|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 81 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'articolo 20 della legge
8 novembre 2000, n. 328;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 27 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 84187/19/5/744 del 23
novembre 2001;
Adotta
il seguente regolamento: Art.
1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il trasferimento alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti
di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' i
criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione degli stessi da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per
la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di
nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti
con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano;
stabilisce, altresi', le modalita' di verifica dell'attuazione delle
attivita' svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti
concessi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap
grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravita' sia accertata ai
sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
3. Per amministrazione
statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali. Art.
2
Trasferimento
delle risorse alle regioni
1. Le risorse previste dall'articolo 81 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad integrazione del Fondo di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modifiche, sono assegnate alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano con un apposito provvedimento di riparto
successivo e integrativo del decreto di cui all'articolo 20, comma 7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell'ultima rilevazione
della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di
statistica.
2. Al fine di evitare effetti sperequativi, anche in
considerazione della natura degli interventi da realizzare, il 20% delle
risorse finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota di
medesimo importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante 80%
viene ripartito in base alla popolazione residente.
Note all'art. 2, comma 1:
- Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si veda
in nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 59, comma 44, della citata
legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse.
- Per il testo
dell'art. 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000, si veda in
note alle premesse. Art.
3
Soggetti abilitati
a presentare la domanda
1. Possono presentare la domanda per la
concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che abbiano
una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai
soggetti con handicap grave: organismi non lucrativi di utilita' sociale;
organismi della cooperazione; organizzazioni di volontariato;
associazioni ed enti di promozione sociale; fondazioni; enti di
patronato; altri soggetti privati.
2. L'esperienza nel settore
dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo
modalita' individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, deve essersi svolta per un adeguato periodo di tempo e deve
essere riferita all'attivita' diretta della singola organizzazione nel
distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si
intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 328 del 2000, e'
il seguente: "Art. 1 (Principi generali e finalita).
- (Omissis). 5.
Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici
nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilita' sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni,
enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della
solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle
persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocita' e della solidarieta' organizzata". Art.
4
Progetti
finanziabili
1. Da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, nel quadro della programmazione degli interventi
sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, anche in collaborazione con gli enti locali, sono finanziabili i
progetti che prevedono l'apertura di nuove strutture di accoglienza dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e piu' in particolare: a)
l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per
l'apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti
territoriali tali da consentirne l'integrazione con la rete dei servizi
sociali del territorio; b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti
e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il
funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di
primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le
attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap
grave; c) l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del
servizio, delle attivita' assistenziali, di tutela e di sostegno da
realizzare nelle strutture di accoglienza.
2. Il progetto contiene una
descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle
professionalita' allo scopo impiegate ed e' corredato di adeguata
documentazione attestante i costi degli stessi e la relativa copertura.
Nota all'art. 4, comma 1:
Il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 328 del 2000, e' il
seguente: "Art. 8 (Funzioni delle regioni).
- (Omissis). 2. Allo
scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunita'
locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le
indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze,
modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali,
adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche
permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono
altresi' alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5
e 6, e 10 della presente legge". Art.
5
Criteri per
l'individuazione dei progetti da finanziare
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel
rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono i criteri
per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. Al
fine di assicurare l'omogeneita' qualitativa dei servizi sul territorio
nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano
le risorse sulla base della qualita' del progetto dal punto di vista: dei
requisiti strutturali e funzionamento; delle attivita' assistenziali, di
tutela, di sostegno psicologico ed educativo; del collegamento del
progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e
formative e con altre iniziative, servizi e strutture gia' esistenti sul
territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave. Art.
6
Requisiti delle
strutture di accoglienza
1. Le strutture di cui all'articolo 4 devono
avere dimensioni ridotte e comunque tali da assicurare l'inserimento e
l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo
familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai
regolamenti comunali per le case di abitazione. Esse non possono,
comunque, avere requisiti inferiori a quelli previsti dalla normativa
statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture
residenziali destinate all'assistenza di soggetti con handicap grave.
Art. 7
Modalita' di
concessione e di erogazione dei finanziamenti
1. Nel quadro della
programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti
locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di
autonomia, stabiliscono le forme di finanziamento, le modalita' di
concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne,
comunque, la massima pubblicita' sul territorio.
2. Le attivita' ammesse
al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e non oltre due
anni dall'erogazione del contributo. 3. Il contributo e' concesso a
concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto e
comunque nel limite massimo di due miliardi di lire per progetto.
Nota all'art. 7, comma 1:
- Per il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 328 del 2000,
si veda in nota all'art. 4, comma 1.
Art. 8
Valutazione a
livello regionale
1. Le modalita' con cui procedere al monitoraggio, alla
valutazione dell'attuazione dei progetti e alla revoca dei finanziamenti
di cui al presente regolamento sono rimesse alla determinazione autonoma
delle singole regioni.
Art. 9
Relazioni
1. Entro
il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una
relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati, l'elenco
dei progetti ammessi al finanziamento e il relativo stato di attuazione.
2. Entro il termine di due anni e sei mesi dall'erogazione del
contributo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione finale
sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro
efficacia, anche sulla base dell'attivita' di cui all'articolo 8.
3.
L'amministrazione statale competente, valutati gli esiti del
finanziamento, formula proposte al Ministro, anche ai fini di
un'eventuale rimodulazione degli interventi.
Art. 10
Revoca dei
finanziamenti
1. L'amministrazione statale competente revoca alle regioni
i trasferimenti effettuati in caso di: mancata trasmissione da parte
delle regioni delle relazioni di cui all'articolo 9; segnalazione
negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle
province autonome sulle realizzazioni progettuali; mancato impegno
contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di
cui all'articolo 3 del presente regolamento entro il 30 giugno 2002.
2.
Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione statale
competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che
hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
13 dicembre 2001
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 13
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al
titolo: - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 81 e'
il seguente: "Art. 81 (Interventi in materia di solidarieta'
sociale). - 1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi
svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo
di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai
soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti
successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' integrato per l'anno 2001 di un
importo pari a 100 miliardi di lire. 2. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalita' per
la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonche' le
modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la
disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. 3.
All'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 8, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "54, comma 1,
lettere a), c) ed f)", sono sostituite dalle seguenti: "54,
comma 1, lettere a), c), f) ed m)". Note alle premesse: - La legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 214 del 12 settembre
1988, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 17, comma 3 e' il
seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si veda
in nota al titolo. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario. -
Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001. - La legge
3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6
agosto 2001. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario. - La legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
30 dicembre 1997, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 59, comma
44, e' il seguente: "Art. 59 (Diposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita). - (Omissis). 44. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le
politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998,
di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000". - La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13
novembre 2000, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 20 e' il
seguente: "Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1.
Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali. 2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000,
di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a
decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700
milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire
752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire
50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del
commercio con l'estero. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La definizione dei livelli
essenziali di cui all'art. 22 e' effettuata contestualmente a quella
delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali
tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle
regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita'
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal
documento di programmazione economico-finanziaria. 5. Con regolamento, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi
per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui
al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare e armonizzare le
procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie
nell'allocazione delle risorse; b) prevedere quote percentuali di risorse
aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3,
lettera a); c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e
degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e
dei relativi interventi e prevedere modalita' di accertamento delle spese
al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa
in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano
nazionale; d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita'
per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli
enti destinatari entro periodi determinati; e) individuare le norme di
legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento. 6. Lo
schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso
inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato. 7. Il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto,
annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'art. 15,
sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di
cui all'art. 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della
presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato art. 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al
presente comma sulla base dei parametri di cui all'art. 18, comma 3,
lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24. 8. A decorrere
dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le
politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita'
di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle
prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge. 9. Alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24,
confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le
politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento
delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo. 10. Al
Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresi', somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale. 11. Qualora le
regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non
specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute
nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro
per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7,
provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo
restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota
complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna
regione". - ll decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. - Il testo dell'art.
8 e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno". Nota all'art. 1, comma 1: -
Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si veda in
nota al titolo. Note all'art. 1, comma 2: - La legge 5 febbraio 1992, n.
104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento ordinario. -
Il testo degli articoli 3, comma 3, e 4 e' il seguente: "Art. 3
(Soggetti aventi diritto). - (Omissis). 3. Qualora la minorazione,
singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta',
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute
di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici". "Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla
necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita'
complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle
unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unita' sanitarie locali".
|