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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/1/2002) |
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Visto il decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 13 che prevede "misure
fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali";
Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il
predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Decreta: Art. 1. 1. Le
dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici previsti dall'art.
13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art.
17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le iniziative nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti
i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 2000, possono essere
presentate o spedite dalle imprese industriali a partire dal ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento
ed entro il termine massimo del 31 marzo 2002. 2. Le somme non utilizzate
alla data di cui al comma precedente saranno portate in aumento delle
disponibilita' relative al medesimo intervento agevolativo inerente i
costi di cui all'esercizio 2001. Roma, 21 dicembre 2001 Il Ministro: Marzano |
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