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 marzo 2004
Rettifica al decreto n. 156 del 2 agosto 2002, relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8/4/2004)


IL DIRETTORE GENERALE
del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di seguito denominato MIUR;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;
Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori:
Visto il decreto direttoriale n. 156 del 2 agosto 2002, con il quale e' stato ammesso alle agevolazioni il progetto S 5l9-P presentato dalla ditta:
Laboratori Plants di Coletta Luisa;
Considerato che con note pervenute in data 15 aprile 2003 ed in data 2 luglio 2003 la ditta Laboratori Plants di Coletta Luisa, ha chiesto una rimodulazione del suddetto progetto S 519-P;
Ritenuta l'esigenza di acquisire un supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico e dell'isituto di credito;
Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico in data 24 giugno 2003 successivamente modificato in data 5 settembre 2003;
Visto il supplemento istruttorio da parte dell'istituto di credito in data 20 gennaio 2004;
Acquisito il parere favorevole del Comitato in merito alla rimodulazione del progetto con conseguente variazione delle condizioni finanziarie a cui subordinare la stipula del contratto ed inoltre il parere favorevole relativamente alla durata del progetto in argomento;
Ritenuta la necessita' di procedere ad una nuova determinazione del contributo massimo concedibile sulla base dei nuovi costi ammissibili con contestuale modulazione delle condizioni finanziarie;

Decreta:

Art. 1

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e' ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalita' di seguito indicate: ditta: Laboratori Plants di Coletta Luisa - Giammoro Pace del Mela (Messina) - (classificata piccola media impresa);
progetto: S 519-P.
Titolo del progetto: valutazione dei livelli xenobiotici presenti nel territorio della provincia di Messina.
Entita' delle spese nel progetto approvato: Euro 309.000,00 di cui: in zona non eleggibile Euro 0,00;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a) Euro 309.000,00; in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c) Euro 0,00;
in zona obiettivo 2 e 5 b Euro 0,00.
Entita' delle spese ammissibili: Euro 309.000,00.
Ripartizione delle spese tra attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: Euro 199.000,00 per ricerca industriale;
Euro 110.000,00 per sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 1, 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa Euro 212.580,00.
Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione:
2. Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: Euro 106.290,00.
Intensita' media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,10%.
Intensita' effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,79%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,80%.
Durata del progetto: 17 mesi a partire dal 15 marzo 2003.
Ammissibilita' delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° settembre 2003.
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attivita' progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovra' tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.
Condizioni: la stipula del contratto e' subordinata al preventivo versamento di mezzi freschi, da parte del titolare, per un importo pari ad Euro 130.000,00 quale importo del patrimonio netto.
L'operativita' del presente decreto e' subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2

Per effetto del presente decreto l'impegno di spesa assunto con decreto n. 540 del 23 aprile 2002 diminuisce di Euro 309.440,00. Con successivo provvedimento si provvedera' al disimpegno della suddetta somma pari ad Euro 309.440,00.
Il presente decreto sara' inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: Criscuoli

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 novembre 2007
Rettifica del decreto 2 agosto 2002, relativo al Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)». (Decreto n. 1780/Ric.).

(Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2007)


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Universita' e della Ricerca (di seguito MUR);
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attivita' finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformita' a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;
Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001, e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;
Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2002, con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, e con le modalita' ivi indicate, il progetto n. 12864 Agro-Industria Tema 1 «Interventi tecnologici nel processo produttivo del pollo da carne. Qualita' dietetico - nutrizioni e sicurezza alimentare della carne per la nutrizione umana» presentato da Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. (ora Leocata Mangimi S.p.A.);
Visto il contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa stipulato in data 19 dicembre 2002, tra il soggetto convenzionato MCC S.p.A. e Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. (ora Leocata Mangimi S.p.A.);
Vista la nota MIUR prot. 2399 del 13 febbraio 2006, di presa d'atto della variazione della forma societaria e della denominazione dell'Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. in Leocata Mangimi S.p.A.;
Vista la nota MCC del 25 settembre 2007, pervenuta in data 1° ottobre 2007 prot. MUR 9730 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dell'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con EPR e/o Universita', non e' soddisfatto;
Ritenuta la necessita' di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1188 del 2 agosto 2002, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto 12864 presentato da Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. (ora Leocata Mangimi S.p.A.), contenute nelle schede allegate al decreto dirigenziale n. 1188 del 2 agosto 2002, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto;
2. Il contributo nella spesa, pari a Euro 1.497.000,00, concesso con decreto dirigenziale n. 1188 del 2 agosto 2000, per il progetto 12864 presentato da Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. (ora Leocata Mangimi S.p.A.), per effetto del presente decreto viene rideterminato in Euro 1.379.750,00 non essendo stata rispettata l'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera d2), del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
3. Le economie finanziarie conseguenti alle variazioni di cui al presente decreto e che ammontano ad un importo pari a Euro 117.250,00 andranno a rideterminare l'ammontare delle risorse indicate all'art. 3 del decreto dirigenziale n. 1188 del 2 agosto 2002. Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

Il direttore generale: Criscuoli

Allegato

----> Vedere immagini da pag. 44 a pag. 45 <----

     

Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Agevolazioni e Contributi

  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
             

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi