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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, recante "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi
statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto
legislativo alle regioni a statuto ordinario";
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante "Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il
conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della
legge n. 59 del 1997", ed in particolare l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio
2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse umane,
finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per
l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui
agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno
2000;
Considerato che i criteri di riparto tra le regioni delle risorse
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
maggio 2000 sono definiti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta della Conferenza
Stato-regioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre
2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni
delle risorse umane individuate per l'esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi
alle imprese";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre
2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli
enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
novembre 2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia,
miniere e risorse geotermiche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre
2000, n. 446, recante "Individuazione delle modalita' e delle
procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma
4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
Sentita la regione Sardegna; Acquisito in data 22 novembre 2001 il parere
della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto
2001, recante delega al Ministro per gli affari regionali, all'art. 1,
lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed
amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti, e
all'art. 3, lettera d), per la definizione delle iniziative inerenti
all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli
adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 12, nonche' al monitoraggio sulla sua
attuazione;
Decreta:
Art. 1
Ambito operativo
1. Il presente decreto
individua ed attribuisce alla regione Sardegna i beni, le risorse
finanziarie, umane ed organizzative da trasferire dallo Stato alla
regione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di
incentivi alle imprese conferiti dal decreto legislativo 17 aprile 2001,
n. 234, in relazione alle funzioni e ai compiti che il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 conferisce alle regioni a statuto
ordinario nella stessa materia.
2. Ai fini del trasferimento, si applicano le norme compatibili del
decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare l'art. 15, l'art.
19, commi 6 e 12 e l'art. 47, commi 3 e 4.
Art. 2
Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio
da parte della regione Sardegna, a decorrere dal 1 gennaio 2002, delle
funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse del bilancio dello
Stato da trasferire alla regione Sardegna sono quantificate nella misura
percentuale determinata per la regione Sardegna ai sensi dell'art. 19,
comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sull'importo annuo
complessivo di lire 1.471 miliardi, individuato dall'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000,
come rideterminato dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000.
2. Sono altresi' trasferite alle regione Sardegna, contestualmente al
trasferimento delle risorse finanziarie per le spese di personale, le
risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate nella
stessa misura percentuale di cui al comma 1 sull'importo complessivo di
600 milioni individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 maggio 2000.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2002 sono trasferiti nella misura
percentuale individuata ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, i fondi giacenti al 31 dicembre 2001 sui
conti correnti numeri 1421, 1721, 1729, 1776, 22002, 22009, 22010, 22013,
22020, 22024, 22027, 22041, 23503, 23506, 23635, accesi presso la
tesoreria centrale dello Stato, e i fondi rotativi di cui alla legge 1
febbraio 1965, n. 60, giacenti presso il C.I.S. S.p.a., non impegnati
dagli enti gestori alla medesima data.
Art. 3
Risorse umane
1. Per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e' trasferita alla regione
Sardegna una unita' di personale, nell'ambito del contingente di
personale individuato dall'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione tre
le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.
2. Per il trasferimento di tale unita' si applicano le procedure
individuate dal regolamento adottato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
Art. 4
Oneri per il personale
1. Le risorse finanziarie
relative all'unita' di personale trasferito alla regione Sardegna, sono
stimate in L. 59.600.000 annue.
2. Con decreto del Ministro per le attivita' produttive si provvede alle
variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire l'importo
della effettiva retribuzione in godimento al momento del trasferimento
dell'unita' di personale, alla conclusione delle procedure di mobilita',
secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti
variazioni di bilancio, sulla base del predetto decreto.
Roma, 22 dicembre 2001
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri La Loggia
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