|
IL DIRIGENTE GENERALE
dell'ufficio centrale per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori
Visto l'art. 9 della legge 25
dicembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio
autorizzata da leggi speciali;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845,
che disciplina le competenze statali in materia di formazione
professionale;
Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, che istituisce il Fondo
di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;
Vista la legge n.
196/1997 in materia di promozione alla formazione continua;
Visto il
decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 142, comma 1;
Visto l'art. 118
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Republica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000,
supplemento ordinario, che stabilisce, a favore del finanziamento dei
piani formativi aziendali, settoriali e territoriali per l'anno 2001, la
quota del 20% del gettito complessivo, a valere sul terzo delle risorse
derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845;
Visti i parametri di ripartizione delle risorse
definiti dal coordinamento delle regioni per la formazione professionale;
Tenuto conto delle indicazioni del comitato di indirizzo per le azioni di
formazione continua di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 riunitosi
in data 11 dicembre 2001;
Decreta:
Articolo unico
E' impegnata la somma
di euro 92.962.241,84 (L. 180.000.000.000) a valere sul capitolo 7031 del
bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per
l'accesso al FSE di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 esercizio
2001, ripartita tra le regioni e le province autonome come indicato nella
tabella allegata che costituisce parte integrante del decreto, per
l'adozione di "Interventi di promozione di piani formativi
aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di Formazione
Continua".
Roma, 21 dicembre 2001
Il dirigente generale: Battistoni
Allegato 1
RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI
---->
Vedere Tabella <----
CRITERI GENERALI RIGUARDANTI INTERVENTI DI
PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI E
SVILUPPO DELLA PRASSI DELLA FORMAZIONE CONTINUA.
1. Premessa. Il presente
atto fa riferimento a quanto previsto dall'art. 118 della legge n. 388
del 23 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario,
che stabilisce, a favore del finanziamento dei piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali per l'anno 2001, la quota del 20% del gettito
complessivo, a valere sul terzo delle risorse derivanti del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con le
regioni, le province autonome e le parti sociali, in considerazione dello
stato di avanzamento degli adempimenti previsti dal succitato art. 118
della legge n. 388/2000 e tenuto conto degli orientamenti espressi dal
comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui
all'art. 9 della legge n. 236/1993, di cui al D.D. n. 418 del 10 novembre
1997. Tenuto conto delle disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno
1997, in materia di promozione della formazione continua. Viste le
sperimentazioni realizzate a seguito delle circolari MLPS n. 65 del 5
agosto 1999 e n. 92 del 29 dicembre 2000. Intende sostenere e orientare,
con il presente provvedimento, le iniziative di formazione a favore dei
lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per
sviluppare la competitivita' delle imprese.
2. Risorse. Allo scopo di
sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le
regioni e le province autonome (come indicato nell'allegato 1) sulla base
dei criteri di riparto definiti dal coordinamento delle regioni per la
formazione professionale, ed il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali risorse pari a 92.962.241,84 euro (180 miliardi di lire).
3.
Tipologie di azione. Le amministrazioni regionali e le province autonome
destinano le risorse loro assegnate per il finanziamento di piani
formativi aziendali, territoriali e settoriali concordati tra le parti
sociali. Per piano formativo si intende un programma organico di azioni
formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze
aziendali, settoriali o territoriali. Il piano formativo e' sottoscritto
dalle parti sociali che lo promuovono.
4. Procedure. Le amministrazioni
provvedono a predisporre specifiche procedure entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente atto, nel cui ambito dovranno essere
previste: l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e
destinatari (imprese e lavoratori), le modalita' di selezione dei
progetti, la durata degli interventi, il rispettodelle regole comunitarie
in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e n.
69/2001), l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non
inferiore al 20%. Le validita' delle graduatorie relative ai progetti
finanziabili ha una durata di dodici mesi, a far data dalla pubblicazione
degli esiti della valutazione dei progetti. Le amministrazioni sono
tenute, nella definizione e gestione degli strumenti attuativi, al
rispetto della priorita' per le PMI e possono altresi' disporre di
utilizzare la totalita' o una parte delle risorse loro assegnate per il
finanziamento di piani formativi gia' presentati in attuazione di quanto
disposto nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 92/2000, limitatamente alle azioni di cui al punto 3.b)
"finanziamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di piani
formativi aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti
sociali". Le amministrazioni dovranno, altresi', tener conto delle
scelte operate nella attuazione dei POR allo scopo di favorire una
integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale
europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla
formazione continua. La regione o la provincia autonoma, trasmette, con
sollecitudine, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL,
divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai
progetti ammessi a finanziamento. Il MLPS-UCOFPL, entro i trenta giorni
successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse di cui
al punto 2. In caso di gravi ritardi nell'uso delle risorse o non
conformita' alle procedure previste, da parte di alcune amministrazioni
regionali e/o province autonome, rispetto a quanto indicato
precedentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
secondo quanto sara' deciso dal comitato di indirizzo, di cui al D.D. n.
418 del 10 novembre 1997, potra' ridistribuire le risorse tra le altre
regioni e province autonome secondo criteri da individuare. Le risorse
precedentemente assegnate alle regioni e province autonome ai sensi delle
circolari del MLPS n. 174/96, n. 37/98, n. 139/98, n. 51/1999 e non
impegnate alla data del 31 marzo 2002 saranno ridistribuite tra le altre
regioni a province autonome in base a parametri definiti in sede di
comitato di indirizzo. 5. Promozione e monitoraggio. Le regioni e le
province autonome invieranno ogni quattro mesi un rapporto dettagliato
sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro - UCOFPL secondo
criteri elaborati dall'Isfol, che provvedera' a redigere il rapporto
annuale di monitoraggio e valutazione degli interventi in attuazione a
quanto stabilito dall'art. 66, comma 3, della legge n. 144 del 17 maggio
1999.
Roma, 24 dicembre 2001
Il dirigente generale: Battistoni
Allegato 1
RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI
---->
Vedere Tabella <----
|