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Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti
collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane
Con
circolare n. 900185 del 7 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, sono stati
forniti alcuni chiarimenti in merito alle norme da applicare per i bandi
della legge n. 488/1992 del "settore industria" in relazione
alle domande concernenti programmi di investimento nel settore delle
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. In particolare, nel
ricordare che, a partire dal-l'11o bando della detta legge (quello che ha
utilizzato le risorse dell'anno 2001 e le cui domande sono state
presentate tra il 4 gennaio ed il 30 giugno 2001) si applicano i limiti e
le condizioni di ammissibilita' fissati dai singoli Programmi Operativi
Regionali (per le regioni dell'obiettivo 1) e dai Programmi di Sviluppo
Rurale (per le restanti regioni), e' stato chiarito che, data la natura
concorsuale a bando della legge n. 488/1992, per ciascun bando si
applicano i criteri ed i limiti gia' approvati alla data di apertura del
bando stesso; per quanto concerne le eventuali modifiche intervenute nel
corso di apertura del bando, si applicano subito quelle estensive,
rinviando l'applicazione di quelle restrittive al bando successivo.
Al
solo fine di consentire a tutti i soggetti interessati un agevole accesso
alle agevolazioni della legge n. 488/1992, la richiamata circolare ha
fornito, per il solo bando in corso (il 14o), le misure di ciascun
complemento di programmazione dei citati POR e PSR nonche' gli estremi di
riferimento dei complementi medesimi vigenti alla data del 19 novembre
2001 di apertura del 14o bando.
Al medesimo fine di cui sopra, ad
integrazione di quanto fornito con la citata circolare, si ritiene utile
mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati alcune schede,
elaborate in collaborazione con l'Istituto per la promozione industriale,
che riportano sinteticamente, regione per regione, i criteri ed i limiti
di ammissibilita' dei rispettivi complementi di programmazione dei POR o
dei PSR applicabili per il 14o bando.
Ciascuna scheda riporta, per la
regione cui si riferisce, la sintesi che interessa del complemento di
programmazione del POR o del PSR vigente alla predetta data del 19
novembre 2001 e, con differente carattere e colore, il testo delle
eventuali modifiche introdotte successivamente a tale data, ricordando
che di queste ultime sono applicabili al 14o bando solo quelle estensive
rispetto al testo vigente alla predetta data del 19 novembre 2001.
Le
schede di cui si tratta sono reperibili esclusivamente nel sito internet
di questo Ministero seguendo il seguente percorso: www.minindustria.it
(Aree Tematiche Incentivi Circolari e Note - Schede Agroalimentare L.
488/1992). In merito ai contenuti di tali schede, che, ai soli fini
dell'attuazione della legge n. 488/1992, introducono alcuni chiarimenti'
interpretativi dei criteri e dei limiti regionali, si specifica quanto
segue, in armonia con gli orientamenti espressi il 17 e 18 luglio 2002
dal Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno: i limiti
regionali di trasformazione, spesso presenti nei POR e nei PSR, ai sensi
della legge n. 488/1992, verranno considerati come limiti riferiti alla
singola impresa, in modo da permettere la puntuale verifica del rispetto
di tale limitazione da parte di ciascuna impresa medesima;
il recupero di
capacita' abbandonate, ai sensi della legge n. 488/1992, sara' possibile
solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che piu' imprese
possano beneficiare di tale condizione, comportando, di fatto, un aumento
della capacita' regionale; relativamente al settore della trasformazione
del pomodoro, in attesa che i POR e i PSR vengano armonizzati con la
nuova regolamentazione comunitaria che prevede la sostituzione delle
vecchie quote di trasformazione assegnate alle singole imprese con una
soglia nazionale di prodotto fresco da destinare alla trasformazione, ai
sensi della legge n. 488/1992, si continuera' a far riferimento alle
quote di trasformazione assegnate alle imprese. Pertanto, gli
investimenti saranno considerati ammissibili a condizione che non
comportino un aumento della capacita' di trasformazione che vada oltre la
quota attribuita alla singola impresa.
Roma, 12 novembre 2002
Il
Ministro: Marzano
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