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(CIRCOLARE n. S/650002)
Conformemente a quanto
stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano
le modalita' secondo le quali il Ministero delle attivita' produttive (di
seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese
sostenute dai consorzi multiregionali per il commercio estero costituiti
da piccole e medie imprese. In particolare, la circolare stabilisce le
modalita' riguardanti l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2002
e la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2001.
Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha
attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi
monoregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle sole
regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda la gestione
dei contributi destinati ai consorzi multiregionali, nonche' di quelli
destinati ai consorzi monoregionali delle regioni a statuto speciale fino
a quando anche per esse non avverra' il relativo trasferimento di
risorse. In relazione a tale evento la presente circolare potra' subire
modifiche.
Sezione I
Scopo della concessione
dei contributi
1. Secondo quanto previsto
dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
(Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi
concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di
specifiche attivita' promozionali e la realizzazione di progetti volti a
favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Definizione di consorzio multiregionale.
2. Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle
imprese associate abbiano la sede legale in una o piu' regioni diverse da
quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano piu' di 60
imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi
sede legale in una o piu' regioni diverse da quella in cui hanno sede le
restanti imprese. Destinatari dei contributi.
3. Possono accedere ai contributi i consorzi e le societa' consortili
multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali
esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle
imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per
realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di
distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi
possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attivita'
promozionale. In attesa del trasferimento delle competenze alle regioni a
statuto speciale, i consorzi monoregionali ubicati in tali regioni
possono inoltrare domanda al Ministero.
4. Il consorzio deve essere costituito da almeno otto imprese ovvero da
non meno di cinque imprese nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della
legge n. 83/1989 (qualora operi nelle regioni dell'obiettivo 1: Campania,
Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna o in settori
merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane).
Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti
ministeriali del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1
ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14
novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11
febbraio 1998).
Sezione II
Presentazione delle
domande
5. Le domande devono
essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attivita'
produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, viale Boston n. 25 -
00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per
corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande
spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via
posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via
corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data
di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. La firma sulle domande e'
apposta dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale
referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di
intrattenere rapporti con il Ministero.
Sezione III
Presentazione della
domanda di approvazione del programma promozionale 2002
7. I consorzi che
intendono accedere al contributo sulle attivita' promozionali da
realizzare nel 2002, devono presentare il programma al Ministero per
l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il
modello A allegato ed inviata al Ministero entro e non oltre la data del
15 marzo 2002. Il programma si articola in progetti annuali redatti in
schede contenenti gli elementi indicati nel modello B.
8. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione dalla
quale risulti l'idoneita' del consorzio a chiedere il contributo:
fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della
domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in passato al
Ministero, e' sufficiente l'invio di copia delle eventuali modifiche
intervenute; certificato camerale del consorzio, rilasciato in data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero,
attestante che il consorzio risulta svolgere attivita' e non e' soggetto
a procedure concorsuali; tale certificazione puo' essere sostituita da
una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria
responsabilita'; elenco delle imprese consorziate redatto secondo lo
schema sottoindicato:
Denominazione
e
sede legale
consorziate |
n. iscrizione
Camera
di Commercio |
Settore di
attività (industriale, commerciale, artigianale, di servizi) |
Regione |
| .... |
.... |
.... |
.... |
| .... |
.... |
.... |
.... |
| .... |
.... |
.... |
.... |
9. Le domande, le
dichiarazioni e le schede devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del consorzio, il quale con la propria firma attesta di
essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le
dichiarazioni mendaci.
10. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, sono
ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2002. I progetti di
durata pluriennale dovranno essere articolati in sotto-progetti annuali
per consentire il finanziamento della quota parte di spese
corrispondente.
11. Il programma deve riportare il piano finanziario che specifichi le
spese da sostenere e la relativa copertura, suddivisa tra contributo
atteso dal Ministero, risorse proprie del consorzio ed eventuali risorse
di terzi.
12. La presentazione del programma promozionale comporta l'obbligo della
sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata
immediatamente al Ministero.
13. Sono ammissibili al contributo le spese strettamente connesse
all'esecuzione delle azioni promozionali contenute in ciascun progetto. A
titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di
progetti:
a) partecipazione a fiere estere;
b) partecipazione a fiere internazionali in Italia;
c) realizzazione, stampa e distribuzione materiale pubblicitario;
d) pubblicita' estera su cataloghi, riviste specializzate, spot radio e
televisivi;
e) workshop e incontri promozionali con operatori esteri;
f) ricerche di mercato;
g) corsi professionali per operatori esteri in Italia e all'estero;
h) creazione o aggiornamento di portale o di sito Internet.
14. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a
sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le
spese relative ad azioni aventi natura commerciale.
15. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra
descritti, possono essere finanziate anche le spese generali e di
personale imputabili alle iniziative, limitatamente alla misura massima
del 20% delle spese totali di ogni progetto.
16. Qualora sussistano giustificazioni valide, il programma dell'attivita'
potra' essere aggiornato o integrato con nuovi progetti entro il 30
maggio 2002.
17. Il programma promozionale si intende approvato se entro il 30 giugno
2002 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.
18. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale
presentato tenendo conto: della conformita' ai criteri definiti nella
presente circolare; della validita' tecnico economica di promozione in
termini di promozione delle esportazioni; della coerenza con le linee di
indirizzo dell'attivita' promozionale 2002 contenute nel decreto
ministeriale 19 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 22 giugno 2001, come integrate con il documento dell'8 gennaio 2002.
19. L'erogazione del relativo contributo potra' avvenire su presentazione
di rendicontazione da inviarsi entro il primo trimestre 2003.
Sezione IV
Presentazione della
domanda di liquidazione del contributo sul programma 2001
20. Il consorzio che nel
corso del 2001 abbia realizzato il programma promozionale approvato da
questo Ministero puo' inoltrare la richiesta di liquidazione del
contributo sulle spese effettivamente sostenute.
21 La domanda deve essere redatta secondo il modello C e inviata al
Ministero entro e non oltre la data del 15 aprile 2002.
22 Alla domanda sono allegati i documenti elencati al punto 8 e inoltre:
dichiarazione del legale rappresentante redatta come da modello D;
fotocopia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2001,
comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota
integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A., e della nota di deposito da
cui risultino gli estremi del deposito stesso;
relazione sull'esecuzione del programma 2001, suddivisa in una parte
descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti
realizzati;
le schede sono redatte secondo il modello E e devono contenere tutti gli
elementi ivi indicati;
distinta delle voci di spesa corredata degli estremi delle relative
fatture, firmata dal legale rappresentante che ne autocertifica la
veridicita', a fronte delle quali viene richiesto il contributo redatta
come da modello F.
Ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale di cui all'art. 3
del decreto ministeriale 25 marzo 1992, in tale distinta vanno
dettagliate le spese all'estero per attivita' promozionale, qualora siano
di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese sostenute;
certificazione rilasciata da societa' di revisione, relativa alle spese
ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera euro
154.937,07; ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia,
di cui all'art. 3, lettera e), del decreto ministeriale 25 marzo 1992,
fotocopia del documento attestante la disponibilita' della sede (proprieta',
contratto di affitto, comodato) o dichiarazione dell'eventuale organismo
ospitante (regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale,
camera di commercio o societa' di servizi emanazione dei predetti enti)
presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio
usufruisce della sede e del personale dell'ente medesimo o della societa'
di servizi diretta emanazione dell'ente; ai fini del riconoscimento della
struttura stabile in Paesi extra comunitari, fotocopia del documento
attestante la disponibilita', in Paesi non comunitari, della sede
utilizzata per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; la
sede non viene presa in considerazione se svolge unicamente attivita'
commerciale o di deposito; qualora la struttura estera svolga, accanto
alle predette attivita', anche attivita' promozionale, quest'ultima deve
essere descritta in dettaglio e quantificata.
23. Per la liquidazione del contributo il Ministero esamina i risultati
conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a
suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio nella domanda di
approvazione del programma, valuta la conformita' dell'attivita' svolta
rispetto al programma approvato, esclude le eventuali spese non aventi
natura promozionale e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria
complessiva assegnata all'amministrazione. Documentazione di spesa.
24. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del
consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali
controlli. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese documentate
dalle fatture originali quietanzate, ricevute fiscali e simili, intestate
al Consorzio, conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Misura
del contributo.
25. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri
enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati
anche i predetti finanziamenti, affinche' il contributo complessivo non
superi i limiti imposti dalla normativa; il consorzio e' tenuto a
dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei
provvedimenti concessivi.
26. La misura effettiva del contributo dipendera' dalle risorse
finanziarie assegnate e sara' calcolata secondo i limiti percentuali
stabiliti dall'art. 5 della legge n. 83/1989 ed i criteri preferenziali
fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992: 40%
delle spese promozionali per i consorzi che alla data della domanda di
liquidazione risultino costituiti da piu' di 5 anni; 60% delle spese
promozionali per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5
nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna; 70% delle spese promozionali per i consorzi che al
momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non piu' di
cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza
imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che
abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero. Il contributo
non puo' superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i
consorzi aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi aventi
fino a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75
soci. Ispezioni e verifiche.
27. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo
stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
28. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e
verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita'
delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle
copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e
sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il contributo.
29. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle
sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del
menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre,
qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del
contributo, questa Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il
finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di
contributo. Come contattare il Ministero.
30. L'ufficio incaricato dell'istruttoria e' disponibile per eventuali
ulteriori chiarimenti. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite
la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante
i colloqui diretti. Indirizzo: Ministero delle attività produttive -
Direzione generale per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale Boston, 25
- 00144 Roma Dirigente: dott. Claudio Borghese - telefono 06-59647548
06-59932460 fax 06-59932454 e-mail: promo3 mincomes.it Coordinatore:
dott.ssa Gabriella Tedone telefono 06-59932420 Incaricati
dell'istruttoria: sig.ra Giovanna Ono telefono 06-59932629 sig.ra Paola
Pellegrini telefono 06-59932462 sig.ra Ivana Faina tel. 06-59932521.
Per ulteriori particolareggiate informazioni sulla redazione dei progetti
si invita a consultare il sito web del Ministero: http://www.mincomes.it
Roma, 24 gennaio 2002
Il direttore generale:
Caprioli
Modelli A - B - C - D - E -
F
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Vedere immagini da pag. 72 a pag. 78 della G.U. <----
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