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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22
ottobre 1992,n.415,convertito,con modificazioni,dalla legge 19 dicembre
1992,n.488,in materia di disciplina dell 'intervento straordinario nel
Mezzogiorno;
Visto l'art.5,comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993,n.96,che
attribuisce al Ministero delle Attivita' Produttive la competenza in
materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995,n.527,concernente le
modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del
Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e integrato
dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato
e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il D.M.3 luglio 2000,concernente il testo unico delle direttive per
la concessione e l 'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge
n.488/1992,che prevede, in particolare,una rilevante partecipazione delle
regioni e delle province autonome nella programmazione ed assegnazione
delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle
graduatorie;
Considerato,in particolare,che,secondo le condizioni ed i termini
indicati nelle predette direttive,ciascuna delle regioni e province
autonome puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita'
o aree ritenuti prioritari,ai fini della formazione di una graduatoria
regionale speciale, nonche' a specifiche priorita', con riferimento a
particolari aree del territorio,specifici settori merceologici e
tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria
che a quella speciale,ai fini delle determinazione del punteggio relativo
all'indicatore di cui al punto 5,lettera c5.4)delle predette direttive,ed
infine,relative ad eventuali ulteriori attivita' ammissibili alle
agevolazioni rispetto a quelle specificate nelle predette direttive;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2001 con il quale,tra l
'altro,e' stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse
finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per
il bando del "settore turistico-alberghiero" del 2001 ed e'
stato fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il
termine ultimo per l 'indicazione da parte delle dette regioni e province
autonome delle proprie suddette proposte con riferimento a tale bando;
Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
Considerato che l 'art.1 -bis del citato decreto ministeriale n.527/1995
e successive modifiche e integrazioni,prevede che il Ministero delle
attivita' produttive promuova un piu' stretto raccordo con le
amministrazioni regionali interessate per l 'esame degli interessi
pubblici coinvolti e,in particolare,per la valutazione delle proposte
regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento
di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990,n.241;
Considerato che l 'art.6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede
che il Ministro delle attivita' produttive,valutata la compatibilita'
delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo
sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del
medesimo decreto,le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della
riunione del 13 settembre 2001, convocata ai sensi del citato art.1 -bis
per le valutazioni di cui al citato art.6-bis:
DECRETA
Articolo unico
1. Sono approvate le
proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano ai sensi del D.M.3 luglio 2000,concernente il testo unico delle
direttive per la concessione e l 'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge
n.488/1992,in merito alle domande del bando del 2001 riferite al
"settore turistico-alberghiero"; tali proposte,concernenti le
ulteriori attivita' ammissibili,la formazione delle graduatorie speciali
e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonche' le priorita'
regionali ed i relativi punteggi utili per l 'indicatore regionale di cui
al punto 5.c5.4 del detto testo unico,sia con riferimento alle
graduatorie regionali ordinarie che speciali,sono riportate,
rispettivamente,negli allegati nn.1 e 2 al presente decreto.
2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale
ordinaria.Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato
alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi finalizzata all
'indicatore di cui al comma 1,quest 'ultimo assume valore pari a zero per
tutte le iniziative della corrispondente graduatoria,ordinaria o
speciale. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorita'
non espresse.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ministro: MARZANO
Allegato
Vedere
Allegato da pag. 8 a pag. 48 del S.O.
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