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IL DIRETTORE GENERALE
per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
Visto l'art. 1, comma 2
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la
concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che estende
le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di investimento di
rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione
delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e
speciali;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive
modifiche e integrazioni, di seguito denominato "regolamento",
concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree
depresse del paese;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato regolamento che
attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive la competenza
di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori
delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative
ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato n. 900047 del 25 gennaio 2001;
Visti i decreti ministeriali del 2 febbraio 2001, del 21 marzo 2001e del
29 maggio 2001 con i quali sono stati fissati i termini per la
presentazione delle domande relative al bando del "settore
commercio" del 2000;
Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre 2000, del
13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state fissate le
misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata
legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati pubblicati gli elenchi
delle aree ammissibili delle regioni e province autonome del centro-nord;
Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente l'approvazione
del piano finanziario programmatico del Programma di sviluppo del
Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;
Viste le delibere del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 e del 4 agosto
2000, n. 84, che destinano una quota di 3.144,43 miliardi di lire
relative alle aree depresse per il periodo 2000-2002 al finanziamento dei
bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi alle aree
dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia) e 601 miliardi alle restanti regioni e
province autonome del centro-nord, di cui 90,7 da ripartire tra le
regioni Umbria e Marche;
Viste le note n. 922 del 20 dicembre 2000 della regione Marche e n. 31002
del 19 dicembre 2000 della regione Umbria con le quali vengono comunicati
i criteri di riparto dei predetti 90,7 miliardi di lire secondo i quali
alla regione Marche vengono destinati 38,82 miliardi, pari al 42,8%, ed
alla regione Umbria 51,88 miliardi, pari al 57,2%;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 2000 che, dei suddetti 2.543,43 miliardi,
ha assegnato in via programmatica al bando "commercio" del 2000
462,88 miliardi di lire (di cui, dei suddetti 90,7 miliardi, 5,74 alla
regione Marche e 7,66 alla regione Umbria), ripartendo tali risorse tra
le regioni, secondo le misure fissate dal CIPE con la predetta delibera
del 15 febbraio 2000, come segue (importi in miliardi di lire):
=====================================================================
regioni | risorse
=====================================================================
Piemonte | 13,92
Abruzzo | 16,14
Valle d'Aosta | 0,47
Molise | 9,70
Lombardia | 7,89
Campania | 89,59
Provincia Autonoma di Bolzano | 0,82
Puglia | 61,42
Provincia Autonoma di Trento | 0,40
Basilicata | 16,67
Veneto | 7,63
Calabria | 46,18
Friuli Venezia Giulia | 2,30
Sicilia | 89,88
Liguria | 6,72
Sardegna | 44,94
Emilia Romagna | 2,43
Toscana | 10,83
Umbria | 11,88
Marche | 9,08
Lazio | 13,99
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il
Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il
cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle
attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari
all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge,
corrispondenti, quindi, a 0,463 miliardi di lire;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 23 aprile 2001 con il quale sono state approvate
le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano concernenti le priorita' regionali ed i relativi
punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del
"settore commercio" del 2000, nonche' la formazione delle graduatorie
speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di
seguito specificato:
=====================================================================
| | misura delle risorse
| tipo di graduatoria | disponibili per la
| speciale | graduatoria speciale
=====================================================================
Piemonte | ATTIVITA' | 50%
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo | AREA | 20%
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta | NESSUNA | - -
---------------------------------------------------------------------
Molise | ATTIVITÀ' | 40%
---------------------------------------------------------------------
Lombardia | ATTIVITA' | 50%
---------------------------------------------------------------------
Campania | ATTIVITÀ' | 40%
---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di | |
Bolzano | NESSUNA | - -
---------------------------------------------------------------------
Puglia | ATTIVITA' | 50%
---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di | |
Trento | NESSUNA | - -
---------------------------------------------------------------------
Basilicata | NESSUNA | - -
---------------------------------------------------------------------
Veneto | AREA | 30%
---------------------------------------------------------------------
Calabria | ATTIVITA' | 50%
---------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia Giulia | NESSUNA | - -
---------------------------------------------------------------------
Sicilia | AREA | 50%
---------------------------------------------------------------------
Liguria | ATTIVITA' | 40%
---------------------------------------------------------------------
Sardegna | ATTIVITÀ' | 50%
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna | NESSUNA | - -
---------------------------------------------------------------------
Toscana | AREA | 25%
---------------------------------------------------------------------
Umbria | AREA | 30%
---------------------------------------------------------------------
Marche | AREA | 30%
---------------------------------------------------------------------
Lazio | ATTIVITÀ' | 35%
Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a
ciascuna regione, per il bando del "settore commercio" del 2000, le
seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire):
=====================================================================
regioni |graduatorie speciali|graduatorie ordinarie
=====================================================================
Piemonte | 6,9530| 6,9530
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo | 3,2248| 12,8991
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta | 0,0000| 0,4695
---------------------------------------------------------------------
Molise | 3,8761| 5,8142
---------------------------------------------------------------------
Lombardia | 3,9411| 3,9411
---------------------------------------------------------------------
Campania | 35,8002| 53,7002
---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di | |
Bolzano | 0,0000| 0,8192
---------------------------------------------------------------------
Puglia | 30,6793| 30,6793
---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di | |
Trento | 0,0000| 0,3996
---------------------------------------------------------------------
Basilicata | 0,0000| 16,6533
---------------------------------------------------------------------
Veneto | 2,2867| 5,3357
---------------------------------------------------------------------
Calabria | 23,0669| 23,0669
---------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia Giulia | 0,0000| 2,2977
---------------------------------------------------------------------
Sicilia | 44,8950| 44,8950
---------------------------------------------------------------------
Liguria | 2,6853| 4,0280
---------------------------------------------------------------------
Sardegna | 22,4475| 22,4475
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna | 0,0000| 2,4276
---------------------------------------------------------------------
Toscana | 2,7048| 8,1144
---------------------------------------------------------------------
Umbria | 3,5604| 8,3077
---------------------------------------------------------------------
Marche | 2,7213| 6,3496
---------------------------------------------------------------------
Lazio | 4,8916| 9,0844
Visto il decreto
ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale il termine finale di
invio al Ministero delle attivita' produttive da parte delle banche
concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del
bando del "settore commercio" per l'anno 2000 e' stato
prorogato al 5 novembre 2001;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie,
di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
Decreta
Art. 1
1. Le graduatorie
regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano concernenti le iniziative di cui in premessa per il
bando del 2000 (10o) del "settore commercio", ammissibili alle
agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/36 al
presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie
e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria
di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note
esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative
ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della
graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della
relativa posizione occupata.
Art. 2
1. I decreti di
concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n.
488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna
delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino
all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo
conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, di
cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato nelle premesse, nonche'
del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo
agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di
cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del
regolamento medesimo.
Art. 3
1. Le iniziative che, a
causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una
posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la
concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate,
nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno
rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale
graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da
modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente
decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale
del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve
le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di
ammissibilita'. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali
modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli
fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della detta
domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa,
rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da
inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui
all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda, riformulata, entro i
termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo
alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del
Ministro delle attivita' produttive. Le predette modalita' di inserimento
automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che,
sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono
state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle
condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900047 del
25.1.2001.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a
causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie,
occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle
agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono
automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la
relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle
regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono
automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali
ordinarie.
3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1 sono
invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92.
Art. 4
1. Per le iniziative di
cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite automaticamente ai sensi
dell'art. 6, comma 8 del regolamento, con successivi provvedimenti, sono
individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi
dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della
comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del
provvedimento di esclusione.
Roma, 10 dicembre 2001
Il direttore generale:
Sappino
Allegato n. 1
NOTE ESPLICATIVE
Le graduatorie sono
trentasei, come di seguito specificato:
1) PIEMONTE speciale (All.
n. 2/1)
2) PIEMONTE ordinaria (All. 2/2)
3) VALLE D'AOSTA ordinaria (All. n. 2/3)
4) LOMBARDIA speciale (All. n. 2/4)
5) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/5)
6) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/6)
7) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/7)
8) VENETO speciale (All. n. 2/8)
9) VENETO ordinaria (All. n. 2/9)
10) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/10)
11) LIGURIA speciale (All. n. 2/11)
12) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/12)
13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13)
14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14)
15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15)
16) UMBRIA speciale (All. n. 2/16)
17) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/17)
18) MARCHE speciale (All. n. 2/18)
19) MARCHE ordinaria (All. n. 2/19)
20) LAZIO speciale (All. n. 2/20)
21) LAZIO ordinaria (All. n. 2/21)
22) ABRUZZO speciale (All. n. 2/22)
23) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/23)
24) MOLISE speciale (All n. 2/24)
25) MOLISE ordinaria (All. n. 2/25)
26) CAMPANIA speciale (All. n. 2/26)
27) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/27)
28) PUGLIA speciale (All. n. 2/28)
29) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/29)
30) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/30)
31) CALABRIA speciale (All. n. 2/31)
32) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/32)
33) SICILIA speciale (All. n. 2/33)
34) SICILIA ordinaria (All. n. 2/34)
35) SARDEGNA speciale (All. n. 2/35)
36) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/36)
La singola graduatoria
contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla
legge n. 488/92 ubicate nel territorio di riferimento (graduatorie
regionali ordinarie, speciali per area o grandi progetti) o operanti nei
settori di riferimento (graduatorie regionali speciali per attivita). La
posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e'
determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla
somma dei valori normalizzati dei quattro indicatori, di cui al punto
5.c5) sub 1), 2), 3) e 4) del testo unico delle direttive per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive
nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, ciascuno
incrementato del 5% per le imprese che abbiano gia' aderito o intendano
aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da
agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di
certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e/o di un ulteriore 5% per i
programmi concernenti l'accorpamento di piu' esercizi commerciali
esistenti. Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli
indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla
circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 e, quindi, attraverso la somma
degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni
graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard
(D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il
numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale
tali valori sono stati determinati. Si ricorda che il valore degli
indicatori e' cosi' determinato:
* indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma
---------------------------------------------------------------- ------
investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma
---------------------------------------------------------- investimento
ammissibile attualizzato
* indicatore n. 3: 100
--------------------------------------------------------------
agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima
consentita)
* indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal
programma sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al punto
5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della
predetta legge n. 488/1992;
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono
riportati i seguenti elementi:
Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla
domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la
stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori
normalizzati riportato in colonna L.
Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda.
Colonna C (Ragione Sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare
dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' locale
interessata dal programma.
Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1,
relativo al capitale proprio investito.
Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2,
relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente
pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.
Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3,
determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella
massima consentita.
Colonna H (4 - Indicatore Regionale): il valore dell'indicatore n. 4
relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30 nella
graduatoria regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria regionale
speciale.
Colonna I (Maggiorazione degli indicatori): 5%= incremento del 5% del
valore di ciascuno degli indicatori in relazione all'adesione ad uno dei
sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO
14001 o EMAS o in connessione ad un programma riguardante l'accorpamento
di piu' esercizi commerciali esistenti; 10%=entrambi i suddetti
incrementi.
Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori
normalizzati degli indicatori, cosi' come eventualmente incrementati dei
suddetti 5% o 10%. Tale valore e' quello che determina la posizione della
domanda nella graduatoria.
Colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare
dell'eventuale concessione delle agevolazioni : P = piccola impresa M =
media impresa G = grande impresa.
Colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale
insiste l'unita' locale interessata dal programma: 1 = Obiettivo 1
(Mezzogiorno) 2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale)
ST = Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno
transitorio) FO = fuori obiettivo.
Colonna O (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita'
o meno della domanda: A = agevolabile N = non agevolabile P =
parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali
speciali)
Colonna P (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o
parziale, dalle agevolazioni: 1 = esaurimento delle risorse attribuibili
4 = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in presenza di
altre PMI da agevolare 5 = motivi 1 e 4 insieme
Colonna Q (Agevolaz. concedibile LM) : l'ammontare, in milioni di lire e
due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare e' inferiore
a quello richiesto qualora nella Colonna O sia indicato "P" ;
e' pari a zero qualora nella Colonna O sia indicato "N".
Colonna R (Agevolaz. concedibile Euro) : l'ammontare, in EURO,
dell'ammontare della Colonna Q.
Allegato n. 2
----> 1) PIEMONTE speciale (All. n. 2/1) <----
----> 2) PIEMONTE ordinaria (All. 2/2) <----
----> 3) VALLE D'AOSTA ordinaria (All. n. 2/3) <----
----> 4) LOMBARDIA speciale (All. n. 2/4) <----
----> 5) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/5) <----
----> 6) PROVINCIA AUT. DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/6) <----
----> 7) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/7) <----
----> 8) VENETO speciale (All. n. 2/8) <----
----> 9) VENETO ordinaria (All. n. 2/9) <----
----> 10) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/10) <----
----> 11) LIGURIA speciale (All. n. 2/11) <----
----> 12) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/12) <----
----> 13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13) <----
----> 14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14) <----
----> 15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15) <----
----> 16) UMBRIA speciale (All. n. 2/16) <----
----> 17) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/17) <----
----> 18) MARCHE speciale (All. n. 2/18) <----
----> 19) MARCHE ordinaria (All. n. 2/19) <----
----> 20) LAZIO speciale (All. n. 2/20) <----
----> 21) LAZIO ordinaria (All. n. 2/21) <----
----> 22) ABRUZZO speciale (All. n. 2/22) <----
----> 23) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/23) <----
----> 24) MOLISE speciale (All n. 2/24) <----
----> 25) MOLISE ordinaria (All. n. 2/25) <----
----> 26) CAMPANIA speciale (All. n. 2/26) <----
----> 27) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/27) <----
----> 28) PUGLIA speciale (All. n. 2/28) <----
----> 29) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/29) <----
----> 30) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/30) <----
----> 31) CALABRIA speciale (All. n. 2/31) <----
----> 32) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/32) <----
----> 33) SICILIA speciale (All. n. 2/33) <----
----> 34) SICILIA ordinaria (All. n. 2/34) <----
----> 35) SARDEGNA speciale (All. n. 2/35) <----
----> 36) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/36) <----
Allegato n. 3
---->
Vedere allegato da pag. 64 a pag. 70 della G.U. <----
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